CassazionedecretoSezione 1Decisione del 8 febbraio 2024
Cassazione n. 04225/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2021,proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difes o , giusta procura speciale su foglio separato allegato al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Attorre, col quale elettivamente si domicilia presso l’indirizzo PEC -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o , giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], col quale elettivamente si domicilia in Corropoli, alla via Ungaretti, n. 4 -controricorrente- per la cassazione deldecreto del Tribunale di Teramo, depositato in data 27 luglio 2021; Oggetto: [OSCURATO:SOCIETA] - Opposizione alla dichiarazione di esecutività dello stato passivo- Deferimento di giuramento al curatore-Conseguenze. AC8/2/2024 [OSCURATO:PERSONA] n. 24846/21 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale dell’8 febbraio 2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]MariaPerrino. Fatti di causa Emerge dal decreto impugnato che [OSCURATO:PERSONA] chiese l’ammissione al passivo del [OSCURATO:SOCIETA]. Spazio 5 di somme corrispondenti a compensi per attività professionali di architetto che assumeva di avere svolto, facendo leva su un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, ma non divenuto esecutivoex art. 647 c.p.c. anteriormente al fallimento. Egli fu quindi escluso dallo stato passivo, per l’inopponibilità del decreto ingiuntivo alla massa, nonché per l’irrilevanza della documentazione integrativa prodotta, priva di data certa, e comunque, in esito all’integrazione documentale cui l’istante aveva provveduto in risposta alle osservazioni del curatore, per l’avvenuto decorso del termine triennale di prescrizione presuntiva ex art. 2956, comma 1, n. 2, c.c., che il curatore aveva eccepito. Il tribunale fallimentare ha, invece, accolto l’opposizione al decreto di esecutività dello stato passivo che l’istante propose. A fondamento della decisione, per i profili ancora d’interesse, il tribunale ha ritenuto che, trattandosi di un unico e complesso incarico, il termine triennale di prescrizione partedalla cessazione di esso e, quindi, da dicembre 2013, di modo che al momento della domanda esso risultava interamente decorso; d’altronde, ha aggiunto, gli atti interruttivi prodotti erano privi di data certa anteriore al [OSCURATO:SOCIETA] e in quanto tali irrilevanti, in applicazione dell’art. 2704 c.c. Il tribunale ha, tuttavia, valorizzato la dichiarazione di mancata conoscenza resa dai curatori fallimentari, ai quali era stato deferito il giuramento decisorio de scientia, alla quale ha assegnato valore equipollente alla mancata prestazione del giuramento, tale da travolgere l’eccezione di prescrizione presuntiva, con la conseguente impossibilità di sindacare ulteriormente l’esistenza del credito. Ne è RG n. 24846/21 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore seguita l’ammissione del credito vantato col rango privilegiato, in quanto, ha argomentato il tribunale, la caratteristica di unitarietà dell’incarico ha comportato l’irrilevanza del termine biennale previsto dall’art. 2751-bis, n. 2, c.c. Contro questo decretoil [OSCURATO:SOCIETA]. Spazio 5 propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a cinque motivi e illustra con memoria, cui [OSCURATO:PERSONA] risponde con controricorso. Motivi della decisione 1.- Con i primi due motivi di ricorso , da esaminare congiuntamente, perché connessi, il [OSCURATO:SOCIETA] lamenta: -la violazione o falsa applicazione degli artt. 233 e 238 c.p.c., nonché degli artt. 2731, 2737, 2739, 2956 e 2960 c.c., perché il deferimento del giuramento decisorio al curatore fallimentare sarebbe inammissibile (primo motivo); -la violazione o falsa applicazione degli artt. 156, 157, 238 e 239 c.p.c. e dell’art. 2739 c.c., in quanto, da un lato,la dichiarazione di mancata conoscenza resa dai curatori dell’avvenuta estinzione dei debiti oggetto della domanda di ammissione al passivo non avrebbe valore equipollente alla mancata prestazione del giuramento decisorio e, dall’altro, il mancato rispetto della formula non incidererebbe sulla validità del mezzo istruttorio e, quindi, non travolgerebbe l’eccezione di prescrizione presuntiva ( secondo motivo). La censura complessivamente proposta è infondata. 1.1.- Le questioni poste con i due motivi hanno trovato esauriente e convincente risposta in Cass., sez. un., n. 25442/23 (che le perplessità avanzate in memoria non riescono a incrinare, in quanto ripropongono la posizione motivatamente disattesa dalle sezioni unite). In base alla suddetta decisione:RG n. 24846/21 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore a.- al curatore va riconosciuto il diritto di eccepire la prescrizione presuntiva, per evitarne una condizione di svantaggio rispetto a ciascun altro debitore; b.- simmetricamente, non si può privare il creditore dell'unico strumento col quale si può ancora contrapporre al debitore: dove c'è la prescrizione presuntiva deve esserci il diritto a deferire il giuramento nella forma de notitia o de scientia , nel rispetto dei principi della difesa, exart. 24 Cost.; c.- la dichiarazione di non conoscere il fatto estintivo dell'obbligazione non si può ritenere equivalente al giuramento affermativo, favorevole al giurante, bensì agli esiti di un giuramento negativo o al rifiuto di giurare, favorevole al deferente-creditore. La censura complessivamente proposta è rigettata. 2.- Il rigetto della censura comporta l’inammissibilità, per sopravvenuta carenza d’interesse ad agire, del terzo motivo di ricorso, col quale il [OSCURATO:SOCIETA] lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 2736 c.c., perché, contrariamente a quanto stabilito dal tribunale, il travolgimento dell’eccezione di prescrizione presuntiva non comporterebbe l’impossibilità di sindacare ulteriormente il merito e, in particolare, l’inopponibilità alla massa della documentazione prodotta, per mancanza di data certa, nonché la mancanza di congruità della quantificazione del compenso. Il ricorrente ha tenuto ferma la propria eccezione di prescrizione presuntiva, la quale si fonda sulla presunzione che il creditore si sia attivato celermente e abbia già soddisfatto il proprio diritto di credito. 2.1.- Una tale presunzione, quindi, incide sul diritto sostanziale, posto che, hanno specificato le sezioni unite con la sentenza richiamata, il curatore in tanto può sollevare l’eccezione in quanto sia riuscito ad acquisire, nella qualità di gestore della RG n. 24846/21 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore procedura, riscontri dei fatti che ne sono a fondamento: presupposto necessario ai fini della decorrenza del termine triennale di cui all'art. 2956, comma 2, c.c., relativa al diritto al compenso dei professionisti è l'avvenuto adempimento dell'obbligazione, il quale implica il riconoscimento dell'esistenza del credito nella stessa misura richiesta dal creditore (Cass. n. 30058/17; n. 15665/23). 3.-Risultano assorbiti il quarto e il quinto motivo di ricorso, coi quali si ripropone la medesima censura, sotto le vesti, rispettivamente, dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per omessa pronuncia sulle suddette eccezioni d’inopponibilità della documentazione e di non congruità della quantificazione del compenso (quarto motivo), nonché dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per omesso esame dei medesimi fatti (quinto motivo). 4.- Il ricorso è rigettato, ma le spese sono compensate, in quanto la pronuncia delle sezioni unite è intervenuta dopo la proposizione del ricorso. Per questi motivi La Corte rigetta il ricorsoe compensa le spese. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Cos