CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2021
Cassazione n. 44540/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bari, in riforma di quella del Tribunale di Bari pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], previa declaratoria di equivalenza tra le attenuanti generiche e la contestata recidiva, rideterminava la pena inflitta per il delitto di cui all'art. 9 legge 1423 del 1956 in anni uno di reclusione. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione dell'art. 9 legge 1423 del 1956 e, in un secondo motivo, analogo vizio con riferimento al mancato riconoscimento della prescrizione del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.: in effetti, corri motivi di appello il ricorrente non aveva contestato la sussistenza del reato, limitandosi ad avanzare la richiesta - accolta dalla Corte territoriale - di riconoscimento delle attenuanti generiche. Il secondo motivo è manifestamente infondato: ai sensi dell'art. 157, terzo comma, cod. pen., per il calcolo della prescrizione del reato "non si applicano le disposizioni dell'art. 69". Di conseguenza, il bilanciamento operato dal giudice di appello tra le attenuanti generiche - negate dal giudice di primo grado - e la recidiva non ha alcun effetto sulla durata del termine di prescrizione del reato, incidendo soltanto sulla misura della pena. 2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 settembre 2021 Il Consigliere estensore jt-T.5727,--,1TATA [OSCURATO:PERSONA] z;r\i\IC,ELLEB