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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2022

Cassazione n. 44120/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza del 12/01/2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto di tentata estorsione.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione degli artt. 456, 161, comma 4, cod. proc. pen. in relazione all'art. 178 lett. c) e agli artt. 369, 369-bis, 386 cod. proc. pen., è manifestamente infondato in considerazione del dato normativo e dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità sulla consegna dell'atto al difensore ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., in caso di impossibilità di eseguirne la notificazione presso il domicilio eletto o dichiarato dall'imputato (cfr. Sez.

U, n. 14573 del 25/11/2021 - 14/04/2022, D., Rv. 282848-02); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 11 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] ente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza del 12/01/2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto di tentata estorsione. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione degli artt. 456, 161, comma 4, cod. proc. pen. in relazione all'art. 178 lett. c) e agli artt. 369, 369-bis, 386 cod. proc. pen., è manifestamente infondato in considerazione del dato normativo e dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità sulla consegna dell'atto al difensore ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., in caso di impossibilità di eseguirne la notificazione presso il domicilio eletto o dichiarato dall'imputato (cfr. Sez. U, n. 14573 del 25/11/2021 - 14/04/2022, D., Rv. 282848-02); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 11 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] ente
Sentenza Cassazione n. 44120/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris