CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 ottobre 2022
Cassazione n. 40134/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20 gennaio 2022 emessa dalla Corte di appello di Firenze; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso con cui si censura il vizio di motivazione in relazione all'omessa concessione delle attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto privo di concreta specificità e riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito che ha rilevato l'assenza di segnali di resipiscenza e di consapevolezza del disvalore della condotta tenuta oltre che l'omessa attivazione del ricorrente in termini risarcitori e conciliativi nei confronti delle persone offese (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]