CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24474/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 25/08/1.966 avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Ancona, in data 19 aprile 2021, ha confermato la condanna emessa a carico della stessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 27 novembre 2018 in relazione a reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamenti etilonnetrici, commesso I 16 gennaio 2017. 2. Il ricorso consta di quattro motivi. Con il primo, la ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla revoca dell'ammissione dei testi della difesa presenti al fatto, nel corso del giudizio di primo grado: testi che il Tribunale ritenne inconferenti, sebbene successivamente avesse disposto ex art. 507 cod.proc.pen., l'esame del teste Zappasodi, anch'egli presente al fatto. Con il secondo motivo, la deducente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al mancato avviso alla Pastore della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. Con il terzo motivo l'esponente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla prova dell'elemento oggettivo e di quello soggettivo del rifiuto di sottoporsi agli accertamenti, a fronte del fatto che la Pastore non era stata fermata mentre era alla guida, ma aveva già ultimato la manovra di guida e stava accingendosi a rientrare in casa, dopo aver parcheggiato; e che lo stato di alterazione della medesima, che si sarebbe manifestato nel linguaggio, rappresentava una mera deduzione degli agenti operanti, laddove potrebbe essersi trattato di una manifestazione connessa alle condizioni di salute della prevenuta. Con il quarto motivo si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al diniego delle attenuanti generiche, del minimo della pena e dei benefici di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non può dirsi manifestamente infondato quanto al primo motivo, con la conseguenza che - versandosi nell'ambito della fattispecie del rifiuto di sottoporsi ad accertamenti etilometrici - il reato, commesso il 16 gennaio 2017, in assenza di periodi sospensivi, è ad oggi estinto per prescriz ione. L'audizione ex art. 507 cod.proc.pen. del teste Zappasodi, disposta perché lo stesso era presente al fatto, si appalesa illogica e inconferente, atteso che non doveva considerarsi rilevante l'audizione di testimoni finalizzata ad accertare la dinamica del sinistro antecedente il controllo. Ma è corretta la doglianza della ricorrente nell'osservare che, a fronte di ciò, si è appalesata illogica la revoca dell'ammissione dei testi indicati dalla difesa e precedentemente ammessi. Il decorso della prescrizione e la non manifesta infondatezza del primo motivo esimono la Corte dall'esame degli ulteriori motivi di doglianza. 2. La sentenza impugnata va perciò annullata, perché il reato è estinto per prescrizione; si dispone pertanto l'eliminazione della sanzione amministrativa accessoria con essa applicata. Ai sensi dell'art. 224, comma 3, cod.strada, va disposta la trasmissione degli atti al Prefetto di [OSCURATO:PERSONA], per quanto di competenza. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Dispone l'eliminazione della sanzione amministrativa accessoria applicata nonchè la trasmissione degli atti al Prefetto di [OSCURATO:PERSONA], per quanto di competenza ex art. 224 comma 3 cod.strada. Così deciso