CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43156/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha dichiarato inammissibile, per tardività l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, sostenendo: che era errata l'indicazione del suo nominativo come "Giuseppe" anziché "Giovanni"; che doveva essere dichiarata l'estinzione dei reati per prescrizione come richiesto dal procuratore generale. 3. Il ricorso è inammissibile. La Corte di appello ha dichiarato l'appello di [OSCURATO:PERSONA], inammissibile perché proposto dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 585 cod. proc. pen. La ragione del decidere non è toccata dal ricorso che si occupa di altri, irrilevanti, profili. 4. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/11/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente