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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07969/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2020 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte di appello di Potenza, con la sentenza in epigrafe, ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Lagonegro ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui agli att. 4 e 7 della legge n. 895 del 1967. e, per l'effetto, lo ha condannato alla pena ritenuta di anni 1 mesi 4 di reclusione.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge con riferimento alla omessa dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione maturata in relazione al titolo di reato e all'epoca di consumazione, il 12 aprile 2019 - vizio di motivazione in relazione alla illogica assimilazione della condotta dì porto a quella di trasporto.

3. Il primo motivo è fondato ed assorbente.

La prescrizione massima - pari, in relazione alla pena edittale per il età di porto di armi comuni da sparo, ad anni 6 mesi 8, aumentata di un quarto ex art.161 cod. pen. fino ad anni 8 e mesi 4 - è maturata, tenuto conto della causa di sospensione di cui alla legislazione emergenziale Covid 19, in data 15 giugno 2019 e, dunque, prima della pronuncia della sentenza di appello, che è del 4 dicembre 2020.

La prescrizione maturata precedentemente alla sentenza di secondo grado, ancorché non eccepita né rilevata in sede di appello, è sempre rilevabile in sede di legittimità, considerato che la mancata declaratoria della causa estintiva del reato in virtù dell'omissione di un mero atto di ricognizione da parte del giudice di appello determinerebbe, ove ne fosse preclusa l'azionabilità in sede di legittimità, l'assoggettamento dell'imputato alla condanna ed alla correlativa esecuzione della pena mentre, in presenza della medesima situazione di fatto e di diritto, la declaratoria di estinzione del reato da parte del giudice di merito, consentirebbe all'imputato di avvalersi della prescrizione, così determinandosi una disparità di trattamento lesiva del principio di uguaglianza (Sez. 5, n. 10409 del 15/01/2015, Rv. 263889).

Va, in conclusione disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso il 9 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente F ncesco .ffi Luigi F

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2020 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte di appello di Potenza, con la sentenza in epigrafe, ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Lagonegro ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui agli att. 4 e 7 della legge n. 895 del 1967. e, per l'effetto, lo ha condannato alla pena ritenuta di anni 1 mesi 4 di reclusione. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge con riferimento alla omessa dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione maturata in relazione al titolo di reato e all'epoca di consumazione, il 12 aprile 2019 - vizio di motivazione in relazione alla illogica assimilazione della condotta dì porto a quella di trasporto. 3. Il primo motivo è fondato ed assorbente. La prescrizione massima - pari, in relazione alla pena edittale per il età di porto di armi comuni da sparo, ad anni 6 mesi 8, aumentata di un quarto ex art.161 cod. pen. fino ad anni 8 e mesi 4 - è maturata, tenuto conto della causa di sospensione di cui alla legislazione emergenziale Covid 19, in data 15 giugno 2019 e, dunque, prima della pronuncia della sentenza di appello, che è del 4 dicembre 2020. La prescrizione maturata precedentemente alla sentenza di secondo grado, ancorché non eccepita né rilevata in sede di appello, è sempre rilevabile in sede di legittimità, considerato che la mancata declaratoria della causa estintiva del reato in virtù dell'omissione di un mero atto di ricognizione da parte del giudice di appello determinerebbe, ove ne fosse preclusa l'azionabilità in sede di legittimità, l'assoggettamento dell'imputato alla condanna ed alla correlativa esecuzione della pena mentre, in presenza della medesima situazione di fatto e di diritto, la declaratoria di estinzione del reato da parte del giudice di merito, consentirebbe all'imputato di avvalersi della prescrizione, così determinandosi una disparità di trattamento lesiva del principio di uguaglianza (Sez. 5, n. 10409 del 15/01/2015, Rv. 263889). Va, in conclusione disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 9 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente F ncesco .ffi Luigi F
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