CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 dicembre 2022
Cassazione n. 02809/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 32811/22 Rilevato che con sentenza in data 24 novembre 2021 la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza in data 30 gennaio 2020 del GUP del Tribunale di Brescia che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato dell'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000; Rilevato che il ricorrente ha lamentato il vizio di motivazione perché non erano stati acquisiti al processo gli accertamenti allegati al processo verbale di constatazione; Ritenuto che il motivo non sottoponga a rigorosa critica la sentenza impugnata secondo cui l'imputato, legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., non aveva presentato la dichiarazione IVA per l'anno 2014 con un'evasione di imposta pari a euro 67.347,00; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni, ricorrendo i presupposti di legge P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente