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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 febbraio 2024

Cassazione n. 05081/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 27824-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti domiciliati in Roma, rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] B uscemi , con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore ex art. 16 - sexiesdel d.l. n. 179 del 2012 conv. con modif. in l. n. 221 del 2012; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] della Regione Sicilia - Dipartimento d i Protezione c ivile , in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ope legisdall’Avvocatura G enerale dello S tato presso i cui Uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente - avverso la sentenza n. 319/2018 della Corte d’appello di C atania , depositata il 06/04/2018 R.G.N. 345/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2024 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: Oggetto Lavoro pubblico dipendenti della Regione Sicilia VIII qualifica passaggio alla terza fascia dirigenziale ex l.r. n. 10 del condizioni R.G.N.27824/2018 Cron.

Rep.

Ud.09/02/2024 CC 1.la Corte d’appello di Catania ha respinto il gravame proposto da alcuni dipendenti a tempo determinato della Regione Sicilia, assegnati al [OSCURATO:PERSONA] della protezione civile, così confermando la decisione di primo grado che aveva disatteso la domanda di riconoscimento del diritto alla retribuzione di posizione parte fissa nella misura stabilita dal C.C.R.L. area dirigenza con decorrenza dal 1° ottobre 2001 (e conseguente condanna della Regione al relativo pagamento);

2. per quel che qui rileva, la Corte territoriale ha premesso in punto di fatto quanto segue: - gli appellati, in possesso di laurea in ingegneria o in architettura ed impegnati in progetti di lavori socialmente utili presso il Comune, avevano stipulato in data 12 marzo 1999 contratti di lavoro a tempo determinato di durata triennale con la Regione Sicilia e, in virtù di successive proroghe, erano stati assegnati al [OSCURATO:PERSONA] civile dal marzo 2002, con l’attribuzione dello stesso trattamento economico tabellare previsto dal decreto del Presidente della Regione n. 11del 1995 e successive modifiche per i dipendenti regionali inquadrati nell’VIII livello – profilo professionale tecnico ex art. 5 della legge regionale n. 41del 1985; - successivamente, a seguito della l egge regionale n. 10 del 2000, in materia di dirigenza, il personale appartenente all’VIII livello era transitato nella terza fascia dirigenziale, disposizione che il C.C.N.L. dell’area dirigenza, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 10 del 22 giugno 2001, rendeva applicabile anche al personale in servizio a tempo determinato; l’art. 36 del contratto collettivo disponeva che ai dirigenti di seconda e terza fascia spettasse il trattamento economico composto da: stipendio tabellare, retribuzione individuale di anzianità, ove spettante, retribuzione di posizione fissa;- la Regione aveva riconosciuto agli appellati dal mese di giugno 2000 la sola voce dello stipendio tabellare previsto per la terza fascia dirigenziale, in luogo del trattamento economico iniziale tabellare previsto per l’ex VIII livello, ma, con successivo decreto del dirigente regionale della Protezione civile del 30 dicembre 2002, l’amministrazione aveva deliberato unilateralmente di corrispondere loro il trattamento economico previsto dal contratto collettivo regionale del personale con qualifica non dirigenziale, funzionari direttivi, cat.

D1; - a seguito di ricorso giudiziale, con sentenza n. 455 del 2005 del Tribunale di Siracusa, passata in giudicato, era stato accertato il diritto degli appellatiall’equiparazione giuridica ed economica (exart. 36 del decreto del Presidente della Regione n. 10del 2001) ai dirigenti di terza fascia di cui all’art. 6 della legge regionale n. 10del 2000;

2.1. così ricostruita la vicenda, la Corte di merito, nel condividere l’impianto motivo del giudice di primo grado, ha osservato che l’art. 2 del contratto individuale stipulato in data 12 marzo 1999 stabiliva la corresponsione del «trattamento economico iniziale del contratto di lavoro dei dipendenti della Regione Siciliana di cui al decreto del Presidente della Regione n. 11 del 19 95 e successive modifiche ed integrazioni previsto per la qualifica, il livello posseduti dal lavoratore indicati nel precedente art. 1 del presente contratto..», trattamento che per i dipendenti appartenenti all’VIII livello era composto dalle seguenti voci: stipendio tabellare, indennità integrativa speciale, indennità di amministrazione, cui si aggiungevano eventualmente altre voci retributive accessorie.

Pertanto, in difformità da quanto pretendevano i dipendenti, il contratto non prevedeva l’inserimento del lavoratore in una fascia o livello, bensì il riconoscimento della ‘qualifica’ (di ingegnere, architetto) da questi posseduta al momento della stipula contrattuale, in quanto l’amministrazione intendeva avvalersi delle competenze professionali possedute dai lavoratori per specifici compiti, estendendo ai predetti il trattamento economico corrispondente alla qualifica posseduta al momento della stipula del contratto a tempo determinato, ovvero quello previsto per il livello

VIII. Di conseguenza, come già ritenuto dal primo giudice, il rinvio al decreto del Presidente della Regione n. 11 del 19 95 regolava la struttura della retribuzione e definiva il trattamento economico per relationem, senza comportare l’attribuzione automatica di tutti gli istituti giuridici ed economici previsti per il personale inquadrato nei ruoli regionali.

A tale conclusione non poteva condu rre neppure l’attribuzione nel giugno 2002 dello stipendio tabellare previsto dal C.C.R.L. dell’area dirigenza per i dipendenti regionali dell’exVIII livello, in quanto, se l’amministrazione avesse inteso estendere tout courtil trattamento giuridico ed economico stabilito per questi ultimi, non avrebbe circoscritto a specifici istituti tale espressa applicazione.

Infatti, a seguito dell’entrata in vigore della legge regionale n. 10del 2000, si era reso necessario sostituire il parametro retributivo con altro criterio di determinazione per il trattamento economico dei dipendenti a termine, con il riconoscimento della parte fondamentale della retribuzione riconosciuta alla dirigenza della terza fascia (stipendio tabellare), con esclusione dell’indennità di posizione, parte fissa e variabile.

Pertanto, non era configurabile l’equiparazione ai dirigenti regionali di ruolo, in quanto gli appellati non possedevano la qualifica dirigenziale e non pote va no di conseguenza accedere alla terza fascia dirigenziale introdotta dalla legge regionale n. 10 del 2000, ai sensi dell’art. 6, riservata al personale «con la qualifica di dirigente amministrativo e tecnico o equiparato», qualifica subordinata all’accesso tramite pubblico concorso, in difetto di allegazioni circa lo svolgimento di funzioni dirigenziali ovvero di averne assunto le relative responsabilità, ai fini del riconoscimento del relativo trattamento retributivo;3. avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione affidato ad unico motivo i dipendenti indicati in epigrafe, cui resiste la Regione Sicilia, Dipartimento di protezione civile, con controricorso.

Ritenuto che: 1.con l’unico motivo si deduce la violazione dell’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, violazione dell’art. 1362, cod. civ. e violazione del principio del giudicato, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello ritenuto che il contratto individuale non prevedeva l’inserimento del dipendente in una fascia o livello, bensì solo il riconoscimento della qualifica, nonché per avere erroneamente interpretato il contratto di lavoro, ritenendo che lo stesso aveva previsto il riconoscimento del solo stipendiotabellare con esclusione di ogni trattamento economico accessorio, in contrasto con l’efficacia di giudicato della sentenza del Tribunale di Siracusa;

2. il motivo presenta plurimi profili di inammissibilità ed è comunque infondato;

3. è sicuramente inammissibile nella parte in cui si deduce la violazione dell’art. 1362 cod. civ. senza in realtà prospettare alcuna specifica violazione dei canoni ermeneutici ma semplicemente proponendo un’inammissibile lettura alternativa del contratto individuale rispetto a quella adottata dalla Corte di merito nella sentenza impugnata (fra molte, Cass. Sez. 3, 28/11/2017, n. 28319, secondo cui «La parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., avendo invece l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra»);

4. è altrettanto inammissibile nella parte in cui si deduce la violazione del principio del giudicato, perché, senza rispettare il principio di specificità della censura, si limita a menzionare la sentenza del Tribunale di Siracusa senza riportarne se non in estrema sintesi il contenuto, così non consentendo a l Collegio di apprezzare l’effettiva portata della decisione e l’eventuale efficacia inter partes nel presente giudizio ( fra molte, Cass. Sez. 2, 23/06/2017, n. 15737, e precedenti ivi richiamati);

5. infine, con riferimento alla dedotta violazione dell’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, la doglianzaè comunque infondata per il rilievo – di valenza decisiva –che la terza fascia prevista con legge regionale n. 10 del 2000 aveva carattere transitorio ed era riservata al personale con qualifica di dirigente tecnico già in servizio al momento di entrata in vigore della suddetta legge ( in tal senso Cass. Sez.

L, 01/10/2010, n. 20544, confermata da Cass. Sez.

U, 02/10/2012, n. 16728), condizioni esclus e in fatto nella specie , secondo quanto affermato nella sentenza impugnata(p. 8);

6. alla soccombenza segue la condanna dei ricorrent i in solido, ai sensi dell’art. 97, comma primo, seconda parte, cod. proc. civ., stante la comunanza di interessi, desumibile anche dalla semplice identità delle questioni sollevate e dibattute (così Cass. Sez. 3, 30/10/2018, n. 27476), al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito (Cass. Sez. 1, 22/04/2002, n. 5859; in senso conforme, Cass. Sez. 2, 11/09/2018, n. 22014).7. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez.

U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

Rigettail ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spesedi lite, che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unifica

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 27824-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti domiciliati in Roma, rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] B uscemi , con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore ex art. 16 - sexiesdel d.l. n. 179 del 2012 conv. con modif. in l. n. 221 del 2012; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] della Regione Sicilia - Dipartimento d i Protezione c ivile , in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ope legisdall’Avvocatura G enerale dello S tato presso i cui Uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente - avverso la sentenza n. 319/2018 della Corte d’appello di C atania , depositata il 06/04/2018 R.G.N. 345/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Oggetto Lavoro pubblico dipendenti della Regione Sicilia VIII qualifica passaggio alla terza fascia dirigenziale ex l.r. n. 10 del condizioni R.G.N.27824/2018 Cron. Rep. Ud.09/02/2024 CC 1.la Corte d’appello di Catania ha respinto il gravame proposto da alcuni dipendenti a tempo determinato della Regione Sicilia, assegnati al [OSCURATO:PERSONA] della protezione civile, così confermando la decisione di primo grado che aveva disatteso la domanda di riconoscimento del diritto alla retribuzione di posizione parte fissa nella misura stabilita dal C.C.R.L. area dirigenza con decorrenza dal 1° ottobre 2001 (e conseguente condanna della Regione al relativo pagamento); 2. per quel che qui rileva, la Corte territoriale ha premesso in punto di fatto quanto segue: - gli appellati, in possesso di laurea in ingegneria o in architettura ed impegnati in progetti di lavori socialmente utili presso il Comune, avevano stipulato in data 12 marzo 1999 contratti di lavoro a tempo determinato di durata triennale con la Regione Sicilia e, in virtù di successive proroghe, erano stati assegnati al [OSCURATO:PERSONA] civile dal marzo 2002, con l’attribuzione dello stesso trattamento economico tabellare previsto dal decreto del Presidente della Regione n. 11del 1995 e successive modifiche per i dipendenti regionali inquadrati nell’VIII livello – profilo professionale tecnico ex art. 5 della legge regionale n. 41del 1985; - successivamente, a seguito della l egge regionale n. 10 del 2000, in materia di dirigenza, il personale appartenente all’VIII livello era transitato nella terza fascia dirigenziale, disposizione che il C.C.N.L. dell’area dirigenza, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 10 del 22 giugno 2001, rendeva applicabile anche al personale in servizio a tempo determinato; l’art. 36 del contratto collettivo disponeva che ai dirigenti di seconda e terza fascia spettasse il trattamento economico composto da: stipendio tabellare, retribuzione individuale di anzianità, ove spettante, retribuzione di posizione fissa;- la Regione aveva riconosciuto agli appellati dal mese di giugno 2000 la sola voce dello stipendio tabellare previsto per la terza fascia dirigenziale, in luogo del trattamento economico iniziale tabellare previsto per l’ex VIII livello, ma, con successivo decreto del dirigente regionale della Protezione civile del 30 dicembre 2002, l’amministrazione aveva deliberato unilateralmente di corrispondere loro il trattamento economico previsto dal contratto collettivo regionale del personale con qualifica non dirigenziale, funzionari direttivi, cat. D1; - a seguito di ricorso giudiziale, con sentenza n. 455 del 2005 del Tribunale di Siracusa, passata in giudicato, era stato accertato il diritto degli appellatiall’equiparazione giuridica ed economica (exart. 36 del decreto del Presidente della Regione n. 10del 2001) ai dirigenti di terza fascia di cui all’art. 6 della legge regionale n. 10del 2000; 2.1. così ricostruita la vicenda, la Corte di merito, nel condividere l’impianto motivo del giudice di primo grado, ha osservato che l’art. 2 del contratto individuale stipulato in data 12 marzo 1999 stabiliva la corresponsione del «trattamento economico iniziale del contratto di lavoro dei dipendenti della Regione Siciliana di cui al decreto del Presidente della Regione n. 11 del 19 95 e successive modifiche ed integrazioni previsto per la qualifica, il livello posseduti dal lavoratore indicati nel precedente art. 1 del presente contratto..», trattamento che per i dipendenti appartenenti all’VIII livello era composto dalle seguenti voci: stipendio tabellare, indennità integrativa speciale, indennità di amministrazione, cui si aggiungevano eventualmente altre voci retributive accessorie. Pertanto, in difformità da quanto pretendevano i dipendenti, il contratto non prevedeva l’inserimento del lavoratore in una fascia o livello, bensì il riconoscimento della ‘qualifica’ (di ingegnere, architetto) da questi posseduta al momento della stipula contrattuale, in quanto l’amministrazione intendeva avvalersi delle competenze professionali possedute dai lavoratori per specifici compiti, estendendo ai predetti il trattamento economico corrispondente alla qualifica posseduta al momento della stipula del contratto a tempo determinato, ovvero quello previsto per il livello VIII. Di conseguenza, come già ritenuto dal primo giudice, il rinvio al decreto del Presidente della Regione n. 11 del 19 95 regolava la struttura della retribuzione e definiva il trattamento economico per relationem, senza comportare l’attribuzione automatica di tutti gli istituti giuridici ed economici previsti per il personale inquadrato nei ruoli regionali. A tale conclusione non poteva condu rre neppure l’attribuzione nel giugno 2002 dello stipendio tabellare previsto dal C.C.R.L. dell’area dirigenza per i dipendenti regionali dell’exVIII livello, in quanto, se l’amministrazione avesse inteso estendere tout courtil trattamento giuridico ed economico stabilito per questi ultimi, non avrebbe circoscritto a specifici istituti tale espressa applicazione. Infatti, a seguito dell’entrata in vigore della legge regionale n. 10del 2000, si era reso necessario sostituire il parametro retributivo con altro criterio di determinazione per il trattamento economico dei dipendenti a termine, con il riconoscimento della parte fondamentale della retribuzione riconosciuta alla dirigenza della terza fascia (stipendio tabellare), con esclusione dell’indennità di posizione, parte fissa e variabile. Pertanto, non era configurabile l’equiparazione ai dirigenti regionali di ruolo, in quanto gli appellati non possedevano la qualifica dirigenziale e non pote va no di conseguenza accedere alla terza fascia dirigenziale introdotta dalla legge regionale n. 10 del 2000, ai sensi dell’art. 6, riservata al personale «con la qualifica di dirigente amministrativo e tecnico o equiparato», qualifica subordinata all’accesso tramite pubblico concorso, in difetto di allegazioni circa lo svolgimento di funzioni dirigenziali ovvero di averne assunto le relative responsabilità, ai fini del riconoscimento del relativo trattamento retributivo;3. avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione affidato ad unico motivo i dipendenti indicati in epigrafe, cui resiste la Regione Sicilia, Dipartimento di protezione civile, con controricorso. Ritenuto che: 1.con l’unico motivo si deduce la violazione dell’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, violazione dell’art. 1362, cod. civ. e violazione del principio del giudicato, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello ritenuto che il contratto individuale non prevedeva l’inserimento del dipendente in una fascia o livello, bensì solo il riconoscimento della qualifica, nonché per avere erroneamente interpretato il contratto di lavoro, ritenendo che lo stesso aveva previsto il riconoscimento del solo stipendiotabellare con esclusione di ogni trattamento economico accessorio, in contrasto con l’efficacia di giudicato della sentenza del Tribunale di Siracusa; 2. il motivo presenta plurimi profili di inammissibilità ed è comunque infondato; 3. è sicuramente inammissibile nella parte in cui si deduce la violazione dell’art. 1362 cod. civ. senza in realtà prospettare alcuna specifica violazione dei canoni ermeneutici ma semplicemente proponendo un’inammissibile lettura alternativa del contratto individuale rispetto a quella adottata dalla Corte di merito nella sentenza impugnata (fra molte, Cass. Sez. 3, 28/11/2017, n. 28319, secondo cui «La parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., avendo invece l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra»); 4. è altrettanto inammissibile nella parte in cui si deduce la violazione del principio del giudicato, perché, senza rispettare il principio di specificità della censura, si limita a menzionare la sentenza del Tribunale di Siracusa senza riportarne se non in estrema sintesi il contenuto, così non consentendo a l Collegio di apprezzare l’effettiva portata della decisione e l’eventuale efficacia inter partes nel presente giudizio ( fra molte, Cass. Sez. 2, 23/06/2017, n. 15737, e precedenti ivi richiamati); 5. infine, con riferimento alla dedotta violazione dell’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, la doglianzaè comunque infondata per il rilievo – di valenza decisiva –che la terza fascia prevista con legge regionale n. 10 del 2000 aveva carattere transitorio ed era riservata al personale con qualifica di dirigente tecnico già in servizio al momento di entrata in vigore della suddetta legge ( in tal senso Cass. Sez. L, 01/10/2010, n. 20544, confermata da Cass. Sez. U, 02/10/2012, n. 16728), condizioni esclus e in fatto nella specie , secondo quanto affermato nella sentenza impugnata(p. 8); 6. alla soccombenza segue la condanna dei ricorrent i in solido, ai sensi dell’art. 97, comma primo, seconda parte, cod. proc. civ., stante la comunanza di interessi, desumibile anche dalla semplice identità delle questioni sollevate e dibattute (così Cass. Sez. 3, 30/10/2018, n. 27476), al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito (Cass. Sez. 1, 22/04/2002, n. 5859; in senso conforme, Cass. Sez. 2, 11/09/2018, n. 22014).7. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. Rigettail ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spesedi lite, che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unifica
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