CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 12544/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Crotone il 29/08/1964avverso la sentenza del 25/03/2025 della Corte d'appello di CatanzaroUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Catanzaro haconfermato la pronuncia di condanna di primo grado dei ricorrenti per i delitti dibancarotta fraudolenta e documentale, commessi nella veste di amministratori difatto della società [OSCURATO:SOCIETA]2. Gli imputati hanno proposto ricorsi per cassazione, con il comunedifensore di fiducia, affidandosi a tre motivi di impugnazione, di seguitoripercorsi entro i limiti strettamente necessari per la decisione.2.1. Con il primo, denunciano violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c),cod. proc. pen., per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullitàe, in particolare, degli artt. 125, comma 3, e 546, comma 1, lett. e), dello stessocodice, per mancanza di motivazione rispetto all’attribuita responsabilità per ilfatto che avrebbero commesso il delitto di bancarotta fraudolenta documentalescopo di procurare a sé o un ingiusto profitto e di recare pregiudizio ai creditori.Sottolineano, al riguardo, che manca qualsivoglia argomentazione della Corteterritoriale rispetto alla deduzione difensiva per la quale, dato chel'amministratore di diritto [OSCURATO:PERSONA] aveva patteggiato, avrebbero dovutoessere indicati elementi concreti per attribuire, anche a loro le relative condottedelittuose.2.2. I ricorrenti propongono analoga doglianza con riguardo all’accertamentodella loro responsabilità penale per il delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva,sostenendo che non sarebbero stati valorizzati elementi idonei a fondare lastessa a fronte dell’avvenuta “patteggiamento” anche per tale reato da partedell’amministratore della società.2.3. Mediante il terzo motivo gli imputati denunciano, violazione dell'art.606, comma 1, lett. d) ed e), cod. proc. pen. per inosservanza ed erroneaapplicazione della legge penale e di altre norme giuridiche di cui si deve tenereconto nell'applicazione della legge penale, in particolare gli artt. 216, comma 1,n. 1) e 2), l. fall., in combinato disposto con gli artt. 223, comma 1, della stessalegge, 2639 cod. civ., e 219 l. fall.Lamentano, in particolare, che era stato loro attribuito il ruolo diamministratori di fatto della società fallita con una motivazione illogica econtraddittoria, e frutto di un travisamento delle prove dichiarative.A fondamento di tale censura, la difesa deduce, con peculiare riguardo allaposizione di [OSCURATO:PERSONA], che la qualifica di fatto è stata accertata perun’assunta convergenza delle deposizioni testimoniali in tale direzione, poichéegli aveva proceduto all'assunzione di numerosi dipendenti, impartito direttive,provveduto ai pagamenti, intrattenuto rapporti con i fornitori. Sostiene che, inrealtà, le relative dichiarazioni testimoniali, per come riportate fedelmente nelricorso, sarebbero state oggetto di travisamento da parte del giudice d’appello(nello specifico deduce che: il teste Berlingieri non ha riferito che nella gestionedella contabilità della contabilità si era attenuto alle disposizioni di Massimocavallo, ma più limitatamente che in due occasioni si era attenuto a dettedisposizioni; il teste [OSCURATO:PERSONA] non ha dichiarato di aver intrattenutorapporti commerciali con lo stesso imputato, ma più correttamente, un unicorapporto consistente nella fornitura di buste; la teste [OSCURATO:PERSONA] si èlimitata ad affermare che consegnava personalmente al ricorrente le buste paga,predisposte tuttavia in base alle indicazioni del commercialista; il teste Sartornon era stato in grado di confermare in dibattimento le precedenti dichiarazionirispetto alle quali il referente dei rapporti commerciali era [OSCURATO:PERSONA]).Lamenta, di qui, che il ruolo di amministratore di fatto sarebbe statoillegittimamente desunto dal compimento di pochissimi atti gestori nel rilevanteperiodo di tempo di circa sette anni.Con riferimento, invece, alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], in terminianaloghi, la difesa evidenzia che la qualifica di fatto rivestita dallo stesso sarebbestata accertata in forza di motivazioni manifestamente illogiche ed oggetto ditravisamento probatorio.Sottolinea che non potrebbero desumersi dalle dichiarazioni dei testielementi di rilievo in tale direzione, atteso che solo due dipendenti, la Cruglianoe la Carolei, avevano fatto riferimento alla circostanza di essere state assunte dalui, mentre nessun altro dipendente aveva reso dichiarazioni in tale direzione.Inoltre, la circostanza che aveva dato direttive sui pagamenti e i rapportiintrattenuti con i fornitori non sarebbero sufficienti per tributargli il ruolo formaleperché si tratterebbe di singoli episodi dipanatisi nell’ampio periodo di tempo nelquale la società fallita aveva operato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.I ricorsi non possono trovare accoglimento.2. Per ragioni di priorità logica, deve essere esaminato, innanzi tutto, il terzomotivo.2.1. Al riguardo, su un piano generale è opportuno ricordare che, come piùvolte affermato da questa Corte, la nozione di amministratore di fatto, introdottadall'art. 2639 cod. civ., postula l'esercizio in modo continuativo e significativo deipoteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione. In particolare, la posizionedell'amministratore di fatto, destinatario delle norme incriminatrici dellabancarotta fraudolenta, si traduce, in ambito processuale, nell’accertamento dielementi sintomatici di gestione o cogestione della società, risultanti dall’organicoinserimento del soggetto, quale intraneus che svolge funzioni gerarchiche edirettive, in qualsiasi momento dell'iter di organizzazione, produzione ecommercializzazione dei beni e servizi - rapporti di lavoro con i dipendenti,rapporti materiali e negoziali con i finanziatori, fornitori e clienti - in ogni brancaaziendale, produttiva, amministrativa, contrattuale, disciplinare. L’accertamentodegli elementi sintomatici di tale gestione o cogestione societaria costituisceoggetto di apprezzamento di fatto che è insindacabile in sede di legittimità, sesostenuto da motivazione congrua e logica (tra le altre, Sez. 5 n. 35346 del20/06/2013, Tarantino, Rv. 256534; Sez. 1, n. 18464 del 12/05/2006, Ponciroli,Rv. 234254).2.2. Le pronunce di merito – che, costituendo una doppia conforme, sisaldano l’un l’altra rappresentando un compendio argomentativo unitario (exaliis, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 – 01; Sez. 3, n. 44418del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 – 01) – hanno congruamenteargomentato in ordine alla sussistenza della carica di fatto in capo agli imputati.In particolare, la Corte territoriale, richiamando una serie di convergentidichiarazioni testimoniali, esaminate correttamente nella loro portatacomplessiva e non frazionata, ha affermato che gli imputati esercitavano inmaniera continuativa funzioni decisorie, impartendo istruzioni e condizionando lescelte aziendali, intrattenendo rapporti con i fornitori, occupandosi deipagamenti.Le pronunce di merito hanno inoltre valorizzato, dato con il quale nel purdiffuso motivo i ricorrenti non si confrontano, che – significativamente – nessunodei testi era invece entrato in contatto con l’amministratore di diritto RosarioBonaccio.In tale contesto, non può ravvisarsi il denunciato travisamento probatorio:invero, come è stato condivisibilmente chiarito in sede di legittimità il vizio di"contraddittorietà processuale" (o "travisamento della prova") vede circoscritta lacognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nelragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, perevidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasidi "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato",dell'elemento di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA] SilvaWelton, Rv. 283370).Nella fattispecie in esame, invece, mediante la parcellizzazione delledichiarazioni dei testi i ricorrenti pretendono, a fronte di una congruamotivazione delle decisioni di merito fondata su convergenti risultanzeprocessuali nel senso del compimento di rilevanti atti gestori da parte dientrambi gli imputati in tutte gli ambiti operativi della vita sociale, di ottenereuna rinnovata valutazione delle prove, preclusa a questa Corte di legittimità(Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944).3. Il primo e il secondo motivo, suscettibili di valutazione unitaria, sonomanifestamente infondati, poiché, stante il corretto vaglio – rispetto al quale, afronte della logicità delle sottese argomentazioni, come detto, non può esserecompiuto alcun sindacato in questa sede – compiuto dai giudici di merito inordine alla sussistenza della qualifica di fatto in capo agli imputati, non puòrilevare, quale unica ragione per escludere la loro responsabilità penale per idelitti di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, la circostanza che, neiconfronti dell’amministratore di diritto, sia intervenuta, per gli stessi delitti, unasentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc.pen.4. Pertanto i ricorsi devono essere rigettati e i ricorrenti condannati alpagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 10/12/2025Il Consigliere Estensore Il PresidenteRosaria [OSCURATO:PERSONA]