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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 19 marzo 2024

Cassazione n. 37880/2024

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo avanzato da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ministeriale di proroga del regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen.) L'ordinanza ha riepilogato gli indici di pericolosità qualificata indicati nel decreto ministeriale - ruolo di vertice già assunto dal detenuto nell'omonimo gruppo criminale (gruppo Pardea - Ranisi), piena operatività del sodalizio e intatta sua capacità di controllo del territorio (con peculiare riferimento ad accadimenti di ottobre e dicembre 2019, inerenti a numerosi arresti di esponenti del gruppo e al rinvenimento di un vero e proprio arsenale), persistente capacità del detenuto di interagire con gli esponenti del clan ancora in libertà, nonostante la detenzione - e li ha giudicati adeguatamente sintomatici ai fini del mantenimento del regime speciale di restrizione.

2. Morelli, con il ministero del suo difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione ed eccepisce la violazione degli artt. 178 e 179, cod. proc. pen. in punto dì mancata comunicazione al difensore di fiducia dell'avviso per l'udienza del 20 ottobre 2023.

Richiamata giurisprudenza di legittimità sia a Sezioni Unite (Sez.

U n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598), sia a Sezioni semplici (Sez. 1, n. 8186 del 20/01/2022, Marino) lamenta che il Tribunale avrebbe provveduto sul reclamo senza comunicare all'avv. [OSCURATO:PERSONA] l'avviso per l'udienza, così incorrendo in una violazione di legge sanzionata a pena di nullità.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta depositata i119 marzo 2024, ha prospettato il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'eccezione dedotta dal ricorrente è manifestamente infondata e il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile.

2. Rileva, preliminarmente, il Collegio che la giurisprudenza, anche a Sezioni unite, citata nel ricorso non è pertinente al caso che ci occupa.

Il principio, infatti, secondo cui «L'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c) e 179, comma primo cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod. proc. pen.» (Sez.U, n.24630 del 26/03/2015, Maritan., Rv. 263598) dev'essere adeguato all'ipotesi - che viene in rilievo nell'odierna impugnazione - in cui il condannato abbia nominato due difensori, sussistendo in detto caso la nullità ove entrambi i difensori non avessero ricevuto l'avviso ovvero se il difensore che, dei due, l'avesse ricevuto, avesse sollevato in udienza la relativa eccezione.

Ciò in quanto - come ha posto in risalto la Suprema Corte in Sez.

U Maritan, cit. - ove, in presenza di una rituale e tempestiva nomina fiduciaria effettuata dall'interessato, il giudice proceda irritualmente alla designazione di un difensore d'ufficio, viene ad essere leso il diritto dell'imputato «ad avere un difensore di sua scelta», riconosciuto dall'art. 6, comma terzo lett. c), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo).

E stato, dunque, precisato che «Nel procedimento camerale davanti al Tribunale di sorveglianza l'omessa comunicazione dell'avviso di fissazione a uno dei due difensori di fiducia dell'interessato integra una nullità a regime intermedio che, ove non eccepita in udienza dal difensore di fiducia presente o, in sua assenza, dal difensore d'ufficio nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., è sanata, ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 11232 del 18/02/2020, 'annetti, Rv. 278815; Sez. 1, n. 12059 del 4/3/2015, Schiavone, Rv. 263183).

Il principio è stato del pari affermato, con riferimento al giudizio di merito (nella specie, di appello) in Sez. 2, n.49717 del 07/11/2023, Arena, Rv. 285545).

Nel caso di specie nessuno dei due difensori nominati, né quello d'ufficio presente in udienza, avevano eccepito alcunché, sicché la relativa eccezione - svolta per la prima volta in questa sede - non è stata ritualmente e, soprattutto, tempestivamente formulata.

Non solo.

Dall'esame degli atti - che il Collegio è autorizzato a consultare in ragione della natura processuale del vizio dedotto (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220093) - risulta, contrariamente a quanto lamentato, che entrambi i difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avessero ricevuto l'avviso della data di fissazione dell'udienza del 20 ottobre 2023 a mezzo pec, con attestazione dell'avvenuta ricezione.

3. All'inammissibilità del ricorso, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i se' profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo avanzato da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ministeriale di proroga del regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen.) L'ordinanza ha riepilogato gli indici di pericolosità qualificata indicati nel decreto ministeriale - ruolo di vertice già assunto dal detenuto nell'omonimo gruppo criminale (gruppo Pardea - Ranisi), piena operatività del sodalizio e intatta sua capacità di controllo del territorio (con peculiare riferimento ad accadimenti di ottobre e dicembre 2019, inerenti a numerosi arresti di esponenti del gruppo e al rinvenimento di un vero e proprio arsenale), persistente capacità del detenuto di interagire con gli esponenti del clan ancora in libertà, nonostante la detenzione - e li ha giudicati adeguatamente sintomatici ai fini del mantenimento del regime speciale di restrizione. 2. Morelli, con il ministero del suo difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione ed eccepisce la violazione degli artt. 178 e 179, cod. proc. pen. in punto dì mancata comunicazione al difensore di fiducia dell'avviso per l'udienza del 20 ottobre 2023. Richiamata giurisprudenza di legittimità sia a Sezioni Unite (Sez. U n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598), sia a Sezioni semplici (Sez. 1, n. 8186 del 20/01/2022, Marino) lamenta che il Tribunale avrebbe provveduto sul reclamo senza comunicare all'avv. [OSCURATO:PERSONA] l'avviso per l'udienza, così incorrendo in una violazione di legge sanzionata a pena di nullità. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta depositata i119 marzo 2024, ha prospettato il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'eccezione dedotta dal ricorrente è manifestamente infondata e il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile. 2. Rileva, preliminarmente, il Collegio che la giurisprudenza, anche a Sezioni unite, citata nel ricorso non è pertinente al caso che ci occupa. Il principio, infatti, secondo cui «L'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c) e 179, comma primo cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod. proc. pen.» (Sez.U, n.24630 del 26/03/2015, Maritan., Rv. 263598) dev'essere adeguato all'ipotesi - che viene in rilievo nell'odierna impugnazione - in cui il condannato abbia nominato due difensori, sussistendo in detto caso la nullità ove entrambi i difensori non avessero ricevuto l'avviso ovvero se il difensore che, dei due, l'avesse ricevuto, avesse sollevato in udienza la relativa eccezione. Ciò in quanto - come ha posto in risalto la Suprema Corte in Sez. U Maritan, cit. - ove, in presenza di una rituale e tempestiva nomina fiduciaria effettuata dall'interessato, il giudice proceda irritualmente alla designazione di un difensore d'ufficio, viene ad essere leso il diritto dell'imputato «ad avere un difensore di sua scelta», riconosciuto dall'art. 6, comma terzo lett. c), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo). E stato, dunque, precisato che «Nel procedimento camerale davanti al Tribunale di sorveglianza l'omessa comunicazione dell'avviso di fissazione a uno dei due difensori di fiducia dell'interessato integra una nullità a regime intermedio che, ove non eccepita in udienza dal difensore di fiducia presente o, in sua assenza, dal difensore d'ufficio nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., è sanata, ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 11232 del 18/02/2020, 'annetti, Rv. 278815; Sez. 1, n. 12059 del 4/3/2015, Schiavone, Rv. 263183). Il principio è stato del pari affermato, con riferimento al giudizio di merito (nella specie, di appello) in Sez. 2, n.49717 del 07/11/2023, Arena, Rv. 285545). Nel caso di specie nessuno dei due difensori nominati, né quello d'ufficio presente in udienza, avevano eccepito alcunché, sicché la relativa eccezione - svolta per la prima volta in questa sede - non è stata ritualmente e, soprattutto, tempestivamente formulata. Non solo. Dall'esame degli atti - che il Collegio è autorizzato a consultare in ragione della natura processuale del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220093) - risulta, contrariamente a quanto lamentato, che entrambi i difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avessero ricevuto l'avviso della data di fissazione dell'udienza del 20 ottobre 2023 a mezzo pec, con attestazione dell'avvenuta ricezione. 3. All'inammissibilità del ricorso, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i se' profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il
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