CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 21896/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di MILANO svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale, in persona del sostituto Lidia [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni rassegnate dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con le quali si è chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con i conseguenti provvedimenti di legge. Ritenuto in fatto 1. Con provvedimento a norma dell'art. 309 codice di rito, il Tribunale di Milano ha confermato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], l'ordinanza del GIP del Tribunale cittadino,, con la quale era stata applicata, nei confronti del predetto la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 81 cvp. cod. pen. e 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere, in concorso con altri soggetti non identificati, detenuto in più occasioni eroina e cocaina da spacciare nella piazza di Grassobbio (BG). In particolare, nel contesto di una più ampia indagine intesa a reprimere il fenomeno dello spaccio nel vigevanese, era stato identificato un gruppo di fornitori attorno alle figure di MARWANE Ouarbya (detto Ghoul, sottrattosi alla cattura riparando in Spagna insieme all'altro apicale, NASSIM Abdelgtíani), le cui redini, in assenza dei capi, erano state tenute dal cugino del secondo, NASSIM Ahmed. 2. Avverso l'ordinanza t ha proposto ricorso la difesa, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto vizio della motivazione con riferimento alla identificazione del ricorrente e alla disponibilità, in capo allo stesso, dell'utenza controllata, ritenendosi la lacunosità dell'ordinanza sul punto e la mancanza di una data certa sul controllo/identificazione, ora indicato come effettuato nel gennaio 2019, ora il 26 ottobre dello stesso anno. Quanto, poi, alla gravità indiziaria, la difesa assume l'assenza di servizi di OCP, e la insufficienza della motivazione basata esclusivamente sul richiamo alle risultanze emerse dalle intercettazioni, ritenuto l'assorbimento dei rilievi in ordine alle esigenze cautelari, rispetto alle quali non è stata formulata alcuna specifica doglianza. 3. La difesa, che aveva già chiesto la trattazione orale, vi ha successivamente rinunciato, depositando memoria conclusionale, con la quale, sviluppate le proprie argomentazioni difensive, ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza con i conseguenti provvedimenti di legge. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il Tribunale ha dato conto della sequenza delle indagini (costituite da intercettazioni e servizi di OCP) che aveva condotto alla individuazione dei soggetti, dei luoghi, delle basi di appoggio, dei mezzi e dei contatti, con riferimento al gruppo associato. Escluso dal GIP il ruolo del [OSCURATO:PERSONA] quale partecipe al sodalizio delineatosi, per non essere stata stabile la sua disponibilità ad acquistare la droga dal gruppo, rispetto a costui era emerso invece un rapporto di reciproca fiducia riguardante le singole trattative, avendo altresì precisato il Tribunale che l'ordinanza a suo carico non era stata eseguita per irreperibilità. Quel giudice ha condiviso, alla luce delle doglianze difensive, le conclusioni del GIP in ordine alla compiuta identificazione del [OSCURATO:PERSONA] (argomento che costituisce oggetto del motivo di ricorso): essa era stata ricavata grazie all'esame degli atti trasmessi, in particolare di alcune annotazioni (quella del 28/10/2019 in cui era descritta l'attività svolta il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e quella del 18/11/2019 in cui si dava atto dell'attività di OCP del [OSCURATO:DATA_NASCITA], al fine di ottenere la proroga delle intercettazioni riferibile a utenza attribuita all'indagato), ma anche alla luce della scheda riguardante il [OSCURATO:PERSONA], contenuta nella informativa finale, comprendente la identificazione e i brogliacci delle intercettazioni sull'utenza attribuitagli. Tale utenza, fittiziamente intestata, costituiva già oggetto di captazione in quanto contatto continuativo con i capi dell'associazione di cui sopra (soprattutto NASSIM Ahmed) e dal contenuto dei dialoghi intercettati era emerso che l'indagato gestiva una sua piazza di spaccio in Grassobbio. L'identificazione dell'utilizzatore dell'utenza, poi, era stata effettuata a seguito di un servizio di OCP, svolto per l'appunto il [OSCURATO:DATA_NASCITA], compiutamente riportato nella scheda dell'indagato e costituente il dato investigativo d'interesse, rilevante per la compiuta identificazione del ricorrente. Di qui, poi, l'esame degli elementi in base ai quali sono stati ricostruiti i singoli episodi confluiti nei capi di incolpazione. 3. Il motivo è infondato. In tema di impugnazione dei provvedimenti in materia di misure cautelari, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto nel caso in cui denunci la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884). Pertanto, con riferimento al giudizio cautelare personale, il controllo di legittimità non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del giudice della cautela e del tribunale del riesame, essendo esso circoscritto all'esame dell'atto impugnato onde verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo (sez. 2, n. 9212 del 2/2/2017, Sansone, Rv. 269438). Il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, infatti, è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato; dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. 4. Nella specie, le doglianze del ricorrente si risolvono nella rappresentazione di divergenti valutazioni in relazione alla sussistenza della gravità indiziaria, rispetto alla quale le censure scontano pure il vizio della assoluta genericità, ma anche in relazione al tema centrale e preliminare, quello cioè della compiuta identificazione del [OSCURATO:PERSONA] quale utilizzatore dell'utenza sottoposta a controllo. Il Tribunale del riesame, proprio in risposta ai rilievi difensivi articolati nella fase del riesame, ha ricostruito i singoli passaggi dell'attività investigativa, attraverso il riferimento agli atti esaminati. La difesa ha riproposto la doglianza in questa sede, senza procedere a un'analisi effettuiva del ragionamento svolto dal Tribunale, ancorato a dati fattuali del tutto ignorati. Trattasi, in ogni caso, di valutazione inerente al merito, come tale non sindacabile in questa sede, essendo rimasto indimostrato, rispetto al ragionamento giustificativo del tutto congruo e immune da vizi dei giudici territoriali, l'assunto difensivo secondo cui vi sarebbe incertezza in ordine alla attività investigativa che aveva consentito la identificazione del [OSCURATO:PERSONA]. 5. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Deciso il 18 maggio 2022 Il Consigliere estensor