CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38565/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di BOLOGNA, con sentenza in data 22/05/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di PARMA, in data 24/07/2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all art. 640 cod. pen. Propone ricorso la difesa dell'imputato deducendo con il primo motivo violazione di legge, in relazione all'art. 62 bis cod. pen., quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, e con il secondo motivo violazione di legge, in relazione all'art. 62 n. 4 cod. pen., per l'esclusione della circostanza attenuante del danno di lieve entità, considerato il valore del bene oggetto della truffa. Il ricorso è inammissibile, perché reiterativo delle identiche questioni sollevate con l'atto di appello, omettendo di confrontarsi con la sentenza impugnata che ha motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche mettendo in rilievo i precedenti penali, l'assenza di atteggiamenti resipiscenti e, comunque, la determinazione della pena in concreto in misura pressoché prossima ai minimi edittali (così rispettando le indicazioni della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo le quali nel valutare la concessione delle attenuanti generiche «il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato)» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; nello stesso senso anche Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509 - 03; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02); quanto, poi, all'esclusione dei presupposti per ravvisare la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, ha ritenuto che il pregiudizio subito fosse non irrisorio, così adeguandosi all'insegnamento della Corte che richiede, quale indispensabile presupposto di fatto per la concessione dell'attenuate in parola, il carattere pressoché irrilevante del pregiudizio causato, sia quanto al valore in sé della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa. (Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv. 271695). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 10/