CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 aprile 2022
Cassazione n. 49404/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Genova del 21 aprile 2022, con cui è stata confermata la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 6 luglio 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena, condizionalmente sospesa, di 2 mesi di reclusione e 300 euro di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti, reato commesso rispettivamente il 16 dicembre 2017 (con ritenute non versate nell'anno pari a 28.596,06 euro) e il 16 dicembre 2018 (con ritenute non versate nell'anno pari a 23.550,48 euro). Riievato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il difetto di motivazione e l'erronea applicazione della legge penale rispetto alla conoscenza da parte dell'imputato della diffida proveniente dall'Inps, è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello ragionevolmente valorizzato la circostanza, non smentita dalla difesa, secondo cui la diffida è stata notificata presso l'azienda dell'imputato, a nulla rilevando la compiuta identificazione del soggetto che ha ricevuto l'atto, non essendo stato fornito alcun elemento concreto volto a provare che il ricorrente non sia stato messo a conoscenza dell'arrivo di un atto correttamente notificato presso la sede dell'azienda da lui amministrata. Ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta, sotto il profilo del difetto di motivazione e dell'erronea applicazione della legge penale, la mancata considerazione della crisi di liquidità dell'impresa dell'imputato che avrebbe reso impossibile l'adempimento del debito d'imposta, risulta parimenti manifestamente infondato, in quanto sostanzialmente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con pertinenti argomenti giuridici nella sentenza impugnata: la Corte territoriale, infatti, in maniera non illogica, ha rimarcato come le oggettive difficoltà economiche dell'azienda di Vivaldi si siano rivelate non dirimenti al fine di escludere l'elemento soggettivo del reato, non essendo stati comprovati i rimedi adottati dall'imputato per far fronte al periodo di crisi, evocato in termini non adeguatamente specifici, risultando la valutazione della sentenza impugnata coerente con l'affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 20266 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 259190, Sez. 3, n. 8352 del 24/06/2014, dep. 2015, Rv. 263128 e Sez. 3, n. 23796 del 21/03/2019, Rv. 275967), secondo cui l'imputato può invocare l'assoluta impossibilità di adempiere il debito erariale, quale causa di esclusione della responsabilità penale, a condizione che provveda ad assolvere gli oneri di allegazione concernenti sia il profilo della non irrputabilità a lui medesimo della crisi economica che ha investito l'azienda, sia l'aspetto della impossibilità di fronteggiare la crisi di liquidità tramite il ricorso a m sure idonee, da valutarsi in concreto, occorrendo in definitiva la prova che non sia stato altrimenti possibile per il contribuente reperire le risorse necessarie a consentirgli il puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza di una improvvisa chsi di liquidità, quelle somme necessarie ad assolvere il debito erariale, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e a lui non imputabili. considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend