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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 luglio 2022

Cassazione n. 24008/2022

Testo disponibile della fonte

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r.l. ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, in Roma, viale Parioli 43; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale allegata al controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, in Roma, via Pierluigi da Palestrina 63; -controricorrente - e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del suo liquidatore e legale rappresentante pro-tempore; - intimata - avverso la sentenza della Corte di appello di Genova n. 653/2017 (pubblicata il 24 maggio 2017); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 luglio 2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie depositate dai difensori di entrambe le parti costituite, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. . [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 1194/2010, l’adito Tribunale di Genova dichiarava: R.G.N. 01376/18 C.C. 6/7/2022 [OSCURATO:PERSONA] - che l’attrice [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. era proprietaria della rampa di accesso carrabile, sita in Genova, via F. Aprile 103 R, contraddistinta catastalmente dal foglio 65 mappale 286sub 1 e 287 sub 15, via F. Aprile 103 R, della superficie di mq 165, per acquisto fatto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; - che sull’area come sopra indicata esisteva una servitù prediale a favore dell’immobile acquistato da [OSCURATO:SOCIETA]., che era stato a sua volta comprato dalla società Monte dei Paschi di Siena, poi concesso in leasingalla citata società [OSCURATO:SOCIETA].

2. Decidendo sull’appello proposto dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA]. e nella costituzione dell’appellata [OSCURATO:PERSONA] (subentrata alla [OSCURATO:PERSONA] s.a.s) -che formulava, a sua volta, appello incidentale – oltre che dell’altra appellata società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la Corte di appello di Genova con sentenza n. 653/2017 (pubblicata il 24 maggio 2017), così provvedeva: -rigettava il gravame principale; - accoglieva quello incidentale della citata [OSCURATO:PERSONA], dichiarando che sull’area costituita da rampa di accesso e distacco contraddistinta al N.C.E.U. di Genova al foglio 65, mappale 286 sub1 e mappale 287 sub 15 di proprietà di essa [OSCURATO:PERSONA] non gravavano servitù prediali carrabili a favore dell’immobile contraddistinto al N.C.E.U. di Genova al foglio 65, mappale 285 sub96, di proprietà dell’appellante principale [OSCURATO:SOCIETA].; - ordinava a quest’ultima di astenersi dal porre in essere atti di contestazione o di turbativa dell’esercizio del diritto e pacifico godimento, a titolo di proprietà, dell’immobile della società [OSCURATO:PERSONA], ivi compresa la rimozione di cancelli e/o sbarre di accesso eventualmente installati ed ordinava, altresì, l’eliminazione del passaggio carrabile anche mediante dissuasori impeditivi del passaggio veicolare; -condannava l’appellante principale al risarcimento del danno causato alla citata [OSCURATO:PERSONA] nella misura di euro 2.000,00, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo; - condannava, inoltre, la stessa appellante principale al pagamento, in favore della [OSCURATO:PERSONA], delle spese di entrambi i gradi, dichiarando interamente compensate le spese relative al rapporto processuale instauratosi tra l’appellante incidentale e la società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] fondamento dell’adottata pronuncia, la Corte genovese attestava, preliminarmente, che dall’atto del 26 ottobre 1998, il quale costituiva il primo degli atti di provenienza dell’unità immobiliare di parte appellante [OSCURATO:SOCIETA]. successivamente all’atto del 1994, non emergeva il trasferimento all’acquirente [OSCURATO:PERSONA] - medesima dante causa delle due parti in giudizio - del distacco che inve ce era stato espressamente menzionato come oggetto dell’acquisto nel suddetto atto del 28 settembre 1994 da parte di Azzurra a Levante.

Inoltre, la Corte territoriale rilevava che - come già affermato dal Tribunale di primo grado - le stesse parti appella nti avevano indicato tale immobile/distacco come confine compravenduto, il quale non avrebbe, pertanto, potuto considerarsi compreso nella compravendita.

Infine, poneva in rilievo la significatività della circostanza che, dai dati catastali, emergeva che gli uffici erano contraddistinti con il mappale 285 sub 96 cat.

A /10 (da giugno 1998), mentre il distacco risultava contraddistinto con il mappale 286 sub1 e 287 sub 15 graffati.

Pertanto, la Corte ligure concludeva che, sulla base di tali accertamenti, era emerso, in modo pacifico, che il distacco in questione non era stato oggetto di compravendita ma era rimasto nella proprietà della venditrice Levante.

La stessa Corte di appello rigettava la domanda proposta in via subordinata dalla società appellante principale, volta a sentir dichiarare che sull’immobile in questione esisteva una servitù prediale a favore dell’immobile di loro proprietà.

A tal proposito, osservava che non esisteva alcun atto convenzionale tra il proprietario del fondo dominante e del fondo servente costitutivo della servitù, per cui (sulla scorta del principio generale secondo il quale i modi di costituzione delle servitù prediali sono tipici) il riconoscimento da parte di un proprietario di un immobile della fondatezza dell’altrui pretesa circa la sussistenza di una servitù mai costituita è irrilevante ove non si concreti in un negozio idoneo a far sorgere per volontà degli interessati la servitù stessa.

3. Avverso la citata sentenza di appello ha formulato ricorso per cassazione, riferito a due motivi, la società [OSCURATO:SOCIETA]., resistito con controricorso dall’intimata società [OSCURATO:SOCIETA]. . [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione non ha svolto attività difensiva in questa sede.

I difensori di entrambe le parti costituite hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. . [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo la società ricorrente ha denunciato – in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. – la violazione o falsa applicazione dell’art. 832 c.c., sul presupposto dell’asserita erroneità della motivazione dell’impugnata sentenza laddove la Corte di Appello di Genova aveva ritenuto che dall’atto notarile del 1998 non emergesse il trasferimento all’acquirente [OSCURATO:PERSONA] del distacco che, invece, era stato espressamente menzionato come oggetto dell’acquisto nel precedente atto del 1994 da parte di Azzurra a Levante.

2. Con la seconda censura la ricorrente ha dedotto –ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – violazione e falsa applicazione degli artt. 1061 e 1062 c.c., rilevando che, in virtù della sequenza delle vicende contrattuali e della situazione dei luoghi, non avrebbe potuto escludersi che la servitù si fosse costituita per destinazione del padre di famiglia, nel mentre la Corte di appello aveva ritenuto che di essa non sussistessero le relative condizioni, con particolare riferimento al requisito dell’apparenza.

3. Rileva il collegio che il primo motivo è infondato e deve, perciò, essere rigettato per le ragioni che seguono.

Al di là dell’inconferenza dell’addotta violazione dell’art. 832 c.c. (che costituisce una norma generale sul contenuto del diritto di proprietà, nel mentre la censura avrebbe dovuto essere, più propriamente, incentrata sulla denuncia della violazione degli artt. 948 e 949 c.c., unitamente a quella dei criteri ermeneutici relativi alla ricostruzione della volontà contrattuale esteriorizzata nei titoli di provenienza), occorre osservare che, nella sua essenza, con tale motivo, la ricorrente tende a sollecitare una diversa interpretazione dei titoli petitori adeguatamente operata dalla Corte di appello con riferimento alle vicende traslative e per escludere l’esistenza della servitù prediale, nella sua modalità di esercizio anche carrabile, come vantata dall’odierna ricorrente.

Infatti, il giudice di appello –sulla scorta dell’analisi del contenuto di detti titoli – ha compiutamente esaminato l’origine della provenienza dei diritti della ricorrente per accertare l’eventuale trasferimento a suo favore, nell’ambito della UIU di via F. Aprile 103 Rosso, mapp. 285, sub96, non solo degli immobili del civico 4 di via Cecchi, ma anche del relativo distacco di accesso.

Al riguardo, essa ha adeguatamente spiegato che l’atto per notaio Elia del 26 ottobre 1998 (rep. 7081) era stato, in effetti, il primo degli atti di provenienza dell’unità immobiliare da parte della stessa società ricorrente, successivamente all’atto di acquisto per notar Priori del 28 settembre 1994 (di vendita da Azzurra a Levante), dal quale, tuttavia, non emergeva il trasferimento all’acquirente [OSCURATO:PERSONA] del distacco che, invece, era stato espressamente menzionato come oggetto dell’acquisto nel suddetto atto del 1994.

Infatti, la Corte di appello, con apprezzamento di merito insindacabile (e senza –come detto – che sia stata denunciata alcuna violazione di canoni interpretativi), ha ritenuto che l’atto notarile del 1998 menzionava quale oggetto di trasferimento solo la porzione piano fondi indicando il distacco tra i confini dell’immobile compravenduto invece che nell’oggetto, per cui la porzione piano fondi si sarebbe dovuta considerare accessibile - per impedire l’interclusione totale –solo pedonalmente.

Inoltre, la sentenza di appello ha aggiunto – quale dato univoc amente significativo al riguardo - come dai dati catastali fosse evincibile che gli uffici erano contraddistinti con mappali diversi, non potendosi, altresì, ritenere come rilevante sul punto la circostanza che, nell’atto di acquisto del 5 luglio 2005 di Aurora e negli atti di acquisto “a monte”, fosse stato operato un riferimento, quale oggetto di trasferimento, ad un posto auto, non essendo idoneo tale fatto a dimostrare che con i detti atti fossero stati trasferiti effettivamente sia il distacco che la rampa.

Ad ulteriore conferma del convincimento raggiunto, la Corte territoriale ha pure evidenziato che sia nell’atto Levante/Brenta del successivo 14 dicembre 1999 (laddove si era adottata, al riguardo, la dicitura “sub 1/15”), sia poi in quello, ulteriormente successivo, del 5 luglio 2005 di acquisto da parte della società Aurora (poi divenuta [OSCURATO:PERSONA]), il distacco era stato correttamente identificato sia con i dati catastali allo stesso autonomamente riferibili (mappale 286 sub 1 e mappale 287 su b 15), oltre che attraverso la planimetria identificativa dell’area in questione di mq

165. È pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che, ai fini dell'individuazione del bene conteso e dell’accertamento dell’esistenza della costituzione (e della permanenza nei successivi titoli) di diritti reali, la base primaria dell'indagine del giudice è costituita dall'esame e dalla valutazione dei titoli di acquisto delle rispettive proprietà, costituendo, peraltro, il giudizio sulla corrispondenza o meno del bene domandato con quello descritto nel titolo un accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità, qualora risultino verificate la correttezza dei criteri ermeneutici adottati dal giudice del merito e l'adeguatezza logico- giuridica della motivazione che ne giustifica i risultati.

Ed è ciò che ha fatto la Corte di appello di Genova, nell’impugnata sentenza, nel procedere adeguatamente alla ricostruzione dei titoli, alla dinamica della loro successione nel tempo e all’esame accurato del loro contenuto per giungere alla conclusione che sull’area su cui insistevano la rampa e il distacco oggetto di contestazione non gravano servitù prediali carrabili a favore degli uffici di proprietà dell’odierna ricorrente.

Oltre all’insindacabile attività interpretativa spettante al giudice di merito nei termini appena riportati, la Corte ligure ha, inoltre, correttamente statuito, sul piano giuridico, che poiché i modi di costituzione delle servitù prediali sono tipici, il riconoscimento da parte di un proprietario di un immobile della fondatezza dell’altrui pretesa in ordine alla sussistenza di una servitù mai costituita è irrilevante qualora non si concreti in un negozio idoneo a far sorgere per volontà degli interessati la servitù stessa, traducendosi in un mero atto ricognitivo unilaterale di servitù, non contemplato dal codice civile vigente ed inapplicabile ai diritti reali (cfr. Cass. n. 8660/1990 e Cass. n. 10238/2013).

4. Anche il secondo motivo è privo di fondamento e va, quindi, anch’esso respinto.

Infatti, la censura (sul presupposto del constatato difetto di un titolo costitutivo negoziale della relativa servitù) non coglie nel segno, avendo la Corte di appello – nell’accogliere il motivo di appello incidentale – verificato l’insussistenza delle condizioni stabilite dagli artt. 1061-1062 c.c., al fine di escludere l’intervenuta costituzione ipso facto della servitù di passo carrabile a carico del distacco ed a favore degli uffici della società [OSCURATO:PERSONA] per destinazione del padre di famiglia.

A tal proposito, essa ha rilevato – nell’esercizio del suo potere di accertamento fattuale, adeguatamente motivato - l’assenza di opere visibili e permanenti di collegamento tra il fondo servente e quello dominante, oltre all’incertezza sulla idoneità o meno a consentire il passaggio in forma pedonale e in quella carrabile (cfr., tra le tante, Cass.n. 13238/2010 e Cass. n. 14292/2017), stante l’inesistenza in loco di varchi, cancelli od altri ingressi preposti a consentire l’accesso agli uffici dal distacco, essendo presente un’unica porta di accesso tale da permettere solo un passaggio pedonale, il cui diritto, in favore della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], non è stato mai posto in discussione.

5. In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni svolte, il ricorso deve essere respinto, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate nei sensi di cui in dispositivo.

Ai sensi del citato art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della stessa ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 5.500,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e c.p.a. nella misura e sulle voci come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
r.l. ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, in Roma, viale Parioli 43; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale allegata al controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, in Roma, via Pierluigi da Palestrina 63; -controricorrente - e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del suo liquidatore e legale rappresentante pro-tempore; - intimata - avverso la sentenza della Corte di appello di Genova n. 653/2017 (pubblicata il 24 maggio 2017); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 luglio 2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie depositate dai difensori di entrambe le parti costituite, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. . [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 1194/2010, l’adito Tribunale di Genova dichiarava: R.G.N. 01376/18 C.C. 6/7/2022 [OSCURATO:PERSONA] - che l’attrice [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. era proprietaria della rampa di accesso carrabile, sita in Genova, via F. Aprile 103 R, contraddistinta catastalmente dal foglio 65 mappale 286sub 1 e 287 sub 15, via F. Aprile 103 R, della superficie di mq 165, per acquisto fatto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; - che sull’area come sopra indicata esisteva una servitù prediale a favore dell’immobile acquistato da [OSCURATO:SOCIETA]., che era stato a sua volta comprato dalla società Monte dei Paschi di Siena, poi concesso in leasingalla citata società [OSCURATO:SOCIETA]. 2. Decidendo sull’appello proposto dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA]. e nella costituzione dell’appellata [OSCURATO:PERSONA] (subentrata alla [OSCURATO:PERSONA] s.a.s) -che formulava, a sua volta, appello incidentale – oltre che dell’altra appellata società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la Corte di appello di Genova con sentenza n. 653/2017 (pubblicata il 24 maggio 2017), così provvedeva: -rigettava il gravame principale; - accoglieva quello incidentale della citata [OSCURATO:PERSONA], dichiarando che sull’area costituita da rampa di accesso e distacco contraddistinta al N.C.E.U. di Genova al foglio 65, mappale 286 sub1 e mappale 287 sub 15 di proprietà di essa [OSCURATO:PERSONA] non gravavano servitù prediali carrabili a favore dell’immobile contraddistinto al N.C.E.U. di Genova al foglio 65, mappale 285 sub96, di proprietà dell’appellante principale [OSCURATO:SOCIETA].; - ordinava a quest’ultima di astenersi dal porre in essere atti di contestazione o di turbativa dell’esercizio del diritto e pacifico godimento, a titolo di proprietà, dell’immobile della società [OSCURATO:PERSONA], ivi compresa la rimozione di cancelli e/o sbarre di accesso eventualmente installati ed ordinava, altresì, l’eliminazione del passaggio carrabile anche mediante dissuasori impeditivi del passaggio veicolare; -condannava l’appellante principale al risarcimento del danno causato alla citata [OSCURATO:PERSONA] nella misura di euro 2.000,00, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo; - condannava, inoltre, la stessa appellante principale al pagamento, in favore della [OSCURATO:PERSONA], delle spese di entrambi i gradi, dichiarando interamente compensate le spese relative al rapporto processuale instauratosi tra l’appellante incidentale e la società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] fondamento dell’adottata pronuncia, la Corte genovese attestava, preliminarmente, che dall’atto del 26 ottobre 1998, il quale costituiva il primo degli atti di provenienza dell’unità immobiliare di parte appellante [OSCURATO:SOCIETA]. successivamente all’atto del 1994, non emergeva il trasferimento all’acquirente [OSCURATO:PERSONA] - medesima dante causa delle due parti in giudizio - del distacco che inve ce era stato espressamente menzionato come oggetto dell’acquisto nel suddetto atto del 28 settembre 1994 da parte di Azzurra a Levante. Inoltre, la Corte territoriale rilevava che - come già affermato dal Tribunale di primo grado - le stesse parti appella nti avevano indicato tale immobile/distacco come confine compravenduto, il quale non avrebbe, pertanto, potuto considerarsi compreso nella compravendita. Infine, poneva in rilievo la significatività della circostanza che, dai dati catastali, emergeva che gli uffici erano contraddistinti con il mappale 285 sub 96 cat. A /10 (da giugno 1998), mentre il distacco risultava contraddistinto con il mappale 286 sub1 e 287 sub 15 graffati. Pertanto, la Corte ligure concludeva che, sulla base di tali accertamenti, era emerso, in modo pacifico, che il distacco in questione non era stato oggetto di compravendita ma era rimasto nella proprietà della venditrice Levante. La stessa Corte di appello rigettava la domanda proposta in via subordinata dalla società appellante principale, volta a sentir dichiarare che sull’immobile in questione esisteva una servitù prediale a favore dell’immobile di loro proprietà. A tal proposito, osservava che non esisteva alcun atto convenzionale tra il proprietario del fondo dominante e del fondo servente costitutivo della servitù, per cui (sulla scorta del principio generale secondo il quale i modi di costituzione delle servitù prediali sono tipici) il riconoscimento da parte di un proprietario di un immobile della fondatezza dell’altrui pretesa circa la sussistenza di una servitù mai costituita è irrilevante ove non si concreti in un negozio idoneo a far sorgere per volontà degli interessati la servitù stessa. 3. Avverso la citata sentenza di appello ha formulato ricorso per cassazione, riferito a due motivi, la società [OSCURATO:SOCIETA]., resistito con controricorso dall’intimata società [OSCURATO:SOCIETA]. . [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione non ha svolto attività difensiva in questa sede. I difensori di entrambe le parti costituite hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. . [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la società ricorrente ha denunciato – in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. – la violazione o falsa applicazione dell’art. 832 c.c., sul presupposto dell’asserita erroneità della motivazione dell’impugnata sentenza laddove la Corte di Appello di Genova aveva ritenuto che dall’atto notarile del 1998 non emergesse il trasferimento all’acquirente [OSCURATO:PERSONA] del distacco che, invece, era stato espressamente menzionato come oggetto dell’acquisto nel precedente atto del 1994 da parte di Azzurra a Levante. 2. Con la seconda censura la ricorrente ha dedotto –ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – violazione e falsa applicazione degli artt. 1061 e 1062 c.c., rilevando che, in virtù della sequenza delle vicende contrattuali e della situazione dei luoghi, non avrebbe potuto escludersi che la servitù si fosse costituita per destinazione del padre di famiglia, nel mentre la Corte di appello aveva ritenuto che di essa non sussistessero le relative condizioni, con particolare riferimento al requisito dell’apparenza. 3. Rileva il collegio che il primo motivo è infondato e deve, perciò, essere rigettato per le ragioni che seguono. Al di là dell’inconferenza dell’addotta violazione dell’art. 832 c.c. (che costituisce una norma generale sul contenuto del diritto di proprietà, nel mentre la censura avrebbe dovuto essere, più propriamente, incentrata sulla denuncia della violazione degli artt. 948 e 949 c.c., unitamente a quella dei criteri ermeneutici relativi alla ricostruzione della volontà contrattuale esteriorizzata nei titoli di provenienza), occorre osservare che, nella sua essenza, con tale motivo, la ricorrente tende a sollecitare una diversa interpretazione dei titoli petitori adeguatamente operata dalla Corte di appello con riferimento alle vicende traslative e per escludere l’esistenza della servitù prediale, nella sua modalità di esercizio anche carrabile, come vantata dall’odierna ricorrente. Infatti, il giudice di appello –sulla scorta dell’analisi del contenuto di detti titoli – ha compiutamente esaminato l’origine della provenienza dei diritti della ricorrente per accertare l’eventuale trasferimento a suo favore, nell’ambito della UIU di via F. Aprile 103 Rosso, mapp. 285, sub96, non solo degli immobili del civico 4 di via Cecchi, ma anche del relativo distacco di accesso. Al riguardo, essa ha adeguatamente spiegato che l’atto per notaio Elia del 26 ottobre 1998 (rep. 7081) era stato, in effetti, il primo degli atti di provenienza dell’unità immobiliare da parte della stessa società ricorrente, successivamente all’atto di acquisto per notar Priori del 28 settembre 1994 (di vendita da Azzurra a Levante), dal quale, tuttavia, non emergeva il trasferimento all’acquirente [OSCURATO:PERSONA] del distacco che, invece, era stato espressamente menzionato come oggetto dell’acquisto nel suddetto atto del 1994. Infatti, la Corte di appello, con apprezzamento di merito insindacabile (e senza –come detto – che sia stata denunciata alcuna violazione di canoni interpretativi), ha ritenuto che l’atto notarile del 1998 menzionava quale oggetto di trasferimento solo la porzione piano fondi indicando il distacco tra i confini dell’immobile compravenduto invece che nell’oggetto, per cui la porzione piano fondi si sarebbe dovuta considerare accessibile - per impedire l’interclusione totale –solo pedonalmente. Inoltre, la sentenza di appello ha aggiunto – quale dato univoc amente significativo al riguardo - come dai dati catastali fosse evincibile che gli uffici erano contraddistinti con mappali diversi, non potendosi, altresì, ritenere come rilevante sul punto la circostanza che, nell’atto di acquisto del 5 luglio 2005 di Aurora e negli atti di acquisto “a monte”, fosse stato operato un riferimento, quale oggetto di trasferimento, ad un posto auto, non essendo idoneo tale fatto a dimostrare che con i detti atti fossero stati trasferiti effettivamente sia il distacco che la rampa. Ad ulteriore conferma del convincimento raggiunto, la Corte territoriale ha pure evidenziato che sia nell’atto Levante/Brenta del successivo 14 dicembre 1999 (laddove si era adottata, al riguardo, la dicitura “sub 1/15”), sia poi in quello, ulteriormente successivo, del 5 luglio 2005 di acquisto da parte della società Aurora (poi divenuta [OSCURATO:PERSONA]), il distacco era stato correttamente identificato sia con i dati catastali allo stesso autonomamente riferibili (mappale 286 sub 1 e mappale 287 su b 15), oltre che attraverso la planimetria identificativa dell’area in questione di mq 165. È pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che, ai fini dell'individuazione del bene conteso e dell’accertamento dell’esistenza della costituzione (e della permanenza nei successivi titoli) di diritti reali, la base primaria dell'indagine del giudice è costituita dall'esame e dalla valutazione dei titoli di acquisto delle rispettive proprietà, costituendo, peraltro, il giudizio sulla corrispondenza o meno del bene domandato con quello descritto nel titolo un accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità, qualora risultino verificate la correttezza dei criteri ermeneutici adottati dal giudice del merito e l'adeguatezza logico- giuridica della motivazione che ne giustifica i risultati. Ed è ciò che ha fatto la Corte di appello di Genova, nell’impugnata sentenza, nel procedere adeguatamente alla ricostruzione dei titoli, alla dinamica della loro successione nel tempo e all’esame accurato del loro contenuto per giungere alla conclusione che sull’area su cui insistevano la rampa e il distacco oggetto di contestazione non gravano servitù prediali carrabili a favore degli uffici di proprietà dell’odierna ricorrente. Oltre all’insindacabile attività interpretativa spettante al giudice di merito nei termini appena riportati, la Corte ligure ha, inoltre, correttamente statuito, sul piano giuridico, che poiché i modi di costituzione delle servitù prediali sono tipici, il riconoscimento da parte di un proprietario di un immobile della fondatezza dell’altrui pretesa in ordine alla sussistenza di una servitù mai costituita è irrilevante qualora non si concreti in un negozio idoneo a far sorgere per volontà degli interessati la servitù stessa, traducendosi in un mero atto ricognitivo unilaterale di servitù, non contemplato dal codice civile vigente ed inapplicabile ai diritti reali (cfr. Cass. n. 8660/1990 e Cass. n. 10238/2013). 4. Anche il secondo motivo è privo di fondamento e va, quindi, anch’esso respinto. Infatti, la censura (sul presupposto del constatato difetto di un titolo costitutivo negoziale della relativa servitù) non coglie nel segno, avendo la Corte di appello – nell’accogliere il motivo di appello incidentale – verificato l’insussistenza delle condizioni stabilite dagli artt. 1061-1062 c.c., al fine di escludere l’intervenuta costituzione ipso facto della servitù di passo carrabile a carico del distacco ed a favore degli uffici della società [OSCURATO:PERSONA] per destinazione del padre di famiglia. A tal proposito, essa ha rilevato – nell’esercizio del suo potere di accertamento fattuale, adeguatamente motivato - l’assenza di opere visibili e permanenti di collegamento tra il fondo servente e quello dominante, oltre all’incertezza sulla idoneità o meno a consentire il passaggio in forma pedonale e in quella carrabile (cfr., tra le tante, Cass.n. 13238/2010 e Cass. n. 14292/2017), stante l’inesistenza in loco di varchi, cancelli od altri ingressi preposti a consentire l’accesso agli uffici dal distacco, essendo presente un’unica porta di accesso tale da permettere solo un passaggio pedonale, il cui diritto, in favore della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], non è stato mai posto in discussione. 5. In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni svolte, il ricorso deve essere respinto, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate nei sensi di cui in dispositivo. Ai sensi del citato art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della stessa ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 5.500,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e c.p.a. nella misura e sulle voci come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così
Sentenza Cassazione n. 24008/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris