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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 40595/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; „ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Catanzaro del 10.07.2017, rideterminava la pena ad anni uno di reclusione e a mesi tre la durata della sospensione della patente di guida, revocando la confisca dei mezzi in sequestro; confermava nel resto la sentenza di condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ordine al reato di omicidio colposo, aggravato dalla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, commesso in Catanzaro il 18.09.2008.

2. Secondo la ricostruzione dei fatti oggetto d'imputazione e recepita nella detta pronunzia, si rimprovera all'imputato, per colpa generica e specifica, di avere cagionato la morte di [OSCURATO:PERSONA], ciò in quanto, in qualità di conducente la propria autovettura, percorreva la SS 109 bis in direzione Nord città, quando, giunto all'altezza della progressiva chilometrica 17+540, senza aver attivato i dispositivi di direzione e omettendo qualsiasi verifica circa la presenza di veicoli provenienti da tergo, effettuava un cambio di corsia spostandosi sulla destra, in direzione del viadotto Morandi, così andando ad impattare il motociclo in marcia regolarmente sulla corsia destra, condotto dallo [OSCURATO:PERSONA] il quale perdeva il controllo del mezzo e andava ad impattare contro il muro ivi presente, riportando gravissime lesioni che lo conducevano a morte.

E' contestata la violazione degli artt. 145 del Codice della Strada e 346 del Regolamento di esecuzione ed attuazione.

3. Avverso la sentenza propone ricorso l'imputato, a mezzo del difensore lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue: I) Vizio di motivazione con specifico riferimento al vaglio della testimonianza di teste [OSCURATO:PERSONA], secondo il quale il motociclo ha sorpassato a destra a forte velocità l'autovettura dell'imputato quando era già nella corsia di destra e non in fase di immissione; nella manovra di sorpasso il motociclista ha colpito la griglia di raccolta dell'acqua ed è caduto al suolo perché non ha frenato e ha mantenuto una velocità inadeguata.

Tale ricostruzione sarebbe confermata anche da un dato obiettivo riguardante la rottura dello specchietto retrovisore dell'autovettura che è stato scardinato in avanti proprio in quanto colpito dalla moto in corsa; tale circostanza non è stata adeguatamente valutata dal CT del PM e dalla ricostruzione del Giudice di merito.

II) Violazione di legge per la mancata assunzione di una prova decisiva, riguardante la mancata escussione del teste Bertucci, sovraintendente di polizia, non meglio identificato che per primo è intervenuto sul luogo dell'incidente e per non aver disposto la perizia sulla dinamica dell'incidente richiesta dall'imputato. 4.11 Procuratore generale con requisitoria scritta ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso.

5. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per l'imputato ha fatto pervenire il 14.10.22 memoria scritta con cui ha chiesto raccoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 •icorso deve considerarsi manifestamente infondato, basato su motivi entrambi generici e aspecifici, meramente ripetitivi delle doglianze dell'appello e che non si confrontano con le articolate argomentazioni della Corte territoriale.

Nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, è costante l'affermazione di principio secondo la quale nella motivazione della sentenza il giudice del gravame di merito non è tenuto a compiere un'esplicita analisi di tutte le deduzioni delle parti né a fornire espressa spiegazione in merito al valore probatorio di tutte le emergenze istruttorie, essendo necessario e sufficiente che spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dalle quali si dovranno ritenere implicitamente disattese le opposte deduzioni difensive ancorchè non 'apertamente confutate.

In altre parole, non rappresenta vizio censurabile l'omesso esame critico di ogni questione sottoposta all'attenzione del giudice di merito qualora dal complessivo contesto argomentativo sia desumibile che alcune questioni siano state implicitamente rigettate o ritenute non decisive, essendo a tal fine sufficiente che la pronuncia enunci con adeguatezza e logicità gli argomenti che si sono ritenuti determinanti per la formazione del convincimento del giudice (Sez.1, n.46566 del 21/02/2017, M, Rv. 27122701; Sez.2, n.9242 del 8/02/2013, Reggio, Rv.25498801; Sez.6, n.49970 del 19/10/2012, Muià, Rv.25410701; Sez.4, n.34747 del 17/05/2012, Parisi, Rv.25351201; Sez.4, n.45126 del 6/11/2008, Ghisellini, Rv.24190701).

2. Quanto al primo motivo la sentenza impugnata motiva in maniera logica e coerente alla ricostruzione dei fatti, sulla base degli elementi oggettivi offerti dal consulente tecnico di ufficio che, sulla scorta dei rilievi tecnici e delle tracce rilevate in corrispondenza del cofano anteriore lato destro e sul parafango dell'autovettura, oltre che della rottura del perno di rotazione dello specchietto laterale destro e delle lesioni riportate dallo [OSCURATO:PERSONA], ha individuato il punto di impatto e evidenziato che il motociclo si trovava in assetto normale di marcia parallelo all'autovettura.

La ricostruzione dell'episodio contenuta nella sentenza impugnata, oltreché in quella di primo grado, rende evidente che, alla luce delle prove raccolte, il Marchese effettuò un cambiamento di corsia in modo repentino, senza segnalarlo, proprio mentre sopraggiungeva la moto dello [OSCURATO:PERSONA] (in tal senso depongono la dichiarazione resa dal teste della difesa Marchese, padre dell'odierno imputato e terzo trasportato, riportata a pag. 8 della sentenza impugnata, oltre che gli accertamenti eseguiti dal consulente del PM confermati in sede dibattimentale e i danni rinvenuti sui mezzi coinvolti nell'incidente).

La Corte territoriale ha escluso che si potesse ipotizzare un sorpasso da parte del motociclo in quanto i segni di strisciamento sulla parte anteriore dell'autovettura sono il frutto dell'invasione da parte del fuoristrada della traiettoria del motociclo che sopraggiungeva sulla corsia di destra mentre il fuoristrada la stava impegnando: l'assenza di frenate corrobora la circostanza che i conducenti non si siano reciprocamente accorti di quanto stava accadendo; ha evidenziato che vi è stata la colposa violazione delle norme della circolazione stradale da parte dell'imputato che ha effettuato una manovra non accorta di cambio corsia mentre sopraggiungeva nella sua corsia di marcia il [OSCURATO:PERSONA] che a seguito dell'impatto strisciava la parte anteriore destra dell'autovettura e poi deviava verso destra, sbattendo contro il marciapiede.

3. Il secondo motivo è inammissibile in quanto generico e aspecifico oltre che manifestamente infondato.

E' principio consolidato che questo collegio intende ribadire che in tema di ammissione di nuove prove, il mancato esercizio del potere ex art. 507 cod. proc. pen. da parte del giudice del dibattimento non , richiede un'espressa motivazione, quando dalla effettuata valutazione delle risultanze probatorie possa implicitamente evincersi la superfluità di un'eventuale integrazione istruttoria.

Sez. 1 - , n. 2156 del 30/09/2020 Ud. (dep. 19/01/2021 ) Rv. 280301 -

01. L'integrazione istruttoria e l'istanza di rinnovazione, anche parziale, del dibattimento, hanno carattere eccezionale e possono essere disposte solo qualora il giudice ritenga di non poter decidere alla luce delle acquisizioni disponibili.

Pertanto, mentre la decisione di procedere a rinnovazione deve essere specificamente motivata, occorrendo dar conto dell'uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non poter decidere allo stato degli atti, nel caso, viceversa, di rigetto, la decisione può essere sorretta anche da motivazione implicita, che trova fondamento nella stessa struttura argonnentativa posta a base della pronuncia di merito, indicando la sussistenza degli elementi già sufficienti per una valutazione -in senso positivo o negativo- sulla responsabilità (sul mancato esercizio del potere ufficioso Sez. 4, n. 7948 del 03/10/2013 Ud. (dep. 2014), Rv. 259272).

Ebbene la motivazione, resa sul punto, dalla Corte di appello a foglio 12 risulta immune dalle censure sviluppate; oltre il fatto che il motivo di ricorso riproduce integralmente il motivo d'appello senza confrontarsi con la decisione, (e ciò già determina l'inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione), secondo cui la prova della colpevolezza è stata desunta da una serie di elementi e acquisizioni probatorie analitici e puntuali argomentati in maniera diffusa logica e coerente dai Giudici di merito.

Trattasi dunque di apparato esplicativo puntuale, coerente, privo di discrasie concettuali , del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità.

Né la Corte suprema può esprimere alcun giudizio sull'attendibilità e la valutazione delle acquisizioni probatorie giacchè questa prerogativa è attribuita al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da questo compiute, se coerenti sul piano logico, con una esauriente analisi delle risultanze agli atti, si sottraggono al sindacato di legittimità ( Sez.

U. 25-11- 1995 , Facchini, Rv. 203767).

4. Il ricorso in conclusione va dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagame

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; „ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Catanzaro del 10.07.2017, rideterminava la pena ad anni uno di reclusione e a mesi tre la durata della sospensione della patente di guida, revocando la confisca dei mezzi in sequestro; confermava nel resto la sentenza di condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ordine al reato di omicidio colposo, aggravato dalla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, commesso in Catanzaro il 18.09.2008. 2. Secondo la ricostruzione dei fatti oggetto d'imputazione e recepita nella detta pronunzia, si rimprovera all'imputato, per colpa generica e specifica, di avere cagionato la morte di [OSCURATO:PERSONA], ciò in quanto, in qualità di conducente la propria autovettura, percorreva la SS 109 bis in direzione Nord città, quando, giunto all'altezza della progressiva chilometrica 17+540, senza aver attivato i dispositivi di direzione e omettendo qualsiasi verifica circa la presenza di veicoli provenienti da tergo, effettuava un cambio di corsia spostandosi sulla destra, in direzione del viadotto Morandi, così andando ad impattare il motociclo in marcia regolarmente sulla corsia destra, condotto dallo [OSCURATO:PERSONA] il quale perdeva il controllo del mezzo e andava ad impattare contro il muro ivi presente, riportando gravissime lesioni che lo conducevano a morte. E' contestata la violazione degli artt. 145 del Codice della Strada e 346 del Regolamento di esecuzione ed attuazione. 3. Avverso la sentenza propone ricorso l'imputato, a mezzo del difensore lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue: I) Vizio di motivazione con specifico riferimento al vaglio della testimonianza di teste [OSCURATO:PERSONA], secondo il quale il motociclo ha sorpassato a destra a forte velocità l'autovettura dell'imputato quando era già nella corsia di destra e non in fase di immissione; nella manovra di sorpasso il motociclista ha colpito la griglia di raccolta dell'acqua ed è caduto al suolo perché non ha frenato e ha mantenuto una velocità inadeguata. Tale ricostruzione sarebbe confermata anche da un dato obiettivo riguardante la rottura dello specchietto retrovisore dell'autovettura che è stato scardinato in avanti proprio in quanto colpito dalla moto in corsa; tale circostanza non è stata adeguatamente valutata dal CT del PM e dalla ricostruzione del Giudice di merito. II) Violazione di legge per la mancata assunzione di una prova decisiva, riguardante la mancata escussione del teste Bertucci, sovraintendente di polizia, non meglio identificato che per primo è intervenuto sul luogo dell'incidente e per non aver disposto la perizia sulla dinamica dell'incidente richiesta dall'imputato. 4.11 Procuratore generale con requisitoria scritta ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. 5. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per l'imputato ha fatto pervenire il 14.10.22 memoria scritta con cui ha chiesto raccoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 •icorso deve considerarsi manifestamente infondato, basato su motivi entrambi generici e aspecifici, meramente ripetitivi delle doglianze dell'appello e che non si confrontano con le articolate argomentazioni della Corte territoriale. Nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, è costante l'affermazione di principio secondo la quale nella motivazione della sentenza il giudice del gravame di merito non è tenuto a compiere un'esplicita analisi di tutte le deduzioni delle parti né a fornire espressa spiegazione in merito al valore probatorio di tutte le emergenze istruttorie, essendo necessario e sufficiente che spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dalle quali si dovranno ritenere implicitamente disattese le opposte deduzioni difensive ancorchè non 'apertamente confutate. In altre parole, non rappresenta vizio censurabile l'omesso esame critico di ogni questione sottoposta all'attenzione del giudice di merito qualora dal complessivo contesto argomentativo sia desumibile che alcune questioni siano state implicitamente rigettate o ritenute non decisive, essendo a tal fine sufficiente che la pronuncia enunci con adeguatezza e logicità gli argomenti che si sono ritenuti determinanti per la formazione del convincimento del giudice (Sez.1, n.46566 del 21/02/2017, M, Rv. 27122701; Sez.2, n.9242 del 8/02/2013, Reggio, Rv.25498801; Sez.6, n.49970 del 19/10/2012, Muià, Rv.25410701; Sez.4, n.34747 del 17/05/2012, Parisi, Rv.25351201; Sez.4, n.45126 del 6/11/2008, Ghisellini, Rv.24190701). 2. Quanto al primo motivo la sentenza impugnata motiva in maniera logica e coerente alla ricostruzione dei fatti, sulla base degli elementi oggettivi offerti dal consulente tecnico di ufficio che, sulla scorta dei rilievi tecnici e delle tracce rilevate in corrispondenza del cofano anteriore lato destro e sul parafango dell'autovettura, oltre che della rottura del perno di rotazione dello specchietto laterale destro e delle lesioni riportate dallo [OSCURATO:PERSONA], ha individuato il punto di impatto e evidenziato che il motociclo si trovava in assetto normale di marcia parallelo all'autovettura. La ricostruzione dell'episodio contenuta nella sentenza impugnata, oltreché in quella di primo grado, rende evidente che, alla luce delle prove raccolte, il Marchese effettuò un cambiamento di corsia in modo repentino, senza segnalarlo, proprio mentre sopraggiungeva la moto dello [OSCURATO:PERSONA] (in tal senso depongono la dichiarazione resa dal teste della difesa Marchese, padre dell'odierno imputato e terzo trasportato, riportata a pag. 8 della sentenza impugnata, oltre che gli accertamenti eseguiti dal consulente del PM confermati in sede dibattimentale e i danni rinvenuti sui mezzi coinvolti nell'incidente). La Corte territoriale ha escluso che si potesse ipotizzare un sorpasso da parte del motociclo in quanto i segni di strisciamento sulla parte anteriore dell'autovettura sono il frutto dell'invasione da parte del fuoristrada della traiettoria del motociclo che sopraggiungeva sulla corsia di destra mentre il fuoristrada la stava impegnando: l'assenza di frenate corrobora la circostanza che i conducenti non si siano reciprocamente accorti di quanto stava accadendo; ha evidenziato che vi è stata la colposa violazione delle norme della circolazione stradale da parte dell'imputato che ha effettuato una manovra non accorta di cambio corsia mentre sopraggiungeva nella sua corsia di marcia il [OSCURATO:PERSONA] che a seguito dell'impatto strisciava la parte anteriore destra dell'autovettura e poi deviava verso destra, sbattendo contro il marciapiede. 3. Il secondo motivo è inammissibile in quanto generico e aspecifico oltre che manifestamente infondato. E' principio consolidato che questo collegio intende ribadire che in tema di ammissione di nuove prove, il mancato esercizio del potere ex art. 507 cod. proc. pen. da parte del giudice del dibattimento non , richiede un'espressa motivazione, quando dalla effettuata valutazione delle risultanze probatorie possa implicitamente evincersi la superfluità di un'eventuale integrazione istruttoria. Sez. 1 - , n. 2156 del 30/09/2020 Ud. (dep. 19/01/2021 ) Rv. 280301 - 01. L'integrazione istruttoria e l'istanza di rinnovazione, anche parziale, del dibattimento, hanno carattere eccezionale e possono essere disposte solo qualora il giudice ritenga di non poter decidere alla luce delle acquisizioni disponibili. Pertanto, mentre la decisione di procedere a rinnovazione deve essere specificamente motivata, occorrendo dar conto dell'uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non poter decidere allo stato degli atti, nel caso, viceversa, di rigetto, la decisione può essere sorretta anche da motivazione implicita, che trova fondamento nella stessa struttura argonnentativa posta a base della pronuncia di merito, indicando la sussistenza degli elementi già sufficienti per una valutazione -in senso positivo o negativo- sulla responsabilità (sul mancato esercizio del potere ufficioso Sez. 4, n. 7948 del 03/10/2013 Ud. (dep. 2014), Rv. 259272). Ebbene la motivazione, resa sul punto, dalla Corte di appello a foglio 12 risulta immune dalle censure sviluppate; oltre il fatto che il motivo di ricorso riproduce integralmente il motivo d'appello senza confrontarsi con la decisione, (e ciò già determina l'inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione), secondo cui la prova della colpevolezza è stata desunta da una serie di elementi e acquisizioni probatorie analitici e puntuali argomentati in maniera diffusa logica e coerente dai Giudici di merito. Trattasi dunque di apparato esplicativo puntuale, coerente, privo di discrasie concettuali , del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità. Né la Corte suprema può esprimere alcun giudizio sull'attendibilità e la valutazione delle acquisizioni probatorie giacchè questa prerogativa è attribuita al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da questo compiute, se coerenti sul piano logico, con una esauriente analisi delle risultanze agli atti, si sottraggono al sindacato di legittimità ( Sez. U. 25-11- 1995 , Facchini, Rv. 203767). 4. Il ricorso in conclusione va dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagame
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