CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27819/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo, secondo, terzo e quarto motivo di ricorso in punto di accertamento della responsabilità, qualificazione giuridica e valutazione probatoria in ordine alle imputazioni ascritte, risultano privi di concreta specificità, oltre che meramente reiterativi in assenza di confronto con le logiche e non censurabili argomentazioni della Corte di appello, e tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01), estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez.4, n. 256 del 18/09/1997, Ahmetovic, Rv. 210157-02; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01; Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, Lavorato, Rv. 259435-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710 -01); che, invero, i giudici del merito hanno correttamente sussunto i fatti, per come ricostruiti, nelle fattispecie oggetto di contestazione e condanna ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento, specificamente analizzando le condotte agite dalla ricorrente, le caratteristiche della azione, per come emerse dalle dichiarazioni delle numerose persone offese, neanche contestate dalla ricorrente, il ruolo della stessa nell'ambito della società coinvolta nella attività di e-connmerce in assenza di qualsiasi allegazione o elemento di prova in senso contrario(pag. 2 e seg.); considerato conseguentemente che tali doglianze inerenti alla prova della penale responsabilità ed alla caratterizzazione dell'elemento soggettivo ed oggettivo sono del tutto prive dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, in mancanza di confronto con la argomentata e logica motivazione della Corte di appello e si caratterizzavano per oggettiva genericità anche come motivo di appello; che le censure in tema di trattamento sanzionatorio sono non consentite in quanto non proposte in sede di appello, come emerge dal riepilogo della sentenza, 2in alcun modo contestato in questa sede, con conseguente interruzione della catena devolutiva sul punto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.MIl PresidenteMarzia [OSCURATO:PERSONA] o Perrotti D ;N sezione [- 23 LUG 2026 L'[OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa K I lemente 3