CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 22155/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza appellata, ha sostituito la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida con la sospensione della patente di guida per anni uno; per il resto, ha confermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di lesioni stradali di cui all'art. 590-bis, comma 1, cod. pen., per avere, alla guida di un autocarro, senza dare la dovuta precedenza, determinato la collisione con il motoveicolo condotto da [OSCURATO:PERSONA], procurandogli lesioni gravi (fatto del 21.5.2016). 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.) quanto segue. I) Violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'affermazione di penale responsabilità. Deduce che la Corte territoriale non ha affrontato le molteplici critiche rassegnate nell'atto di appello alla sentenza di primo grado, avuto riguardo all'insussistenza dei presupposti della prevedibilità e della evitabilità dell'evento in capo all'imputato e delle problematiche relative all'accertamento della causalità materiale e del nesso di causalità giuridica. I giudici hanno pedissequamente e acriticamente condiviso le motivazioni del giudice di primo grado, senza riesaminare compiutamente l'intero materiale probatorio e, soprattutto, senza dar conto degli specifici motivi di impugnazione, omettendo di confrontarsi con gli stessi. Non è stato considerato il comportamento gravemente imprudente della persona offesa, che procedeva ad eccessiva velocità, in posizione irregolare sulla carreggiata e sotto l'effetto di "etanolo" e di "cannabinoidi", tanto da essere stato sanzionato per guida in stato di ebbrezza. Tale comportamento ha interrotto il collegamento eziologico con la condotta del prevenuto. Non è stata data adeguata risposta sia in ordine alla avvistabilità del sopraggiungere del Sodano, sia riguardo al fatto che il comportamento irregolare della persona offesa abbia costituito una causa di per sé idonea a cagionare l'evento. Non è stato affrontato il tema della prevedibilità/evitabilità dell'evento in rapporto alla condotta gravemente colposa del Sodano. II) Vizio di motivazione in ordine al vaglio applicativo della regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, atteso che la illogica motivazione della sentenza impugnata porta con sé l'ulteriore conseguenza del mancato superamento della soglia del ragionevole dubbio. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, quindi, meritevole di rigetto. 2. Il percorso motivazionale della sentenza impugnata può essere integrato con quello della sentenza del primo giudice, ricorrendo nella specie un caso di c.d. "doppia conforme", nel senso che la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico complessivo corpo decisionale (cfr. Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 - 01). In questa prospettiva, l'iter argomentativo adottato dai giudici di merito appare immune da errori di diritto o da vizi logici evidenti, offrendo adeguata risposta alle questioni sollevate dal ricorrente. 3. Sulla base di quanto accertato in sede di merito, è emerso che il Gentili, appena partito alla guida dell'autocarro dal piazzale antistante all'edificio della ditta ASET (ove il prevenuto lavorava), si era immesso da tale piazzale nel flusso di circolazione su via Mattei, eseguendo una manovra di attraversamento della carreggiata, suddivisa in due corsie, per proseguire in direzione "monte", posta alla sua sinistra rispetto al luogo di immissione; in quel mentre sopraggiungeva, sulla via Mattei, il motoveicolo condotto dal Sodano, anche lui con direzione "monte", il quale, nonostante la frenata rilevata (con tracce di mt. 8,60 prima dell'impatto), non riusciva ad evitare l'urto con l'autocarro, avvenuto nella corsia di destra, tra la parte anteriore della moto e la parte angolare posteriore destra dell'autocarro condotto dall'imputato. 4. I giudici territoriali hanno legittimamente constatato il mancato rispetto dell'obbligo di precedenza incombente sul prevenuto, stante la situazione dei luoghi in cui si è verificato il sinistro, eloquente della sicura distrazione da parte del Gentili: infatti, come emerso dalla testimonianza dell'ispettore Tenaglia, in quel momento vi erano ottime condizioni di visibilità e la strada percorsa dal motoveicolo era pienamente rettilinea, per cui è stato plausibilmente escluso che l'imputato non potesse essersi accorto del sopraggiungere del mezzo condotto dalla persona offesa. Ne consegue che nessuna rilevanza assorbente, in punto di responsabilità, è stata attribuita allo stato di alterazione alcolica del Sodano e all'eccessiva velocità tenuta dal medesimo nell'occorso, posto che tali elementi non hanno impedito o ridotto l'avvistabilità del motociclo. È stata, quindi, correttamente e logicamente riscontrata dai giudici marchigiani la violazione da parte del prevenuto - al momento di immettersi nel flusso della circolazione - dell'obbligo di dare la precedenza al mezzo sopraggiungente condotto dal Sodano. Del resto, benché il ricorrente prospetti l'imprevedibilità dell'evento, egli omette di addurre elementi specifici e significativi in tal senso, al di là della eccessiva velocità e dello stato di alterazione alcoolica del motociclista, che sono già stati valutati dai giudici di merito ai fini del riconoscimento dell'attenuante del concorso di colpa della persona offesa; il che implica la colpa concorrente dell'imputato e l'indubbio nesso causale sussistente fra la condotta a lui addebitata e l'evento lesivo. 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 24 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore ndro