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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 novembre 1977

Cassazione n. 00368/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/11/1977 Avverso la ordinanza del 06/05/2021 del G.I.P. del TRIBUNALE DI CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, Olga MIGNOLO, che ha concluso per il rigetto del ricorso. - Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 - [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania ha ordinato al Pubblico Ministero l'imputazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 81 cpv. - 610 cod. pen., in danno della ex moglie [OSCURATO:PERSONA].

2. Propone ricorso per cassazione l'indagato, con il ministero del difensore di fiducia, il quale svolge un solo motivo, denunciando l'abnormità funzionale della ordinanza impugnata, per avere il G.I.P. ordinato l'imputazione con riguardo a condotte già oggetto di archiviazione.

Si sostiene che, in una prima ordinanza, il G.I.P. avesse disposto l'archiviazione limitatamente ai fatti sub A) e B), restituendo gli atti al Pubblico Ministero, per il supplemento di indagini, con riguardo alla titolarità e alla destinazione a servizio della casa coniugale della particella di giardino preclusa dall'indagato.

Pertanto, la Difesa ricorrente contesta la interpretazione eccentrica data nel provvedimento impugnato, dal G.I.P.- il quale ha ritenuto che, con il primo provvedimento, non era stata disposta la archiviazione parziale - e ne denuncia la abnormità funzionale: il provvedimento impugnato ha determinato una stasi del procedimento, giacchè è stato ordinato l'esercizio dell'azione penale con riguardo a fatti per cui era già intervenuta l'archiviazione.

D'altro canto, trattandosi di fatti già archiviati, mancherebbe anche la richiesta di archiviazione, sicchè il G.I.P. ha disposto l'imputazione coatta per fatti diversi da quelli costituenti l'oggetto della richiesta di archiviazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile. 1.Secondo il consolidato canone ermeneutico di questa Corte, è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale ( c.d. abnormità strutturale), ma anche quello che, pur essendo, in astratto, manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite ( c.d. abnormità funzionale), ovvero quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (Sez. 2, n. 2484 del 21/10/2014, Tavoloni ed altro, Rv. 262275; Sez. 2, n. 29382 del 16/05/2014, P.G. in proc.

Veccia, Rv. 259830; Sez. 2, n. 7320 del 10/12/2013, Fabozzi, Rv. 259158; Sez.

Un., n. 26 del 24/11/1999, Magnani, Rv. 215094).

1.1. In sintesi, ai fini dell'individuazione dell'atto abnorme, si richiede, in negativo, che non si tratti di atto adottato semplicemente in violazione di norme processuali, e, in positivo, che esso si caratterizzi per contenuti talmente atipici, da renderlo estraneo all'ordinamento processuale ovvero che, pur espressione di una legittima potestà processuale, esso sia adottato al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, tanto da determinare una stasi del processo, la impossibilità di proseguirlo ovvero la sua inammissibile regressione ad una fase processuale ormai esaurita (così, Sez.

U, n. 17 del 10/12/1997, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 209603; Sez.

U, n. 26 del 24/11/1999, Magnani, Rv. 215094; Sez.

U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590).1.2.

Le Sezioni unite della Corte di Cassazione hanno, inoltre, affermato la necessità di una rigorosa indagine sulla abnormità degli atti, non potendosi considerare abnorme un atto quando «non sia totalmente avulso dal sistema processuale e non determini una stasi irrimediabile del procedimento.

Resta, dunque, escluso che, come precisato anche dalla dottrina, possa invocarsi la categoria dell'abnormità per giustificare la ricorri bilità immediata per cassazione di atti illegittimi, affetti soltanto da nullità o comunque sgraditi e non condivisi (Sez.

U, n. 33 del 22/11/2000, Boniotti), perché tanto si tradurrebbe nella non consentita elusione del regime di tassatività dei casi di impugnazione e dei mezzi esperibili, stabilito dall'art. 568, comma 1, cod. proc. pen.» (così Sez.

U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, Rv. 272715).

2. Nel caso di specie, come premesso, il ricorrente sostiene che con l'ordinanza impugnata sia stata ordinata l'imputazione per fatti già archiviati precedentemente, da tanto anche desumendo che si tratti di ipotesi di reato diverse da quelle per le quali era stata richiesta la archiviazione, evocando il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite secondo cui «è inibito al giudice per le indagini preliminari ordinare al pubblico ministero la formulazione della imputazione nei confronti della persona indagata per ipotesi di reato diverse da quelle per le quali è stata richiesta l'archiviazione, dovendo in tal caso il giudice limitarsi a ordinare l'iscrizione nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. degli ulteriori reati che abbia ravvisato nelle risultanze delle indagini portate a sua conoscenza» (Sez.

U, n. 4319 del 28/11/2013, dep. 2014, L., Rv. 257786).

2.1. La prospettazione è errata.

Effettivamente, è abnorme il provvedimento con cui il G.i.p. ordina l'imputazione coatta seguito della richiesta di archiviazione proposta in procedimento per il medesimo fatto per cui già era in precedenza intervenuto provvedimento di archiviazione e non era stata rilasciata alcuna autorizzazione alla riapertura delle indagini( Sez. 5, n. 40896 del 28/09/2011, Rv. 251522).

2.2. Ma non è questo il caso, giacchè, lungi dall'essersi verificato un contrasto tra la decisione del GIP del 12 luglio 2019 e quella del 6 maggio 2021, nel senso che, con il secondo, sarebbe stata ordinata l'imputazione per fatti già coperti dalla precedente archiviazione, nel caso di specie, dalla lettura del primo dei due provvedimenti, si desume, invece, che il GIP, in quel caso, non dispose affatto, come sostiene la Difesa, l'archiviazione "parziale", rectius, non adottò alcun provvedimento formale di archiviazione, in tal senso inducendo chiaramente sia l'intestazione del provvedimento in questione - "Ordinanza per l'esecuzione di nuove indagini a seguito di richiesta di archiviazione non accolta - art. 409 co° 4 c.p.p." - sia l'incipit della parte motiva ( "La richiesta di archiviazione non è, allo stato degli atti, accoglibile" ), sia il tenore del dispositivo di quell'ordinanza, adottata espressamente ai sensi dell'art. 409 co. 4 cod. proc. pen., che disciplina, appunto, il caso di archiviazione non accolta con restituzione degli atti per le ulteriori indagini.

Cosicchè, mancando un procedimento già archiviato, neanche è prospettabile che alcuni dei reati per cui vi era stata iscrizione fosse stato già archiviato.

Questo vuol dire che è del tutto infondata la deduzione difensiva secondo cui nel provvedimento impugnato, il G.I.P. si sarebbe determinato nel senso della imputazione coatta con riguardo a reati per cui era stata disposta l'archiviazione, senza riapertura delle indagini.

In conclusione, pur dandosi atto che la prima ordinanza del G.I.P. non brilla per linearità, non può, tuttavia, ravvisarsi, nel provvedimento impugnato, un atto abnorme, in quanto la categoria dell'abnormità non si riferisce ad atti illegittimi, bensì ad atti che comportino l'indebita stasi del procedimento, ovvero che si pongano in insanabile contrasto con le finalità fondamentali di ciascun istituto processuale o con principi cardine dell'ordinamento (Sez. 4, n. 58011 del 24/11/2017 Rv. 271692 - 01).

Nel caso di specie, il provvedimento di imputazione coatta è immanente nel sistema, poiché la categoria dell'abnormità presuppone il difetto di attribuzione del potere di emettere l'atto da parte del giudice, mentre invece, nel caso in esame il Gip ha svolto la funzione, attribuitagli dalla legge, di esercitare il controllo sulla domanda di non esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero.

Nemmeno è prospettabile la abnormità funzionale, - dedotta nello specifico dal ricorrente - non ravvisandosi la prospettata stasi del procedimento, dal momento che è sufficiente che il P.M. dia seguito all'ordine, legittimamente impartito dal G.I.P., con l'esercizio dell'azione penale.

Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, 18 ottobre 2021 Il Consigliere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/11/1977 Avverso la ordinanza del 06/05/2021 del G.I.P. del TRIBUNALE DI CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, Olga MIGNOLO, che ha concluso per il rigetto del ricorso. - Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 - [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania ha ordinato al Pubblico Ministero l'imputazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 81 cpv. - 610 cod. pen., in danno della ex moglie [OSCURATO:PERSONA]. 2. Propone ricorso per cassazione l'indagato, con il ministero del difensore di fiducia, il quale svolge un solo motivo, denunciando l'abnormità funzionale della ordinanza impugnata, per avere il G.I.P. ordinato l'imputazione con riguardo a condotte già oggetto di archiviazione. Si sostiene che, in una prima ordinanza, il G.I.P. avesse disposto l'archiviazione limitatamente ai fatti sub A) e B), restituendo gli atti al Pubblico Ministero, per il supplemento di indagini, con riguardo alla titolarità e alla destinazione a servizio della casa coniugale della particella di giardino preclusa dall'indagato. Pertanto, la Difesa ricorrente contesta la interpretazione eccentrica data nel provvedimento impugnato, dal G.I.P.- il quale ha ritenuto che, con il primo provvedimento, non era stata disposta la archiviazione parziale - e ne denuncia la abnormità funzionale: il provvedimento impugnato ha determinato una stasi del procedimento, giacchè è stato ordinato l'esercizio dell'azione penale con riguardo a fatti per cui era già intervenuta l'archiviazione. D'altro canto, trattandosi di fatti già archiviati, mancherebbe anche la richiesta di archiviazione, sicchè il G.I.P. ha disposto l'imputazione coatta per fatti diversi da quelli costituenti l'oggetto della richiesta di archiviazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile. 1.Secondo il consolidato canone ermeneutico di questa Corte, è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale ( c.d. abnormità strutturale), ma anche quello che, pur essendo, in astratto, manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite ( c.d. abnormità funzionale), ovvero quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (Sez. 2, n. 2484 del 21/10/2014, Tavoloni ed altro, Rv. 262275; Sez. 2, n. 29382 del 16/05/2014, P.G. in proc. Veccia, Rv. 259830; Sez. 2, n. 7320 del 10/12/2013, Fabozzi, Rv. 259158; Sez. Un., n. 26 del 24/11/1999, Magnani, Rv. 215094). 1.1. In sintesi, ai fini dell'individuazione dell'atto abnorme, si richiede, in negativo, che non si tratti di atto adottato semplicemente in violazione di norme processuali, e, in positivo, che esso si caratterizzi per contenuti talmente atipici, da renderlo estraneo all'ordinamento processuale ovvero che, pur espressione di una legittima potestà processuale, esso sia adottato al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, tanto da determinare una stasi del processo, la impossibilità di proseguirlo ovvero la sua inammissibile regressione ad una fase processuale ormai esaurita (così, Sez. U, n. 17 del 10/12/1997, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 209603; Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, Magnani, Rv. 215094; Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590).1.2. Le Sezioni unite della Corte di Cassazione hanno, inoltre, affermato la necessità di una rigorosa indagine sulla abnormità degli atti, non potendosi considerare abnorme un atto quando «non sia totalmente avulso dal sistema processuale e non determini una stasi irrimediabile del procedimento. Resta, dunque, escluso che, come precisato anche dalla dottrina, possa invocarsi la categoria dell'abnormità per giustificare la ricorri bilità immediata per cassazione di atti illegittimi, affetti soltanto da nullità o comunque sgraditi e non condivisi (Sez. U, n. 33 del 22/11/2000, Boniotti), perché tanto si tradurrebbe nella non consentita elusione del regime di tassatività dei casi di impugnazione e dei mezzi esperibili, stabilito dall'art. 568, comma 1, cod. proc. pen.» (così Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, Rv. 272715). 2. Nel caso di specie, come premesso, il ricorrente sostiene che con l'ordinanza impugnata sia stata ordinata l'imputazione per fatti già archiviati precedentemente, da tanto anche desumendo che si tratti di ipotesi di reato diverse da quelle per le quali era stata richiesta la archiviazione, evocando il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite secondo cui «è inibito al giudice per le indagini preliminari ordinare al pubblico ministero la formulazione della imputazione nei confronti della persona indagata per ipotesi di reato diverse da quelle per le quali è stata richiesta l'archiviazione, dovendo in tal caso il giudice limitarsi a ordinare l'iscrizione nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. degli ulteriori reati che abbia ravvisato nelle risultanze delle indagini portate a sua conoscenza» (Sez. U, n. 4319 del 28/11/2013, dep. 2014, L., Rv. 257786). 2.1. La prospettazione è errata. Effettivamente, è abnorme il provvedimento con cui il G.i.p. ordina l'imputazione coatta seguito della richiesta di archiviazione proposta in procedimento per il medesimo fatto per cui già era in precedenza intervenuto provvedimento di archiviazione e non era stata rilasciata alcuna autorizzazione alla riapertura delle indagini( Sez. 5, n. 40896 del 28/09/2011, Rv. 251522). 2.2. Ma non è questo il caso, giacchè, lungi dall'essersi verificato un contrasto tra la decisione del GIP del 12 luglio 2019 e quella del 6 maggio 2021, nel senso che, con il secondo, sarebbe stata ordinata l'imputazione per fatti già coperti dalla precedente archiviazione, nel caso di specie, dalla lettura del primo dei due provvedimenti, si desume, invece, che il GIP, in quel caso, non dispose affatto, come sostiene la Difesa, l'archiviazione "parziale", rectius, non adottò alcun provvedimento formale di archiviazione, in tal senso inducendo chiaramente sia l'intestazione del provvedimento in questione - "Ordinanza per l'esecuzione di nuove indagini a seguito di richiesta di archiviazione non accolta - art. 409 co° 4 c.p.p." - sia l'incipit della parte motiva ( "La richiesta di archiviazione non è, allo stato degli atti, accoglibile" ), sia il tenore del dispositivo di quell'ordinanza, adottata espressamente ai sensi dell'art. 409 co. 4 cod. proc. pen., che disciplina, appunto, il caso di archiviazione non accolta con restituzione degli atti per le ulteriori indagini. Cosicchè, mancando un procedimento già archiviato, neanche è prospettabile che alcuni dei reati per cui vi era stata iscrizione fosse stato già archiviato. Questo vuol dire che è del tutto infondata la deduzione difensiva secondo cui nel provvedimento impugnato, il G.I.P. si sarebbe determinato nel senso della imputazione coatta con riguardo a reati per cui era stata disposta l'archiviazione, senza riapertura delle indagini. In conclusione, pur dandosi atto che la prima ordinanza del G.I.P. non brilla per linearità, non può, tuttavia, ravvisarsi, nel provvedimento impugnato, un atto abnorme, in quanto la categoria dell'abnormità non si riferisce ad atti illegittimi, bensì ad atti che comportino l'indebita stasi del procedimento, ovvero che si pongano in insanabile contrasto con le finalità fondamentali di ciascun istituto processuale o con principi cardine dell'ordinamento (Sez. 4, n. 58011 del 24/11/2017 Rv. 271692 - 01). Nel caso di specie, il provvedimento di imputazione coatta è immanente nel sistema, poiché la categoria dell'abnormità presuppone il difetto di attribuzione del potere di emettere l'atto da parte del giudice, mentre invece, nel caso in esame il Gip ha svolto la funzione, attribuitagli dalla legge, di esercitare il controllo sulla domanda di non esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero. Nemmeno è prospettabile la abnormità funzionale, - dedotta nello specifico dal ricorrente - non ravvisandosi la prospettata stasi del procedimento, dal momento che è sufficiente che il P.M. dia seguito all'ordine, legittimamente impartito dal G.I.P., con l'esercizio dell'azione penale. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 18 ottobre 2021 Il Consigliere estenso
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