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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 21359/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 7381-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 64/13/2021 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la parte contribuente proponeva ricorso avverso avvisi di accertamento per IRES e IVA relativi all'anno d'imposta 2010, ritenendo in particolare l'Ufficio che una fattura di 50.000,00 euro emessa dal [OSCURATO:PERSONA] per sponsorizzazioni effettuate a favore della [OSCURATO:PERSONA] si riferisse ad una operazione in realtà inesistente; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] respingeva il ricorso dell'Agenzia delle entrate affermando che l'accertamento originario si fonda su presunzioni smentite dalla produzione documentale, avendo la società prodotto delle foto da cui si evince che ai bordi del campo di calcio vi erano degli striscioni pubblicitari della società, nonché gli assegni versati.

Avverso detta sentenza l'Agenzia delle entrate proponeva ricorso per Cassazione, affidato ad un unico motivo di impugnazione, mentre la parte contribuente non si costituiva. [OSCURATO:PERSONA] Con il motivo d'impugnazione l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, 109 del d.P.R. n. 917 del 1986 e dell'art. 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la sentenza impugnata erroneamente posto a carico dell'Agenzia delle entrate l'onere della prova dell'inesistenza dell'operazione.

Ric. 2021 n. 07381 sez.

MT - ud. 11-05-2022 -2- Il motivo di impugnazione è infondato.

Infatti, secondo questa Corte: « In tema d'IVA, l'Amministrazione finanziaria, che contesti al contribuente l'indebita detrazione relativamente ad operazioni oggettivamente inesistenti, ha l'onere di provare che l'operazione non è mai stata posta in essere, indicandone i relativi elementi, anche in forma indiziaria o presuntiva, ma non anche quello di dimostrare la mala fede del contribuente, atteso che, una volta accertata l'assenza dell'operazione, non è configurabile la buona fede di quest'ultimo, che sa certamente se ed in quale misura ha effettivamente ricevuto il bene o la prestazione per la quale ha versato il corrispettivo» (Cass. n. 28628 del 2021); ai fini del diritto alla deduzione di costi inerenti ex art. 109 TUIR e della detrazione di Iva ex art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, è necessaria la regolare tenuta delle scritture contabili e delle fatture che, ai fini dell'Iva, sono idonee a rappresentare il costo dell'impresa e che devono contenere oggetto e corrispettivo di ogni operazione commerciale, sicché, in caso di operazioni ritenute dall'Amministrazione inesistenti, spetta a quest'ultima l'onere di dimostrare, attraverso la prova logica (o indiretta) o storica (o diretta) e anche con indizi integranti presunzione semplice, la fittizietà dell'operazione e non al contribuente la sua effettività, essendo questi chiamato a fornire la prova contraria soltanto quando sia assolto l'onere probatorio gravante sulla prima (Cass. n. 28246 del 2020); in tema di IVA, una volta assolta da parte dell'Amministrazione finanziaria la prova (ad esempio, mediante la dimostrazione che l'emittente è una "cartiera" o una società "fantasma") dell'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e/o della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, senza che, tuttavia, tale onere possa ritenersi assolto con l'esibizione della fattura ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, che vengono di I Ric. 2021 n. 07381 sez.

MT - ud. 11-05-2022 -3- regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (Cass. n. 27554 del 2018; Cass. n. 17619 del 2018. [OSCURATO:PERSONA] si è attenuta al suddetto principio laddove - affermando che l'accertamento originario si fonda su presunzioni smentite dalla produzione documentale, avendo la società prodotto delle foto da cui si evince che ai bordi del campo di calcio vi erano degli striscioni pubblicitari della società, nonché gli assegni versati - ha per un verso fatto buon uso dei principi in materia in tema di distribuzione degli oneri probatori, evidenziando correttamente che l'amministrazione finanziaria non ha offerto alcun elemento di prova circa l'inesistenza dell'operazione, e per un altro verso ha altresì sottolineato che l'operazione, lungi dal poter essere considerata inesistente, ha invece dato luogo ad una effettiva sponsorizzazione (mediante striscioni ai bordi del campo di calcio) della parte contribuente da parte della squadra di calcio sospettata dall'Ufficio di aver emesso una fattura per una operazione inesistente.

Pertanto, infondato il motivo di impugnazione, il ricorso va conseguentemente rigettato; nulla va statuito in merito alle spese non essendosi costituita la parte contribuente.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 7381-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 64/13/2021 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la parte contribuente proponeva ricorso avverso avvisi di accertamento per IRES e IVA relativi all'anno d'imposta 2010, ritenendo in particolare l'Ufficio che una fattura di 50.000,00 euro emessa dal [OSCURATO:PERSONA] per sponsorizzazioni effettuate a favore della [OSCURATO:PERSONA] si riferisse ad una operazione in realtà inesistente; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] respingeva il ricorso dell'Agenzia delle entrate affermando che l'accertamento originario si fonda su presunzioni smentite dalla produzione documentale, avendo la società prodotto delle foto da cui si evince che ai bordi del campo di calcio vi erano degli striscioni pubblicitari della società, nonché gli assegni versati. Avverso detta sentenza l'Agenzia delle entrate proponeva ricorso per Cassazione, affidato ad un unico motivo di impugnazione, mentre la parte contribuente non si costituiva. [OSCURATO:PERSONA] Con il motivo d'impugnazione l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, 109 del d.P.R. n. 917 del 1986 e dell'art. 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la sentenza impugnata erroneamente posto a carico dell'Agenzia delle entrate l'onere della prova dell'inesistenza dell'operazione. Ric. 2021 n. 07381 sez. MT - ud. 11-05-2022 -2- Il motivo di impugnazione è infondato. Infatti, secondo questa Corte: « In tema d'IVA, l'Amministrazione finanziaria, che contesti al contribuente l'indebita detrazione relativamente ad operazioni oggettivamente inesistenti, ha l'onere di provare che l'operazione non è mai stata posta in essere, indicandone i relativi elementi, anche in forma indiziaria o presuntiva, ma non anche quello di dimostrare la mala fede del contribuente, atteso che, una volta accertata l'assenza dell'operazione, non è configurabile la buona fede di quest'ultimo, che sa certamente se ed in quale misura ha effettivamente ricevuto il bene o la prestazione per la quale ha versato il corrispettivo» (Cass. n. 28628 del 2021); ai fini del diritto alla deduzione di costi inerenti ex art. 109 TUIR e della detrazione di Iva ex art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, è necessaria la regolare tenuta delle scritture contabili e delle fatture che, ai fini dell'Iva, sono idonee a rappresentare il costo dell'impresa e che devono contenere oggetto e corrispettivo di ogni operazione commerciale, sicché, in caso di operazioni ritenute dall'Amministrazione inesistenti, spetta a quest'ultima l'onere di dimostrare, attraverso la prova logica (o indiretta) o storica (o diretta) e anche con indizi integranti presunzione semplice, la fittizietà dell'operazione e non al contribuente la sua effettività, essendo questi chiamato a fornire la prova contraria soltanto quando sia assolto l'onere probatorio gravante sulla prima (Cass. n. 28246 del 2020); in tema di IVA, una volta assolta da parte dell'Amministrazione finanziaria la prova (ad esempio, mediante la dimostrazione che l'emittente è una "cartiera" o una società "fantasma") dell'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e/o della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, senza che, tuttavia, tale onere possa ritenersi assolto con l'esibizione della fattura ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, che vengono di I Ric. 2021 n. 07381 sez. MT - ud. 11-05-2022 -3- regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (Cass. n. 27554 del 2018; Cass. n. 17619 del 2018. [OSCURATO:PERSONA] si è attenuta al suddetto principio laddove - affermando che l'accertamento originario si fonda su presunzioni smentite dalla produzione documentale, avendo la società prodotto delle foto da cui si evince che ai bordi del campo di calcio vi erano degli striscioni pubblicitari della società, nonché gli assegni versati - ha per un verso fatto buon uso dei principi in materia in tema di distribuzione degli oneri probatori, evidenziando correttamente che l'amministrazione finanziaria non ha offerto alcun elemento di prova circa l'inesistenza dell'operazione, e per un altro verso ha altresì sottolineato che l'operazione, lungi dal poter essere considerata inesistente, ha invece dato luogo ad una effettiva sponsorizzazione (mediante striscioni ai bordi del campo di calcio) della parte contribuente da parte della squadra di calcio sospettata dall'Ufficio di aver emesso una fattura per una operazione inesistente. Pertanto, infondato il motivo di impugnazione, il ricorso va conseguentemente rigettato; nulla va statuito in merito alle spese non essendosi costituita la parte contribuente.
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