CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 aprile 2022
Cassazione n. 29766/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 13826-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 35, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente principale - contro I.N.P.S. 2022 [OSCURATO:PERSONA] 1160 SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti ricorrenti incidentali - nonchè contro [OSCURATO:SOCIETA].; -ricorrente principale-controricorrente incidentale - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; - intimata - avverso la sentenza n. 1164/2015 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 12/04/2016 R.G.N. 322/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 12.4.2016, la Corte d'appello di Milano ha confermato, per quanto qui rileva, la pronuncia di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto [OSCURATO:SOCIETA]. solidalmente obbligata a pagare all'INPS i contributi omessi dall'appaltatrice [OSCURATO:PERSONA] in danno di numerosi lavoratori impiegati nell'appalto, riformandola nella parte in cui aveva dichiarato dovute anche le sanzioni civili; che avverso tale pronuncia [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura; che l'INPS, anche n.q. di procuratore speciale di [OSCURATO:SOCIETA]., ha resistito con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale fondato su un motivo; che la società concessionaria dei servizi di riscossione è rimasta intimata; che [OSCURATO:SOCIETA]., che nelle more ha incorporato ME-VI s.r.I., ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo del ricorso principale, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 29, d.lgs. n. 276/2003, 1226 c.c. e 113 c.p.c., per avere la Corte di merito confermato la sentenza di prime cure nella parte in cui aveva percentualmente ridotto l'importo dei contributi dovuti in relazione al numero dei lavoratori (circa 15-20 su 160) per i quali, in esito all'istruttoria, non era stato possibile accertare che fossero adibiti in via esclusiva nell'ambito dell'appalto, senza tuttavia darsi carico di accertare né l'identità né il livello d'inquadramento né l'orario di lavoro di coloro che invece vi erano impiegati; che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione dell'art. 13, comma 4, d.lgs. n. 124/2004, dell'art. 101 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost. per avere la Corte territoriale ritenuto che la prova della pretesa dell'INPS, nei termini accertati dal primo giudice, fosse rinvenibile anzitutto nella deposizione del funzionario INPS che aveva effettuato l'accesso ispettivo, nonostante la stessa fosse stata contraddetta da altre emergenze istruttorie e facesse riferimento a documenti non acquisiti al giudizio; che, con il terzo motivo, la ricorrente si duole di violazione dell'art. 116 c.p.c. e di omesso esame circa un fatto decisivo per non avere la Corte di merito prudentemente apprezzato le emergenze processuali, e in particolare la deposizione del teste Garrefa; che, con l'unico motivo del ricorso incidentale, l'INPS denuncia violazione degli artt. 29, commi 1-2, d.lgs. n. 276/2003, e succ. mod., e 11 prel. c.c., per avere la Corte territoriale ritenuto che l'obbligazione solidale dell'appaltante riguardasse solo i contributi e non anche le sanzioni; che, con riguardo al primo motivo di censura del ricorso principale, va premesso che i giudici territoriali, dopo aver dato atto che il debito per contributi derivava da denunce mensili presentate dall'appaltatrice [OSCURATO:PERSONA], ha rivalutato il materiale istruttorio raccolto in prime cure (e in particolare sia la documentazione che le prove testimoniali) ed è giunta - come già il primo giudice - a ritenere che circa 15-20 lavoratori dei 160 per i quali l'INPS aveva chiesto il pagamento dei contributi omessi erano stati impegnati presso un altro appalto, confermando pertanto la riduzione proporzionale dell'importo dei contributi pretesi in coerenza con il principio di diritto secondo cui, ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, è sempre possibile procedere alla liquidazione equitativa quando sia certo il diritto ma non sia possibile determinare la somma dovuta in virtù del richiamo dell'art. 442 c.p.c., che estende le disposizioni dettate per le controversie di lavoro alle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, all'art. 432 c.p.c. (così, tra le più recenti, Cass.n. 17607 del 2020); che, ciò posto, il primo motivo è infondato, essendosi chiarito che, in materia di riscossione coattiva di contributi previdenziali, la questione dell'imputazione soggettiva dei contributi ai singoli lavoratori non rileva nel rapporto contributivo fra l'INPS ed il datore di lavoro, il quale, una volta individuato il numero dei lavoratori impiegati e la base imponibile dell'obbligazione contributiva per i periodi di utilizzazione, non ha titolo né interesse a lamentare la mancata identificazione nominativa dei beneficiari di contributi che è comunque obbligato a versare nella misura discendente dalla legge (così Cass. nn. 19098 del 2017 e 28312 del 2018); che il secondo e il terzo motivo sono invece palesemente inammissibili, dal momento che - indipendentemente dal richiamo alla presunta violazione di norme processuali e sostanziali - pretendono di criticare in questa sede di legittimità l'accertamento di fatto compiuto dai giudici territoriali in fattispecie di doppia conforme di merito, vale a dire in una fattispecie in cui non è possibile criticare l'accertamento di fatto nemmeno nelle forme previste dall'art. 360 n. 5 c.p.c. (art. 348-ter ult. co . c.p.c.); che il ricorso principale, pertanto, va rigettato; che il ricorso incidentale dell'INPS è viceversa fondato, essendosi chiarito che, nel regime anteriore all'entrata in vigore dell'art. 21, comma 1, d.l. n. 5/2012 (conv. con I. n. 35/2012), la responsabilità solidale dell'appaltatore con il subappaltatore va estesa alle sanzioni civili, in considerazione della loro natura accessoria, automatica e predeterminata (Cass. nn. 18259 del 2018 e 20849 del 2019); che pertanto, in accoglimento del ricorso incidentale, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione; che, in considerazione del rigetto del ricorso principale, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso incidentale e rigetta il ricorso principale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia la causa alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma