CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 maggio 2022
Cassazione n. 22019/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; no* [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Potenza ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di furto pluriaggravato di gasolio di cui ai capi a), b) e c) della rubrica; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo è affetto da conclamata genericità, essendo le deduzioni sviluppate sul fronte dell'integrazione delle circostanze aggravanti della violenza sulle cose e del mezzo fraudolento per nulla correlate alla ratio decidendi della statuizione al riguardo adottata dal giudice di appello, che era stata di inammissibilità, perché le censure sul tema erano state affidate dal difensore a motivi nuovi tardivamente dedotti rispetto al termine di cui all'art. 585 cod. proc. pen.: affermazione, in questa sede, per nulla preliminarmente contestata; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] \ AMA ithALtlium+[OSCURATO:PERSONA] s17 ,