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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 30 maggio 2018

Cassazione n. 11808/2026

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e –controMASUCCI BENIAMINO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesidagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti e ricorrenti incidentali –avverso la SENTENZA della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n.2523/2018, depositata il 30/05/2018;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/05/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1514/2019Numero sezionale 1348/2025Numero di raccolta generale 11808/2026Data pubblicazione 29/04/20261. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Avellinodecreto ingiuntivo nei confronti del condominio «Masucci» sito inQuadrelle (il ‘Condominio’), in persona dell’amministratore AlfonsoMasucci, per la somma di vecchie Lire 84.095.741 (pari ad €.43.413,83), oltre IVA e spese, quale compenso professionale per laredazione del progetto dei lavori di riparazione e restauroconservativo del fabbricato condominiale, ai sensi della legge n.219/1981 (e ss.mm.).[OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione.Il Tribunale di Avellino, in parziale accoglimento dell’istanza,revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava il Condominio alpagamento della somma di €. 37.353,99.2. [OSCURATO:PERSONA] interponeva appello avverso la pronuncia diprimo grado innanzi alla Corte d’Appello di Napoli.[OSCURATO:PERSONA] proponeva appello incidentale.Entrambi gli appelli venivano rigettati.3. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso innanzi a questa Corte, checassava la sentenza impugnata nella parte in cui aveva erroneamenteapplicato la disposizione di legge sulla maggiorazione del compenso,nonché violato le disposizioni di legge sulla tariffa professionale.4.

Riassumeva il giudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzi alla Corted’Appello di Napoli, che accertava il pagamento in favore diquest’ultimo della somma di €. 26.243,20, oltre interessi;condannava Damiata alla restituzione della differenza tra l’importo di€. 61.210,13, oltre interessi, pagato al professionista dal Condominioin esecuzione della sentenza di primo grado, e la somma come sopraaccertata.2 di 4Numero registro generale 1514/2019Numero sezionale 1348/2025Numero di raccolta generale 11808/2026Data pubblicazione 29/04/20265.

Avverso la sentenza n. 2523/2018 resa dalla Corte d’[OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA],affidandolo a tre motivi.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con controricorso contenente anchericorso incidentale.Il ricorso veniva assegnato all'adunanza camerale del07.05.2025.6.

Intervenuta soluzione transattiva, le parti (nonché GabriellaBotti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi legittimidi [OSCURATO:PERSONA], deceduto) - per mezzo dei rispettivi difensori -facevano pervenire innanzi a questa Corte istanza congiunta dirinuncia al ricorso e al controricorso con ricorso incidentale, per nonavere più interesse alla prosecuzione del giudizio.7.

L'atto di rinuncia congiunta al ricorso principale e a quelloincidentale soddisfa i requisiti di cui agli artt. 390, comma 2, cod.proc. civ., sicché, a norma dell'art. 391, ultimo comma, cod. proc.civ. sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione del presentegiudizio di cassazione.8.

In conclusione, per le ragioni che precedono, deve esseredichiarata l'estinzione del processo con compensazione delle spese.Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppiodell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità oimprocedibilità (Cass n. 6888 del 2015) e, trattandosi di misuraeccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di strettainterpretazione (Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, nonsuscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.M3 di 4Numero registro generale 1514/2019Numero sezionale 1348/2025Numero di raccolta generale 11808/2026Data pubblicazione 29/04/2026La Corte Suprema di Cassazione dichiara l’estinzione del giudizioper intervenuta rinuncia e compensa le spese di lite fra le parti.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, il 7 maggio 2025.La PresidenteMILENA FALASCHI4 di 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e –controMASUCCI BENIAMINO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesidagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti e ricorrenti incidentali –avverso la SENTENZA della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n.2523/2018, depositata il 30/05/2018;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/05/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1514/2019Numero sezionale 1348/2025Numero di raccolta generale 11808/2026Data pubblicazione 29/04/20261. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Avellinodecreto ingiuntivo nei confronti del condominio «Masucci» sito inQuadrelle (il ‘Condominio’), in persona dell’amministratore AlfonsoMasucci, per la somma di vecchie Lire 84.095.741 (pari ad €.43.413,83), oltre IVA e spese, quale compenso professionale per laredazione del progetto dei lavori di riparazione e restauroconservativo del fabbricato condominiale, ai sensi della legge n.219/1981 (e ss.mm.).[OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione.Il Tribunale di Avellino, in parziale accoglimento dell’istanza,revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava il Condominio alpagamento della somma di €. 37.353,99.2. [OSCURATO:PERSONA] interponeva appello avverso la pronuncia diprimo grado innanzi alla Corte d’Appello di Napoli.[OSCURATO:PERSONA] proponeva appello incidentale.Entrambi gli appelli venivano rigettati.3. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso innanzi a questa Corte, checassava la sentenza impugnata nella parte in cui aveva erroneamenteapplicato la disposizione di legge sulla maggiorazione del compenso,nonché violato le disposizioni di legge sulla tariffa professionale.4. Riassumeva il giudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzi alla Corted’Appello di Napoli, che accertava il pagamento in favore diquest’ultimo della somma di €. 26.243,20, oltre interessi;condannava Damiata alla restituzione della differenza tra l’importo di€. 61.210,13, oltre interessi, pagato al professionista dal Condominioin esecuzione della sentenza di primo grado, e la somma come sopraaccertata.2 di 4Numero registro generale 1514/2019Numero sezionale 1348/2025Numero di raccolta generale 11808/2026Data pubblicazione 29/04/20265. Avverso la sentenza n. 2523/2018 resa dalla Corte d’[OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA],affidandolo a tre motivi.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con controricorso contenente anchericorso incidentale.Il ricorso veniva assegnato all'adunanza camerale del07.05.2025.6. Intervenuta soluzione transattiva, le parti (nonché GabriellaBotti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi legittimidi [OSCURATO:PERSONA], deceduto) - per mezzo dei rispettivi difensori -facevano pervenire innanzi a questa Corte istanza congiunta dirinuncia al ricorso e al controricorso con ricorso incidentale, per nonavere più interesse alla prosecuzione del giudizio.7. L'atto di rinuncia congiunta al ricorso principale e a quelloincidentale soddisfa i requisiti di cui agli artt. 390, comma 2, cod.proc. civ., sicché, a norma dell'art. 391, ultimo comma, cod. proc.civ. sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione del presentegiudizio di cassazione.8. In conclusione, per le ragioni che precedono, deve esseredichiarata l'estinzione del processo con compensazione delle spese.Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppiodell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità oimprocedibilità (Cass n. 6888 del 2015) e, trattandosi di misuraeccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di strettainterpretazione (Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, nonsuscettibile di interpretazione estensiva o analogica. P.Q.M3 di 4Numero registro generale 1514/2019Numero sezionale 1348/2025Numero di raccolta generale 11808/2026Data pubblicazione 29/04/2026La Corte Suprema di Cassazione dichiara l’estinzione del giudizioper intervenuta rinuncia e compensa le spese di lite fra le parti.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, il 7 maggio 2025.La PresidenteMILENA FALASCHI4 di 4
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