CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 febbraio 2022
Cassazione n. 14115/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza in data 11/02/2021, confermava la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata con rito abbreviato dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Vincenzo, in relazione al reato di associazione per delinquere a lui ascritto. Propone ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità, alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla misura del trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile. È opportuno ricordare il consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568). Tale principio appare certamente applicabile nella fattispecie in esame, in cui l'affermazione di responsabilità è dedotta in termini del tutto generici, completamente avulsi dal compiuto percorso motivazionale della Corte d'Appello che ha diffusamente esposto le risultanze comprovanti il ruolo di partecipe svolto dal [OSCURATO:PERSONA] nel sodalizio. Analoghi rilievi devono essere svolti quanto al motivo concernente il diniego delle attenuanti generiche, dedotto senza alcun riferimento alla motivazione della sentenza impugnata, che ha evidenziato l'insussistenza di elementi positivamente valutabili. Meramente enunciata, infine, è la doglianza sul trattamento sanzionatorio Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15/02/2022 [OSCURATO:PERSONA] VITTORIA! [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] C EL