CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 aprile 2022
Cassazione n. 19772/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 17 settembre 2021 la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza del 29 gennaio 2021 del Tribunale di Torino resa in esito a giudizio abbreviato, in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro mille di multa, riconosciute le attenuanti generiche in equivalenza con la contestata recidiva ed applicata la diminuente per il rito, per il reato - così riqualificato - di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con confisca e distruzione dello stupefacente in sequestro e restituzione all'imputato della somma in sequestro. 2. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione con un motivo di impugnazione. 2.1. In particolare, il ricorrente ha censurato, in quanto illogico ed incoerente col materiale acquisito, il percorso motivazionale della sentenza impugnata, laddove secondo la stessa sentenza la collocazione dello stupefacente, suddiviso in più pezzi, sulla persona dell'imputato sarebbe stata strumentale ad una più agevole cessione, così comprovando l'ipotesi accusatoria circa la destinazione della sostanza a terzi. Al contrario, non vi erano elementi tali da non ritenere credibili le dichiarazioni dell'imputato. In specie il ragionamento probatorio era in tal modo viziato da salti logici. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il ricorrente, lamentandosi del tutto genericamente della motivazione somministrata dalla Corte torinese, ha dato conto che la sentenza - tra l'altro in piena adesione al richiamato giudizio del Tribunale - aveva osservato che la divisione dello stupefacente in più pezzi comprovava quanto prospettato in sede d'accusa, ossia la destinazione della stessa sostanza alla cessione a terzi. Per vero il ricorso - fatta questa premessa - ha illustrato, con considerazioni astrattamente condivisibili, i contenuti generali del sindacato di legittimità, osservando poi che il ragionamento probatorio era appunto privo di coerenza col materiale acquisito. Tutto ciò, peraltro, senza operare alcun riferimento specifico circa ì vizi che, in concreto, avrebbero inficiato la motivazione. Tra l'altro, a tenore della motivazione della sentenza impugnata, non contestata in parte qua, il Tribunale aveva altresì escluso il mero uso personale dello stupefacente attesa l'incompatibilità del reddito dell'imputato col valore della partita di droga, mentre egualmente la Corte territoriale aveva annotato come le stesse modalità di occultamento dei pezzi di hashish denotassero il fine di un loro più agevole smercio. In proposito, accanto alla già ricordata genericità delle doglianze, nulla stato invero aggiunto dalla difesa, che in ogni caso alcun vizio in concreto aveva appunto evidenziato. 4. La manifesta infondatezza dell'impugnazione non può che comportare l'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 08/04/2022 Il Consigliere estensoì [OSCURATO:PERSONA] 'dente audio [OSCURATO:PERSONA]