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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 41806/2025

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la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha insistito per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di Napoli respingeva l'appello proposto contro il provvedimento di rigetto dell’istanza di revoca della misura della custodia cautelare in carcere applicata ad [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato di associazione per delinquere finalizzata alla consumazione di una serie di truffe in danno di anziani.

2. Avverso tale ordinanza ricorreva il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che deduceva:

2.1. violazione di legge (artt. 273 cod. proc. pen.;artt. 416, 640 cod. pen.) e vizio di motivazione: l'ordinanza impugnata sarebbe illegittima nella parte in cui aveva ritenuto la preclusione derivante dal “giudicato cautelare” senza considerare un elemento di prova sopravvenuto e decisivo, ovvero la consulenza tecnica di parteeffettuata dal Dr.

Granata; il tecnico, previa acquisizione di un saggio fonico del XXXXXX, aveva esaminato le voci registrate nelcorso delle intercettazioni ed avevaritenuto che le stesse non potessero essere attribuite con certezza al ricorrente.

Si contestava, inoltre, la capacità dimostrativa dell’analisi fonica effettuata dai tecnici della Polizia di Stato, che sarebbe stata compiuta utilizzando un metodo scientifico criticabile; di contro, si sottolineava l’attendibilità degli accertamenti eseguiti dal tecnico incaricato dalla difesa del

XXXXXX. Da ultimo, si deduceva che il saggio fonico utilizzato dal consulente di parte, ritenuto dal Tribunale “non verificabile” avrebbe potuto essere acquisito, essendo la registrazione parte integrante della consulenza tecnica. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è infondato.

1.1. In via preliminare il collegio rileva che l'accertamento tecnico posto dal ricorrente a fondamento dell'istanza di revoca della misura imposta è sicuramente qualificabile come “elemento nuovo”, in quanto lo stesso non era disponibile al momento della celebrazione del giudizio di riesame; pertanto non poteva ritenersi, come illegittimamente affermato dal Tribunale, che sul punto si fosse formato il “giudicato cautelare”. [OSCURATO:PERSONA] ribadisce sul punto che la preclusione derivante da una precedente pronuncia del Tribunale del riesame concerne solo le questioni esplicitamente o implicitamente trattate e non anche quelle deducibili e non dedotte; pertanto, detta preclusione opera allo stato degli atti, ed è preordinata ad evitare ulteriori interventi giudiziari in assenza di una modifica della situazione di riferimento, con la conseguenza che essa può essere superata laddove intervengano elementi nuovi che alterino il quadro precedentemente definito (Sez. 5, n. 1241 del 02/10/2014, dep. 2015, Femia, Rv. 261724 - 01).

E che, pertanto, può costituire "elemento nuovo", idoneo a superare l'effetto preclusivo derivante dal cd. giudicato cautelare, formatasi sulle questioni esplicitamente o implicitamente già dedotte, la consulenza tecnica che riesamini dal punto di vista tecnico- scientifico il tema generale di accertamento già valutato da una pregressa ordinanza cautelare di rigetto, non impugnata, al fine di superare i dubbi e le incertezze della precedente analisi (Sez. 5, n. 17971 del 07/02/2020, Nebbia, Rv. 279411 - 01).

1.2. Il ricorso, come anticipato, è, comunque, infondato. [OSCURATO:PERSONA] rileva che per contestare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza entrambe le impugnazioni hanno valorizzato “esclusivamente” il contributo del tecnico di parte (che ha effettuato un accertamento che non sarebbe compatibile con quello effettuato dalla Polizia scientifica), senza confrontarsi con gli altri elementi indiziari che il Tribunale ha posto a sostegno della identificazione del

XXXXXX. Il Tribunale, infatti, ha rilevatouna serie di elementirispetto all’analisi fonica delle voci registrate nelle conversazioni intercettate; e, segnatamente (a)il fatto che il XXXXXXabitasse a Napoli in XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX come risultava dal fatto che il 18 settembre 2023 lo stesso aveva patito in tale luogo una perquisizione domiciliare, (b) il fatto che il padre del XXXXXX, in occasione di una denuncia di smarrimento, aveva fornito un'utenza intestata alla propria compagna; utenza che, intercettata, aveva consentito di venire a conoscenza della richiesta di un intervento sanitario per [OSCURATO:PERSONA], figlio del ricorrente, cheabitava anch’esso in XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; (c) il fatto che la scheda di tale XXXXXXXXXXXXXXX era stata utilizzata da tale “[OSCURATO:PERSONA]” per un ordine da consegnare presso l’abitazione di XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, (e) il fatto che il telefono su cui era installata la scheda intestata a [OSCURATO:PERSONA], compagna del ricorrenteera stata – anch’essa - utilizzata per un ordine da recapitare in XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Rispetto a questo convergente compendio indiziario gli accertamenti tecnici effettuati dalla Polizia scientifica specializzata nell'analisi delle comparazioni audio risultano un elemento “confermativo” dell’identificazione, ma non “decisivo”.

A ciò si aggiunge che il Tribunale ha espressamente, e persuasivamente, valutato le discordanze tra gli accertamenti eseguiti dalla Polizia scientifica e quelli effettuati dal tecnico di parte rilevando che gli stessi non fossero sovrapponibili perché riferiti a conversazioni diverse.

2. Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.

Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell’articolo 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citatoarticolo.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così è deciso, 18/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha insistito per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di Napoli respingeva l'appello proposto contro il provvedimento di rigetto dell’istanza di revoca della misura della custodia cautelare in carcere applicata ad [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato di associazione per delinquere finalizzata alla consumazione di una serie di truffe in danno di anziani. 2. Avverso tale ordinanza ricorreva il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che deduceva: 2.1. violazione di legge (artt. 273 cod. proc. pen.;artt. 416, 640 cod. pen.) e vizio di motivazione: l'ordinanza impugnata sarebbe illegittima nella parte in cui aveva ritenuto la preclusione derivante dal “giudicato cautelare” senza considerare un elemento di prova sopravvenuto e decisivo, ovvero la consulenza tecnica di parteeffettuata dal Dr. Granata; il tecnico, previa acquisizione di un saggio fonico del XXXXXX, aveva esaminato le voci registrate nelcorso delle intercettazioni ed avevaritenuto che le stesse non potessero essere attribuite con certezza al ricorrente. Si contestava, inoltre, la capacità dimostrativa dell’analisi fonica effettuata dai tecnici della Polizia di Stato, che sarebbe stata compiuta utilizzando un metodo scientifico criticabile; di contro, si sottolineava l’attendibilità degli accertamenti eseguiti dal tecnico incaricato dalla difesa del XXXXXX. Da ultimo, si deduceva che il saggio fonico utilizzato dal consulente di parte, ritenuto dal Tribunale “non verificabile” avrebbe potuto essere acquisito, essendo la registrazione parte integrante della consulenza tecnica. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è infondato. 1.1. In via preliminare il collegio rileva che l'accertamento tecnico posto dal ricorrente a fondamento dell'istanza di revoca della misura imposta è sicuramente qualificabile come “elemento nuovo”, in quanto lo stesso non era disponibile al momento della celebrazione del giudizio di riesame; pertanto non poteva ritenersi, come illegittimamente affermato dal Tribunale, che sul punto si fosse formato il “giudicato cautelare”. [OSCURATO:PERSONA] ribadisce sul punto che la preclusione derivante da una precedente pronuncia del Tribunale del riesame concerne solo le questioni esplicitamente o implicitamente trattate e non anche quelle deducibili e non dedotte; pertanto, detta preclusione opera allo stato degli atti, ed è preordinata ad evitare ulteriori interventi giudiziari in assenza di una modifica della situazione di riferimento, con la conseguenza che essa può essere superata laddove intervengano elementi nuovi che alterino il quadro precedentemente definito (Sez. 5, n. 1241 del 02/10/2014, dep. 2015, Femia, Rv. 261724 - 01). E che, pertanto, può costituire "elemento nuovo", idoneo a superare l'effetto preclusivo derivante dal cd. giudicato cautelare, formatasi sulle questioni esplicitamente o implicitamente già dedotte, la consulenza tecnica che riesamini dal punto di vista tecnico- scientifico il tema generale di accertamento già valutato da una pregressa ordinanza cautelare di rigetto, non impugnata, al fine di superare i dubbi e le incertezze della precedente analisi (Sez. 5, n. 17971 del 07/02/2020, Nebbia, Rv. 279411 - 01). 1.2. Il ricorso, come anticipato, è, comunque, infondato. [OSCURATO:PERSONA] rileva che per contestare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza entrambe le impugnazioni hanno valorizzato “esclusivamente” il contributo del tecnico di parte (che ha effettuato un accertamento che non sarebbe compatibile con quello effettuato dalla Polizia scientifica), senza confrontarsi con gli altri elementi indiziari che il Tribunale ha posto a sostegno della identificazione del XXXXXX. Il Tribunale, infatti, ha rilevatouna serie di elementirispetto all’analisi fonica delle voci registrate nelle conversazioni intercettate; e, segnatamente (a)il fatto che il XXXXXXabitasse a Napoli in XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX come risultava dal fatto che il 18 settembre 2023 lo stesso aveva patito in tale luogo una perquisizione domiciliare, (b) il fatto che il padre del XXXXXX, in occasione di una denuncia di smarrimento, aveva fornito un'utenza intestata alla propria compagna; utenza che, intercettata, aveva consentito di venire a conoscenza della richiesta di un intervento sanitario per [OSCURATO:PERSONA], figlio del ricorrente, cheabitava anch’esso in XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; (c) il fatto che la scheda di tale XXXXXXXXXXXXXXX era stata utilizzata da tale “[OSCURATO:PERSONA]” per un ordine da consegnare presso l’abitazione di XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, (e) il fatto che il telefono su cui era installata la scheda intestata a [OSCURATO:PERSONA], compagna del ricorrenteera stata – anch’essa - utilizzata per un ordine da recapitare in XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Rispetto a questo convergente compendio indiziario gli accertamenti tecnici effettuati dalla Polizia scientifica specializzata nell'analisi delle comparazioni audio risultano un elemento “confermativo” dell’identificazione, ma non “decisivo”. A ciò si aggiunge che il Tribunale ha espressamente, e persuasivamente, valutato le discordanze tra gli accertamenti eseguiti dalla Polizia scientifica e quelli effettuati dal tecnico di parte rilevando che gli stessi non fossero sovrapponibili perché riferiti a conversazioni diverse. 2. Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell’articolo 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citatoarticolo. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 18/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
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