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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 maggio 2026

Cassazione n. 13370/2026

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[OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE- intimataAGENZIA DELLE ENTRATE in persona del direttore rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLOSTATOcontroricorrente-Numero registro generale 26236/2020Numero sezionale 1880/2026Numero di raccolta generale 13370/2026Data pubblicazione 09/05/2026avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] delLAZIO n. 7/2020 depositata il 07/01/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio, con la sentenza n. 7/2020depositata in data 07/01/2020, ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione contro la sentenza n. 8058/2018, con cui laCommissione tributaria provinciale di Roma aveva, a sua volta, rigettato ilricorso proposto dalla contribuente contro l’avviso di accertamento con ilquale, in relazione all’anno d’imposta 2010, erano state eseguite riprese atitolo di IVA per l’uso di fatture relative a operazioni soggettivamenteinesistenti.2.

La CGT2 ha precisato, in relazione ai rapporti tra la società contribuentee [OSCURATO:SOCIETA]., che – da quanto emerso in sede di verifica – quest’ultimaesisteva da un punto di vista formale e non sostanziale, ricoprendo il ruolodi missing trader, quale società interposta.

Difatti, era priva di personaledipendente, dichiarava di svolgere attività di costruzione di edificiresidenziali e non residenziali, ma eseguiva forniture di prodotti informatici,ricevendo, inoltre, dai clienti la provvista necessaria per rifornirsi.2.1.

In relazione, invece, ai rapporti con [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., era emersoche quest’ultima nel 2011 era evasore totale e che il suo legalerappresentante era irreperibile.

La sua sede legale coincideva con ladomiciliazione della [OSCURATO:SOCIETA]., dove era domiciliata anche la [OSCURATO:SOCIETA]2.2.

La CGT2 aveva, quindi, ritenuto provato il coinvolgimento dellaricorrente nel meccanismo fraudolento, incentrato sul mancato versamentodell’IVA incassata dalle società cartiere.

Non era, infatti, sufficiente adimostrare la buona fede della contribuente l’acquisizione di visure pressola Camera di Commercio, né la verifica dell’esistenza di un patrimonioNumero registro generale 26236/2020Numero sezionale 1880/2026Numero di raccolta generale 13370/2026Data pubblicazione 09/05/2026autonomo.

Difatti, la contribuente non aveva prodotto ordini scritti (cartaceie/o on line, visto che nell’atto di appello si parla di scambio di mail) e/obolle di consegna della merce acquistata.

Non è poi credibile che sipotessero acquistare materiali elettronici, senza documenti attestantil’effettiva consistenza e funzionalità, anche solo ai fini di garanzia dellamerce medesima.3.

Contro la sentenza della CTR la contribuente ha proposto ricorso incassazione con due motivi, notificando l’atto all’Agenzia delle entrate –Riscossione.4.

L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso, eccependo, in viapreliminare, l’inammissibilità del ricorso per essere stato notificato a unsoggetto diverso (Agenzia delle [OSCURATO:SOCIETA]).5.

In data 23/09/2025 è stata comunicata alla ricorrente la proposta didefinizione anticipata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., che ha riscontratopositivamente l’eccezione preliminare sollevata dall’Avvocatura dello Stato,evidenziando che «il ricorso per cassazione proposto nei confrontidell’Agenzia delle entrate-riscossione è inammissibile non essendo stataquest’ultima parte nei precedenti gradi giudizio».6.

La ricorrente ha proposto opposizione con atto depositato in data31/10/2025 e ha, poi, depositato memoria ex art. 378 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

In via preliminare occorre rilevare che il ricorso in cassazione è direttoe non solo notificato all’Agenzia delle [OSCURATO:SOCIETA], che non è stataparte dei precedenti gradi di giudizio, e non all’Agenzia delle Entrate (cheera, invece, la controparte dell’odierna parte ricorrente nei precedenti gradidi giudizio).1.1.

L’Agenzia delle Entrate, nondimeno, si è costituita concontroricorso: sul punto occorre dare atto dell’ammissibilità della suacostituzione nel giudizio di cassazione – sebbene non formalmentedestinataria della notificazione del ricorso – poiché parte del giudizio diNumero registro generale 26236/2020Numero sezionale 1880/2026Numero di raccolta generale 13370/2026Data pubblicazione 09/05/2026merito concluso con la sentenza impugnata (arg.

Cass., 10/10/2019, n.25423).2.

Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.19 e 54 d.P.R. n. 633 del 1972, dell’art. 2697 cod. civ. e degli artt. 167 e168 Direttiva 2006/112/CE.3.

Con il secondo motivo è stato denunciato, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il vizio di omesso esame di fatti decisiviper il giudizio oggetto di discussione tra le parti e la violazione degli artt.115 e 116 c.p.c.4.

In via pregiudiziale, occorre esaminare l’eccezione preliminare diinammissibilità del ricorso in cassazione sollevata dall’Agenzia delle Entratenell’atto con il quale si è costituita davanti a questa Corte.

Il ricorso incassazione è stato, infatti, notificato non all’Agenzia delle Entrate (parte deiprecedenti gradi di giudizio), ma bensì all’Agenzia delle [OSCURATO:SOCIETA],che costituisce un ente pubblico economico appositamente istituito, che, perquanto funzionale ad assicurare accentramento della funzione di riscossionein capo all’Agenzia delle Entrate, costituisce un soggetto autonomo edistinto rispetto a quest’ultima e, nella specie, è rimasta totalmenteestranea ai primi due gradi di giudizio.4.1.

Secondo quanto emerge dagli atti di causa l’Agenzia delle [OSCURATO:SOCIETA], ricevuta la notifica del ricorso in cassazione, ha trasmessol’atto, via mail, all’Agenzia delle Entrate (controparte della ricorrente nelgiudizio davanti alla CTR), che si è, quindi, costituita per sollevarel’eccezione di inammissibilità del ricorso.5.

Ciò premesso, l’eccezione di inammissibilità del ricorso in cassazionesollevata dall’Agenzia delle Entrate, peraltro rilevabile anche ex officio, èfondata, sia pure con le precisazioni che seguono.5.1.

Questa Corte ha affermato che è inammissibile il ricorso percassazione proposto nei confronti di chi, dalla sentenza impugnata, nonNumero registro generale 26236/2020Numero sezionale 1880/2026Numero di raccolta generale 13370/2026Data pubblicazione 09/05/2026risulti essere stato parte del giudizio di merito, ove non sia stato dedottoe/o provato il rituale conferimento della rappresentanza sostanziale eprocessuale, la cui mancanza è rilevabile d'ufficio perché attinente allaregolare costituzione del contraddittorio (Cass., 16/03/2009, n. 6348).Difatti, la qualità di parte legittimata a proporre appello o ricorso percassazione, come a resistervi, spetta ai soggetti che abbiano formalmenteassunto la veste di parte nel previo giudizio di merito, con la conseguenzache va dichiarata inammissibile l'impugnazione proposta contro soggettidiversi da quelli che sono stati parti nel suddetto giudizio (Cass.,16/01/2012, n. 560).6.

Non può, poi, ritenersi rilevante la costituzione dell’Agenzia delleEntrate, non essendo la parte intimata, evocata nel giudizio di cassazionedalla parte ricorrente, che ha diretto e notificato il ricorso ex art. 360 c.p.c.a un soggetto diverso (l’agente della riscossione), privo di legittimazione aresistere nel giudizio di cassazione avente per oggetto l’impugnazione dellasentenza della CTR.6.1.

Sul punto non può essere dirimente quanto eccepito dalla ricorrentenell’opposizione ex art. 380-bis c.p.c., in ordine al fatto che nell’intestazionedel ricorso, accanto all’indicazione «Agenzia delle Entrate e Riscossione»fosse inserita la dicitura «già Agenzia delle Entrate, [OSCURATO:PERSONA] IIdi Roma – [OSCURATO:PERSONA]», posto che la notificazione risulta eseguitapresso l’Agenzia delle [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legalerappresentante pro tempore, con sede in [OSCURATO:PERSONA] n. 14, 00142Roma, come emerge dalla lettura della relata della notificazione.

Ilriferimento a un soggetto privo di legittimazione a resistere, indicato comeAgenzia delle [OSCURATO:SOCIETA] – cui si accompagna la dicitura «giàAgenzia delle Entrate, [OSCURATO:PERSONA] II di Roma» - è stato corredatoda una notificazione (la cui relata non accompagna la dicitura appenarichiamata, ma contiene solo l’indicazione dell’Agenzia delle Entrate –Riscossione) nel luogo in cui ha sede l’agente della riscossione e nonNumero registro generale 26236/2020Numero sezionale 1880/2026Numero di raccolta generale 13370/2026Data pubblicazione 09/05/2026l’Agenzia delle Entrate.

La notifica del ricorso in cassazione, da eseguire, apena di decadenza nel termine previsto dagli artt. 325 e 327 c.p.c., risulta,pertanto, diretta a un soggetto diverso da quello legittimato a resistere,quale controparte dell’odierna parte ricorrente nei precedenti gradi digiudizio ed eseguita in un luogo (la sede dell’Agenzia delle Entrate-riscossione), affatto riferibile a quest’ultima nei giudizi di primo e secondogrado.6.2.

Si tratta, pertanto, di un caso diverso da quello esaminato da Cass.,Sez.

U, 20/07/2016, n. 14916, dove la notifica era avvenuta nei confrontidella parte correttamente intimata presso il difensore costituito nel giudiziodi primo grado e non a quello costituito in sede di appello, dove la parteaveva eletto domicilio.

Il precedente delle Sezioni Unite appena evocato –diversamente da quanto sostenuto dalla parte ricorrente (sianell’opposizione ex art. 380-bis c.p.c. che a pag. 2-3 memoria ex art. 378c.p.c.) - non può trovare applicazione nel caso di specie, dove non viene inrilievo tanto una questione in materia di invalidità processuali, quanto didecadenza dal potere di impugnazione, posto che la mancata notificazionedel ricorso alla parte legittimata a resistere nel termine di legge hacomportato il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.

Non è,quindi, prospettabile ex post alcuna sanatoria – in virtù della costituzionedella parte legittimata a resistere nel giudizio di cassazione – che possaelidere tale effetto (Cass., 09/03/2022, n. 7634).7.

Rientra, peraltro, nel principio di autoresponsabilità della parte lacorretta individuazione del destinatario dell’atto di impugnazione, al fine dieseguire la notificazione entro il termine di decadenza previsto dalla legge,pena il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.

Proprio conriferimento all’identificazione del notificatario, questa Corte - in un caso incui il ricorso in cassazione era stato notificato all’Agenzia delle Entrate,invece che all’Agenzia delle Dogane, parte dei precedenti gradi di giudizio –ha precisato che, attesa la "ratio" dell'art. 4, della l. n. 260 del 1958, l'erroreNumero registro generale 26236/2020Numero sezionale 1880/2026Numero di raccolta generale 13370/2026Data pubblicazione 09/05/2026di identificazione della persona alla quale l'atto introduttivo del giudizio eogni altro atto doveva essere notificato non può trovare applicazione nelcaso in cui il ricorso in cassazione sia stato notificato ad un soggetto diversodalla parte processuale già identificata nei precedenti giudizi di merito(Cass., 30/12/2019, n. 34641).

La ratio sottesa all’art. 4 legge n. 260 del1958 si fonda, secondo quanto precisato da questa Corte, sulla circostanzache la parte può trovarsi in condizioni di obiettive difficoltà ad individuarecorrettamente il soggetto pubblico passivamente legittimato, tenuto contodel complesso quadro normativo di riferimento, in cui sono individuatespecifiche figure soggettive, senza personalità giuridica ma aventi unapropria legittimazione, nell'ambito di uno stesso ente pubblico, per le qualil'ordinamento non si limita a riconoscere alle singole articolazioniorganizzatorie di un ente rilevanza esterna, ma attribuisce alle stesse unaspecifica legitimatio ad causam, facendole diventare, pur essendo prive dipersonalità giuridica, soggetti processuali, in relazione a rapporti giuridici dicui è parte l'ente di pertinenza.7.1.

Anche nel caso in esame non si poneva alcun problema in ordineall’identificazione della parte intimata cui notificare il ricorso in cassazione,indicata correttamente anche nell’intestazione della sentenza impugnata.7.2.

Sul punto occorre evidenziare che il diritto di accesso ai tribunaligarantito dall’art. 6 CEDU non è assoluto, ma può essere sottoposto a deilimiti (CEDU 23/04/2024 (Patricolo e altri c.

Italia, §§ 69: «il diritto diaccesso ai tribunali non è assoluto bensì può essere sottoposto a limiti: essisono implicitamente ammessi perché il diritto di accesso per sua stessanatura esige di essere disciplinato dallo Stato che sotto questo profilo godedi un certo margine di discrezionalità.», v. anche Trevisanato e altri c.

Italia,§ 33).

La limitazione all’accesso al giudizio di cassazione nel caso di specieè consequenziale al termine di decadenza previsto per la proposizionedell’impugnazione e alla mancata notificazione del ricorso in cassazione alsoggetto legittimato a resistere (la cui corretta identificazione non costituivaNumero registro generale 26236/2020Numero sezionale 1880/2026Numero di raccolta generale 13370/2026Data pubblicazione 09/05/2026per la parte un onere sproporzionato, ma rientrante negli oneri derivanti dalprincipio di autoresponsabilità, v.

Corte EDU, 23/04/2024, cit., § 83) neltermine di legge, con il conseguente passaggio in giudicato della sentenzaimpugnata.8.

Deve, quindi, affermarsi che è inammissibile il ricorso per cassazionediretto e notificato nei confronti di un soggetto, che, non risultando partedel giudizio definito con la sentenza impugnata, sia privo di legittimazionea resistere nel giudizio di cassazione, senza che la costituzione, all’internodi quest’ultimo, della parte, in thesi, legittimata a resistere - in quanto partedel giudizio di merito concluso con la sentenza impugnata, ma nondestinataria della notifica del ricorso ex art. 360 c.p.c. – possa esplicareefficacia sanante, non venendo in rilievo una questione di nullità (o diinesistenza) della notificazione eseguita nei confronti del soggetto terzo(privo di legittimazione), quanto di decadenza dal potere di impugnare,conseguente alla mancata notificazione del ricorso in cassazione, nei terminidi legge, alla parte legittimata a resistere.9.

Alla luce di quanto sin qui evidenziato il ricorso deve essere,conseguentemente, dichiarato inammissibile, con l’applicazione, in punto dispese, di quanto previsto nell’art. 96, commi terzo e quarto, c.p.c., secondoquanto previsto dall’art. 380 bis, ultimo comma, c.p.c.

Secondo le SezioniUnite di questa Corte (Cass., Sez.

U, 13/10/2023, n. 28540), in tema diprocedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili,improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380-bis, comma 3, c.p.c.(come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022) - che, nei casi di definizione delgiudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipicadella sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e delquarto comma dell'art. 96 c.p.c. - codifica un'ipotesi normativa di abuso delprocesso, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poiconfermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilitàaggravata del ricorrente.Numero registro generale 26236/2020Numero sezionale 1880/2026Numero di raccolta generale 13370/2026Data pubblicazione 09/05/2026 P.Q.Mla Corte dichiara il ricorso inammissibile;condanna la parte ricorrente a pagare in favore dell’Agenzia delle Entrate lespese del presente giudizio, liquidate in Euro 10.600 per compenso, oltrespese prenotate a debito;visto l’art. 96, comma 3, c.p.c. condanna la parte ricorrente a pagare infavore dell’Agenzia delle Entrate l’importo di Euro 5.300;visto l’art. 96, comma 4, c.p.c. condanna la parte ricorrente a pagare infavore della cassa delle ammende l’importo di Euro 2.650;ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a normadel comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/02/2026.Il PresidenteLucio Luciotti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE- intimataAGENZIA DELLE ENTRATE in persona del direttore rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLOSTATOcontroricorrente-Numero registro generale 26236/2020Numero sezionale 1880/2026Numero di raccolta generale 13370/2026Data pubblicazione 09/05/2026avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] delLAZIO n. 7/2020 depositata il 07/01/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio, con la sentenza n. 7/2020depositata in data 07/01/2020, ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione contro la sentenza n. 8058/2018, con cui laCommissione tributaria provinciale di Roma aveva, a sua volta, rigettato ilricorso proposto dalla contribuente contro l’avviso di accertamento con ilquale, in relazione all’anno d’imposta 2010, erano state eseguite riprese atitolo di IVA per l’uso di fatture relative a operazioni soggettivamenteinesistenti.2. La CGT2 ha precisato, in relazione ai rapporti tra la società contribuentee [OSCURATO:SOCIETA]., che – da quanto emerso in sede di verifica – quest’ultimaesisteva da un punto di vista formale e non sostanziale, ricoprendo il ruolodi missing trader, quale società interposta. Difatti, era priva di personaledipendente, dichiarava di svolgere attività di costruzione di edificiresidenziali e non residenziali, ma eseguiva forniture di prodotti informatici,ricevendo, inoltre, dai clienti la provvista necessaria per rifornirsi.2.1. In relazione, invece, ai rapporti con [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., era emersoche quest’ultima nel 2011 era evasore totale e che il suo legalerappresentante era irreperibile. La sua sede legale coincideva con ladomiciliazione della [OSCURATO:SOCIETA]., dove era domiciliata anche la [OSCURATO:SOCIETA]2.2. La CGT2 aveva, quindi, ritenuto provato il coinvolgimento dellaricorrente nel meccanismo fraudolento, incentrato sul mancato versamentodell’IVA incassata dalle società cartiere. Non era, infatti, sufficiente adimostrare la buona fede della contribuente l’acquisizione di visure pressola Camera di Commercio, né la verifica dell’esistenza di un patrimonioNumero registro generale 26236/2020Numero sezionale 1880/2026Numero di raccolta generale 13370/2026Data pubblicazione 09/05/2026autonomo. Difatti, la contribuente non aveva prodotto ordini scritti (cartaceie/o on line, visto che nell’atto di appello si parla di scambio di mail) e/obolle di consegna della merce acquistata. Non è poi credibile che sipotessero acquistare materiali elettronici, senza documenti attestantil’effettiva consistenza e funzionalità, anche solo ai fini di garanzia dellamerce medesima.3. Contro la sentenza della CTR la contribuente ha proposto ricorso incassazione con due motivi, notificando l’atto all’Agenzia delle entrate –Riscossione.4. L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso, eccependo, in viapreliminare, l’inammissibilità del ricorso per essere stato notificato a unsoggetto diverso (Agenzia delle [OSCURATO:SOCIETA]).5. In data 23/09/2025 è stata comunicata alla ricorrente la proposta didefinizione anticipata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., che ha riscontratopositivamente l’eccezione preliminare sollevata dall’Avvocatura dello Stato,evidenziando che «il ricorso per cassazione proposto nei confrontidell’Agenzia delle entrate-riscossione è inammissibile non essendo stataquest’ultima parte nei precedenti gradi giudizio».6. La ricorrente ha proposto opposizione con atto depositato in data31/10/2025 e ha, poi, depositato memoria ex art. 378 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. In via preliminare occorre rilevare che il ricorso in cassazione è direttoe non solo notificato all’Agenzia delle [OSCURATO:SOCIETA], che non è stataparte dei precedenti gradi di giudizio, e non all’Agenzia delle Entrate (cheera, invece, la controparte dell’odierna parte ricorrente nei precedenti gradidi giudizio).1.1. L’Agenzia delle Entrate, nondimeno, si è costituita concontroricorso: sul punto occorre dare atto dell’ammissibilità della suacostituzione nel giudizio di cassazione – sebbene non formalmentedestinataria della notificazione del ricorso – poiché parte del giudizio diNumero registro generale 26236/2020Numero sezionale 1880/2026Numero di raccolta generale 13370/2026Data pubblicazione 09/05/2026merito concluso con la sentenza impugnata (arg. Cass., 10/10/2019, n.25423).2. Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.19 e 54 d.P.R. n. 633 del 1972, dell’art. 2697 cod. civ. e degli artt. 167 e168 Direttiva 2006/112/CE.3. Con il secondo motivo è stato denunciato, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il vizio di omesso esame di fatti decisiviper il giudizio oggetto di discussione tra le parti e la violazione degli artt.115 e 116 c.p.c.4. In via pregiudiziale, occorre esaminare l’eccezione preliminare diinammissibilità del ricorso in cassazione sollevata dall’Agenzia delle Entratenell’atto con il quale si è costituita davanti a questa Corte. Il ricorso incassazione è stato, infatti, notificato non all’Agenzia delle Entrate (parte deiprecedenti gradi di giudizio), ma bensì all’Agenzia delle [OSCURATO:SOCIETA],che costituisce un ente pubblico economico appositamente istituito, che, perquanto funzionale ad assicurare accentramento della funzione di riscossionein capo all’Agenzia delle Entrate, costituisce un soggetto autonomo edistinto rispetto a quest’ultima e, nella specie, è rimasta totalmenteestranea ai primi due gradi di giudizio.4.1. Secondo quanto emerge dagli atti di causa l’Agenzia delle [OSCURATO:SOCIETA], ricevuta la notifica del ricorso in cassazione, ha trasmessol’atto, via mail, all’Agenzia delle Entrate (controparte della ricorrente nelgiudizio davanti alla CTR), che si è, quindi, costituita per sollevarel’eccezione di inammissibilità del ricorso.5. Ciò premesso, l’eccezione di inammissibilità del ricorso in cassazionesollevata dall’Agenzia delle Entrate, peraltro rilevabile anche ex officio, èfondata, sia pure con le precisazioni che seguono.5.1. Questa Corte ha affermato che è inammissibile il ricorso percassazione proposto nei confronti di chi, dalla sentenza impugnata, nonNumero registro generale 26236/2020Numero sezionale 1880/2026Numero di raccolta generale 13370/2026Data pubblicazione 09/05/2026risulti essere stato parte del giudizio di merito, ove non sia stato dedottoe/o provato il rituale conferimento della rappresentanza sostanziale eprocessuale, la cui mancanza è rilevabile d'ufficio perché attinente allaregolare costituzione del contraddittorio (Cass., 16/03/2009, n. 6348).Difatti, la qualità di parte legittimata a proporre appello o ricorso percassazione, come a resistervi, spetta ai soggetti che abbiano formalmenteassunto la veste di parte nel previo giudizio di merito, con la conseguenzache va dichiarata inammissibile l'impugnazione proposta contro soggettidiversi da quelli che sono stati parti nel suddetto giudizio (Cass.,16/01/2012, n. 560).6. Non può, poi, ritenersi rilevante la costituzione dell’Agenzia delleEntrate, non essendo la parte intimata, evocata nel giudizio di cassazionedalla parte ricorrente, che ha diretto e notificato il ricorso ex art. 360 c.p.c.a un soggetto diverso (l’agente della riscossione), privo di legittimazione aresistere nel giudizio di cassazione avente per oggetto l’impugnazione dellasentenza della CTR.6.1. Sul punto non può essere dirimente quanto eccepito dalla ricorrentenell’opposizione ex art. 380-bis c.p.c., in ordine al fatto che nell’intestazionedel ricorso, accanto all’indicazione «Agenzia delle Entrate e Riscossione»fosse inserita la dicitura «già Agenzia delle Entrate, [OSCURATO:PERSONA] IIdi Roma – [OSCURATO:PERSONA]», posto che la notificazione risulta eseguitapresso l’Agenzia delle [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legalerappresentante pro tempore, con sede in [OSCURATO:PERSONA] n. 14, 00142Roma, come emerge dalla lettura della relata della notificazione. Ilriferimento a un soggetto privo di legittimazione a resistere, indicato comeAgenzia delle [OSCURATO:SOCIETA] – cui si accompagna la dicitura «giàAgenzia delle Entrate, [OSCURATO:PERSONA] II di Roma» - è stato corredatoda una notificazione (la cui relata non accompagna la dicitura appenarichiamata, ma contiene solo l’indicazione dell’Agenzia delle Entrate –Riscossione) nel luogo in cui ha sede l’agente della riscossione e nonNumero registro generale 26236/2020Numero sezionale 1880/2026Numero di raccolta generale 13370/2026Data pubblicazione 09/05/2026l’Agenzia delle Entrate. La notifica del ricorso in cassazione, da eseguire, apena di decadenza nel termine previsto dagli artt. 325 e 327 c.p.c., risulta,pertanto, diretta a un soggetto diverso da quello legittimato a resistere,quale controparte dell’odierna parte ricorrente nei precedenti gradi digiudizio ed eseguita in un luogo (la sede dell’Agenzia delle Entrate-riscossione), affatto riferibile a quest’ultima nei giudizi di primo e secondogrado.6.2. Si tratta, pertanto, di un caso diverso da quello esaminato da Cass.,Sez. U, 20/07/2016, n. 14916, dove la notifica era avvenuta nei confrontidella parte correttamente intimata presso il difensore costituito nel giudiziodi primo grado e non a quello costituito in sede di appello, dove la parteaveva eletto domicilio. Il precedente delle Sezioni Unite appena evocato –diversamente da quanto sostenuto dalla parte ricorrente (sianell’opposizione ex art. 380-bis c.p.c. che a pag. 2-3 memoria ex art. 378c.p.c.) - non può trovare applicazione nel caso di specie, dove non viene inrilievo tanto una questione in materia di invalidità processuali, quanto didecadenza dal potere di impugnazione, posto che la mancata notificazionedel ricorso alla parte legittimata a resistere nel termine di legge hacomportato il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Non è,quindi, prospettabile ex post alcuna sanatoria – in virtù della costituzionedella parte legittimata a resistere nel giudizio di cassazione – che possaelidere tale effetto (Cass., 09/03/2022, n. 7634).7. Rientra, peraltro, nel principio di autoresponsabilità della parte lacorretta individuazione del destinatario dell’atto di impugnazione, al fine dieseguire la notificazione entro il termine di decadenza previsto dalla legge,pena il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Proprio conriferimento all’identificazione del notificatario, questa Corte - in un caso incui il ricorso in cassazione era stato notificato all’Agenzia delle Entrate,invece che all’Agenzia delle Dogane, parte dei precedenti gradi di giudizio –ha precisato che, attesa la "ratio" dell'art. 4, della l. n. 260 del 1958, l'erroreNumero registro generale 26236/2020Numero sezionale 1880/2026Numero di raccolta generale 13370/2026Data pubblicazione 09/05/2026di identificazione della persona alla quale l'atto introduttivo del giudizio eogni altro atto doveva essere notificato non può trovare applicazione nelcaso in cui il ricorso in cassazione sia stato notificato ad un soggetto diversodalla parte processuale già identificata nei precedenti giudizi di merito(Cass., 30/12/2019, n. 34641). La ratio sottesa all’art. 4 legge n. 260 del1958 si fonda, secondo quanto precisato da questa Corte, sulla circostanzache la parte può trovarsi in condizioni di obiettive difficoltà ad individuarecorrettamente il soggetto pubblico passivamente legittimato, tenuto contodel complesso quadro normativo di riferimento, in cui sono individuatespecifiche figure soggettive, senza personalità giuridica ma aventi unapropria legittimazione, nell'ambito di uno stesso ente pubblico, per le qualil'ordinamento non si limita a riconoscere alle singole articolazioniorganizzatorie di un ente rilevanza esterna, ma attribuisce alle stesse unaspecifica legitimatio ad causam, facendole diventare, pur essendo prive dipersonalità giuridica, soggetti processuali, in relazione a rapporti giuridici dicui è parte l'ente di pertinenza.7.1. Anche nel caso in esame non si poneva alcun problema in ordineall’identificazione della parte intimata cui notificare il ricorso in cassazione,indicata correttamente anche nell’intestazione della sentenza impugnata.7.2. Sul punto occorre evidenziare che il diritto di accesso ai tribunaligarantito dall’art. 6 CEDU non è assoluto, ma può essere sottoposto a deilimiti (CEDU 23/04/2024 (Patricolo e altri c. Italia, §§ 69: «il diritto diaccesso ai tribunali non è assoluto bensì può essere sottoposto a limiti: essisono implicitamente ammessi perché il diritto di accesso per sua stessanatura esige di essere disciplinato dallo Stato che sotto questo profilo godedi un certo margine di discrezionalità.», v. anche Trevisanato e altri c. Italia,§ 33). La limitazione all’accesso al giudizio di cassazione nel caso di specieè consequenziale al termine di decadenza previsto per la proposizionedell’impugnazione e alla mancata notificazione del ricorso in cassazione alsoggetto legittimato a resistere (la cui corretta identificazione non costituivaNumero registro generale 26236/2020Numero sezionale 1880/2026Numero di raccolta generale 13370/2026Data pubblicazione 09/05/2026per la parte un onere sproporzionato, ma rientrante negli oneri derivanti dalprincipio di autoresponsabilità, v. Corte EDU, 23/04/2024, cit., § 83) neltermine di legge, con il conseguente passaggio in giudicato della sentenzaimpugnata.8. Deve, quindi, affermarsi che è inammissibile il ricorso per cassazionediretto e notificato nei confronti di un soggetto, che, non risultando partedel giudizio definito con la sentenza impugnata, sia privo di legittimazionea resistere nel giudizio di cassazione, senza che la costituzione, all’internodi quest’ultimo, della parte, in thesi, legittimata a resistere - in quanto partedel giudizio di merito concluso con la sentenza impugnata, ma nondestinataria della notifica del ricorso ex art. 360 c.p.c. – possa esplicareefficacia sanante, non venendo in rilievo una questione di nullità (o diinesistenza) della notificazione eseguita nei confronti del soggetto terzo(privo di legittimazione), quanto di decadenza dal potere di impugnare,conseguente alla mancata notificazione del ricorso in cassazione, nei terminidi legge, alla parte legittimata a resistere.9. Alla luce di quanto sin qui evidenziato il ricorso deve essere,conseguentemente, dichiarato inammissibile, con l’applicazione, in punto dispese, di quanto previsto nell’art. 96, commi terzo e quarto, c.p.c., secondoquanto previsto dall’art. 380 bis, ultimo comma, c.p.c. Secondo le SezioniUnite di questa Corte (Cass., Sez. U, 13/10/2023, n. 28540), in tema diprocedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili,improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380-bis, comma 3, c.p.c.(come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022) - che, nei casi di definizione delgiudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipicadella sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e delquarto comma dell'art. 96 c.p.c. - codifica un'ipotesi normativa di abuso delprocesso, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poiconfermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilitàaggravata del ricorrente.Numero registro generale 26236/2020Numero sezionale 1880/2026Numero di raccolta generale 13370/2026Data pubblicazione 09/05/2026 P.Q.Mla Corte dichiara il ricorso inammissibile;condanna la parte ricorrente a pagare in favore dell’Agenzia delle Entrate lespese del presente giudizio, liquidate in Euro 10.600 per compenso, oltrespese prenotate a debito;visto l’art. 96, comma 3, c.p.c. condanna la parte ricorrente a pagare infavore dell’Agenzia delle Entrate l’importo di Euro 5.300;visto l’art. 96, comma 4, c.p.c. condanna la parte ricorrente a pagare infavore della cassa delle ammende l’importo di Euro 2.650;ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a normadel comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/02/2026.Il PresidenteLucio Luciotti
Sentenza Cassazione n. 13370/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris