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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 maggio 2023

Cassazione n. 17840/2023

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21702/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA

V. [OSCURATO:PERSONA] 51, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] D'ISCHIA, domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.

TRIB.

REG.

CAMPANIA n. 3313/2019 depositata il15/04/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. la [OSCURATO:PERSONA] della Campania, con la sentenza n. 3313/15/2019 depositata in data 15/04/2019 e non notificata, in riforma della sentenza di primo grado accoglieva l’appello proposto da Comune di Barano d’ Ischia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva impugnato l’avviso di pagamento relativo alla TARI per l’annualità 2017;

1.1. come è dato evincere dalla sentenza impugnata i giudici di appello ritenevano che, contrariamente a quanto affermato dai primi giudici, l’ atto impugnato era da ritenere legittimo in quanto il contribuente, titolare di una licenza di carattere annuale e svolgendo l’ attività di ristorazione a carattere permanente, già fruiva della riduzione del 30%prevista per gli stabilimenti balneari non avendo diritto ad alcuna altra riduzione stante il divieto di cumulo di riduzioni ed agevolazioni ai sensi dell’ art. 26 del Regolamento comunale, che la superficie tassabile relativa all’ arenile nella disponibilità del contribuente era stata correttamente calcolata in mq. 552 tenuto conto delle risultanze della concessione demaniale e che l’imposta era dovuta a prescindere dagli effettivi mesi di utilizzazione dello stabilimento in ragione del carattere annuale della licenza;

2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi;

3. il Comune di Barano d’ Ischia resiste con controricorso;

4. il contribuente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ;

5. anche il comune ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA]

1. con il primo motivo si deduce, exart. 360, primo comma nn. 3 e 4, cod. proc. civ, violazione dell’art. 2909 cod. civ. con riguardo al giudicato esterno formatosi in forza delle sentenze della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli nn. 6469/2015, 15972/2015, 22823/2015, 10087/2017, con cui erano stati annullati identici avvisi;

1.1. con il secondo motivo si lamenta, ex art. 360, pr imo comma, nn. 3, cod. proc. civ, violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 162 l. 296/2006, 7 l. 212/2000, 3 l. 241/1990, 112 cod. proc. civ. e 24 Cost. atteso la [OSCURATO:PERSONA] aveva omesso di esaminare l’eccezione relativa al difetto di motivazione dell'avviso di pagamento impugnato;

1.2. con il terzo motivo si deduce, exart. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ,violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 5 e 6 d.lgs. 507/1993 posto che la Commissione Tributaria di appello avrebbe errato nel non considerare sufficiente la documentazione prodotta dal contribuente al fine di comprovare l’utilizzo del bene limitato ad un periodo dell’anno in ragione delle denunzie di cessazione e riapertura, con conseguente diritto alla riduzione delle somme dovute;

1.3. con il quarto motivo si deduce, ex art. 360, primo comma n. 3, cod. proc. civ, la violazione e falsa applicazione d.lgs. 507/1993 in ragione del rigetto della specifica contestazione di cui al ricorso introduttivo secondo cui la tassa andava correlata all’ effettiva superfice tassabile, precisandosi che avendo il contribuente dichiarato una superficie dell’arenile pari a 190 mq. l’ente impositore avrebbe dovuto procedere alle necessarie misurazioni ai sensi dell’art. 10 comma 3 del Regolamento del comune di Barano d’ Ischia;

2. il primo motivo va disatteso;

2.1. occorre premettere che qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo.

Tale efficacia, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovare significative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all'applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente (Sez.

U, Sentenza n. 13916 del 16/06/2006, Rv. 589696 -01);

2.2. deve, quindi, osservarsi che le citate sentenze non possono rilevare nell’ ottica prospettata dal ricorrente poiché attengono ad annualità diverse e riguardano elementi mutevoli quali, in particolare, le superfici tassabili connesse all’ utilizzo dell’arenile.

Il contribuente, peraltro, si è limitato a rilevare che le altre sentenze avrebbero ad oggetto “elementi pregiudiziali della medesima fattispecie impositiva comuni” senza tuttavia chiarire quali sarebbero tali elementi “pregiudiziali” comuni, dato questo che rende la censura inammissibile per difetto di specificità ed autosufficienza;

3. il secondo motivo, con il quale il ricorrente denuncia violazione di norme di diritto per avere la [OSCURATO:PERSONA] omesso di pronunziarsi sullo specifico motivo avente ad oggetto la carenza di motivazione dell’atto impositivo è privo di fondamento;

3.1. la censura, in primo luogo, appare inammissibile per difetto di specificità ex art. 366 cod. proc. civ. dovendosi dare seguito al condivisibile principio di diritto secondo il quale «in base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall'art. 366 cod. proc. civ., qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo della congruità del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento - il quale non è atto processuale, bensì amministrativo, la cui motivazione, comprensiva dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo giustificano, costituisce imprescindibile requisito di legittimità dell'atto stesso -è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto atto che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi dal giudice di merito, al fine di consentire alla Corte di cassazione di esprimere il suo giudizio sulla suddetta congruità esclusivamente in base al ricorso medesimo» (cfr. Cass.nn. 16147/2017, 2928/2015, 8312/2013);

3.2. tale condizione di ammissibilità non è stata concretizzata dal ricorrente nella sua formulazione non essendo stata affatto riportata, sia pure per estratto, nei punti rilevanti la motivazione dell’atto impositivo impugnato né richiamati gli specifici motivi di censura proposti in primo grado ed in appello su tale questione;

3.3. sotto altro profilo va richiamato l’insegnamentodi questa Corte secondo cui, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell'art. 111, comma secondo, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi, una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta conil suddetto motivo risulti infondata, di modo che la pronuncia da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l'inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (cfr. Cass. nn. 16171/2017, 2313/2010).

Orbene nel caso in esame posto che secondo quanto è dato desumere dal contenuto della sentenza impugnata e dagli scritti difensivi l’ avviso di pagamento de quoè stato emanato sulla scorta dei dati indicati dal contribuente ed in possesso dell’ ente impositore il tenore dell’ atto deve ritenersi idoneo a rendere intellegibili i presupposti di fatto e di diritto della pretesa tributaria, posta anche la semplicità del procedimento logico che in questi casi caratterizza la determinazione del tributo in esame, il cui ammontare viene determinato moltiplicando la tariffa, individuata sulla base della categoria, per la superficie tassata (Cass., Sez. 5, 31 luglio 2019, n. 20620; Cass., Sez. 5^, 22 marzo 2021, n. 7952);

4. il terzo motivo, in forza del quale ilricorrente denuncia violazione di norme di diritto (art. 59, commi 4, 5 e 6 d.lvo. 507/1993) per avere la [OSCURATO:PERSONA] omesso di valutare le specifiche allegazioni quanto al diritto del contribuente alla riduzione dell’imposta non coglie nel segno;

4.1. i giudici di appello hanno evidenziato che il contribuente già beneficiava di una riduzione TARSU e non poteva fruirne di altra “stante il divieto di cumulo di riduzione ed agevolazioni ex art. 26 del … regolamento del comune di Barano d’ Ischia”;

4.2. il contribuente non ha censurato tale ratio decidendi ma si è limitato a richiamare la normativa in materia -vale a dire la disciplina delle riduzioni tariffarie già previste per la TARSU dall'art. 59 del d.lgs. n. 507 del 1993, rispettivamente ai commi sesto e quarto normativa, disposizioni sostituite e specificate ai commi 656 e 657 dell'art. 1 della l. n. 147/2013 in materia di riduzioni TARI;

4.3. in ogni caso la mancata utilizzazione della struttura alberghiera in questione per alcuni mesi dell'anno, di per sé, non può corrispondere alla previsione di esenzione dal tributo di cui all’ art. 62, comma 2 d.lgs. n. 507 del 1993;

4.4. la normativa in esame indica come causa di esclusione dell'obbligo del tributo le condizioni di "obiettiva" impossibilità di utilizzo dell'immobile, che -di certo - non possono essere individuate nella mancata utilizzazione dello stesso legata alla volontà o alle esigenze del tutto soggettive dell'utente (Cass. 18316/04, 17524/09), e neppure al mancato utilizzo di fatto del locale o dell'area, non coincidendo -com'è evidente - le prime ed il secondo con l'obiettiva non utilizzabilità dell'immobile, ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 2 (Cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9633 del 13/06/2012; Cass. 22770/09);

4.5. pertanto se la struttura è dotata di licenza annuale – come accertato nelle specie in fatto dai giudici di merito -non è sufficiente la sola denuncia di chiusura invernale senza allegazione e prova della concreta inutilizzabilità della struttura, potendo richiedere la parte contribuente, a tal fine, la licenza stagionale.

La tassa è quindi, dovuta ove sussista la obiettiva possibilità di usufruire del servizio a prescindere dalla fruizione essendo il presupposto del tributo costituito dalla occupazione o conduzione di locali a qualsiasi uso adibiti, con i limiti già evidenziati che non ricorrono nella fattispecie (vedi Cass. 22756/2016 e in senso conforme vedi Cass.33426/2018 );

4.6. il contribuente deduce, ancora, profili di asserita inutilizzabilità del bene per problemi di accessibilità “a causa dell’ invasione del mare” in relazione ai quali, stante il silenzio della sentenza impugnata, deve ritenersi che trattasi di questione nuova non precedentemente prospettata nei precedenti gradi di giudizio e non sottoposta perciò al vaglio del giudice di appello, al che consegue che la sua introduzione per la prima volta in questa sede urta contro il consolidato principio affermato da questa Corte secondo cui non sono prospettabili, per la prima volta, in sede di legittimità le questioni non appartenenti al tema del decidere dei precedenti gradi del giudizio di merito, né rilevabili d’ufficio (cfr. Cass. nn. 17041/2013, 19164/2007, 7981/2007), posto che il giudizio di cassazione ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto proposte (cfr. Cass. n. 4087/2012);

5. l’ultimo motivoè fondato;

5.1. occorre premettere che, a fronte della specifica censura relativa all’ erroneità nella indicazione della superficie tassabile, i giudici di appello si sono limitati a rilevare che la stessa appariva infondata in quanto “secondo l’art. 10 co. 3 [OSCURATO:PERSONA] relativamente agli arenili la superficie tassabile è quella risultante dalla concessione demaniale e nel caso di specie risulta essere mq. 552”;

5.2. trattasi di argomentazioni che non tengono conto delle specifiche contestazioni del contribuente il quale aveva precisato di avere dichiarato all’ ente impositore una superficie di mq. 120, con conseguente onere del comune di procedere alle necessarie misurazioni sulla scorta delle previsioni regolamentari;

5.3. invero secondo il richiamato e trascritto (ai fini della c.d. autosufficienza del ricorso) art. 10, comma terzo, del [OSCURATO:PERSONA], la superficie tassabile per quanto riguarda gli arenili “ove inferiore a quella in concessione è quella risultante dalla media delle misurazioni - non inferiori a tre annuali - che l'ente effettuerà in contraddittorio con il contribuente…”, da ciò discendendo che i giudici appello hanno omesso di verificare se, alla stregua delle risultanze processuali stante la contestazione in merito alla superficie tassabile, era onere del Comune provvedere ad effettuare le necessarie misurazioni, onere questo che nella specie non risulta essere era stato assolto;

5.4. la [OSCURATO:PERSONA] non ha, dunque, esaminato in modo conforme a diritto la questione relativa alla osservanza delle previsioni regolamentari, pur in presenza di una espressa contestazione sul punto riprodotta nella parte narrativa della sentenza impugnata;

7. il ricorso va, pertanto, accolto in relazione a tale motivo e la sentenza va cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio; P.Q.M.

Rigetta i primi tre motivi del ricorso ed accoglie il quarto; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21702/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA V. [OSCURATO:PERSONA] 51, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] D'ISCHIA, domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. CAMPANIA n. 3313/2019 depositata il15/04/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la [OSCURATO:PERSONA] della Campania, con la sentenza n. 3313/15/2019 depositata in data 15/04/2019 e non notificata, in riforma della sentenza di primo grado accoglieva l’appello proposto da Comune di Barano d’ Ischia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva impugnato l’avviso di pagamento relativo alla TARI per l’annualità 2017; 1.1. come è dato evincere dalla sentenza impugnata i giudici di appello ritenevano che, contrariamente a quanto affermato dai primi giudici, l’ atto impugnato era da ritenere legittimo in quanto il contribuente, titolare di una licenza di carattere annuale e svolgendo l’ attività di ristorazione a carattere permanente, già fruiva della riduzione del 30%prevista per gli stabilimenti balneari non avendo diritto ad alcuna altra riduzione stante il divieto di cumulo di riduzioni ed agevolazioni ai sensi dell’ art. 26 del Regolamento comunale, che la superficie tassabile relativa all’ arenile nella disponibilità del contribuente era stata correttamente calcolata in mq. 552 tenuto conto delle risultanze della concessione demaniale e che l’imposta era dovuta a prescindere dagli effettivi mesi di utilizzazione dello stabilimento in ragione del carattere annuale della licenza; 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi; 3. il Comune di Barano d’ Ischia resiste con controricorso; 4. il contribuente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ; 5. anche il comune ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo si deduce, exart. 360, primo comma nn. 3 e 4, cod. proc. civ, violazione dell’art. 2909 cod. civ. con riguardo al giudicato esterno formatosi in forza delle sentenze della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli nn. 6469/2015, 15972/2015, 22823/2015, 10087/2017, con cui erano stati annullati identici avvisi; 1.1. con il secondo motivo si lamenta, ex art. 360, pr imo comma, nn. 3, cod. proc. civ, violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 162 l. 296/2006, 7 l. 212/2000, 3 l. 241/1990, 112 cod. proc. civ. e 24 Cost. atteso la [OSCURATO:PERSONA] aveva omesso di esaminare l’eccezione relativa al difetto di motivazione dell'avviso di pagamento impugnato; 1.2. con il terzo motivo si deduce, exart. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ,violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 5 e 6 d.lgs. 507/1993 posto che la Commissione Tributaria di appello avrebbe errato nel non considerare sufficiente la documentazione prodotta dal contribuente al fine di comprovare l’utilizzo del bene limitato ad un periodo dell’anno in ragione delle denunzie di cessazione e riapertura, con conseguente diritto alla riduzione delle somme dovute; 1.3. con il quarto motivo si deduce, ex art. 360, primo comma n. 3, cod. proc. civ, la violazione e falsa applicazione d.lgs. 507/1993 in ragione del rigetto della specifica contestazione di cui al ricorso introduttivo secondo cui la tassa andava correlata all’ effettiva superfice tassabile, precisandosi che avendo il contribuente dichiarato una superficie dell’arenile pari a 190 mq. l’ente impositore avrebbe dovuto procedere alle necessarie misurazioni ai sensi dell’art. 10 comma 3 del Regolamento del comune di Barano d’ Ischia; 2. il primo motivo va disatteso; 2.1. occorre premettere che qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo. Tale efficacia, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovare significative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all'applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente (Sez. U, Sentenza n. 13916 del 16/06/2006, Rv. 589696 -01); 2.2. deve, quindi, osservarsi che le citate sentenze non possono rilevare nell’ ottica prospettata dal ricorrente poiché attengono ad annualità diverse e riguardano elementi mutevoli quali, in particolare, le superfici tassabili connesse all’ utilizzo dell’arenile. Il contribuente, peraltro, si è limitato a rilevare che le altre sentenze avrebbero ad oggetto “elementi pregiudiziali della medesima fattispecie impositiva comuni” senza tuttavia chiarire quali sarebbero tali elementi “pregiudiziali” comuni, dato questo che rende la censura inammissibile per difetto di specificità ed autosufficienza; 3. il secondo motivo, con il quale il ricorrente denuncia violazione di norme di diritto per avere la [OSCURATO:PERSONA] omesso di pronunziarsi sullo specifico motivo avente ad oggetto la carenza di motivazione dell’atto impositivo è privo di fondamento; 3.1. la censura, in primo luogo, appare inammissibile per difetto di specificità ex art. 366 cod. proc. civ. dovendosi dare seguito al condivisibile principio di diritto secondo il quale «in base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall'art. 366 cod. proc. civ., qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo della congruità del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento - il quale non è atto processuale, bensì amministrativo, la cui motivazione, comprensiva dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo giustificano, costituisce imprescindibile requisito di legittimità dell'atto stesso -è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto atto che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi dal giudice di merito, al fine di consentire alla Corte di cassazione di esprimere il suo giudizio sulla suddetta congruità esclusivamente in base al ricorso medesimo» (cfr. Cass.nn. 16147/2017, 2928/2015, 8312/2013); 3.2. tale condizione di ammissibilità non è stata concretizzata dal ricorrente nella sua formulazione non essendo stata affatto riportata, sia pure per estratto, nei punti rilevanti la motivazione dell’atto impositivo impugnato né richiamati gli specifici motivi di censura proposti in primo grado ed in appello su tale questione; 3.3. sotto altro profilo va richiamato l’insegnamentodi questa Corte secondo cui, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell'art. 111, comma secondo, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi, una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta conil suddetto motivo risulti infondata, di modo che la pronuncia da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l'inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (cfr. Cass. nn. 16171/2017, 2313/2010). Orbene nel caso in esame posto che secondo quanto è dato desumere dal contenuto della sentenza impugnata e dagli scritti difensivi l’ avviso di pagamento de quoè stato emanato sulla scorta dei dati indicati dal contribuente ed in possesso dell’ ente impositore il tenore dell’ atto deve ritenersi idoneo a rendere intellegibili i presupposti di fatto e di diritto della pretesa tributaria, posta anche la semplicità del procedimento logico che in questi casi caratterizza la determinazione del tributo in esame, il cui ammontare viene determinato moltiplicando la tariffa, individuata sulla base della categoria, per la superficie tassata (Cass., Sez. 5, 31 luglio 2019, n. 20620; Cass., Sez. 5^, 22 marzo 2021, n. 7952); 4. il terzo motivo, in forza del quale ilricorrente denuncia violazione di norme di diritto (art. 59, commi 4, 5 e 6 d.lvo. 507/1993) per avere la [OSCURATO:PERSONA] omesso di valutare le specifiche allegazioni quanto al diritto del contribuente alla riduzione dell’imposta non coglie nel segno; 4.1. i giudici di appello hanno evidenziato che il contribuente già beneficiava di una riduzione TARSU e non poteva fruirne di altra “stante il divieto di cumulo di riduzione ed agevolazioni ex art. 26 del … regolamento del comune di Barano d’ Ischia”; 4.2. il contribuente non ha censurato tale ratio decidendi ma si è limitato a richiamare la normativa in materia -vale a dire la disciplina delle riduzioni tariffarie già previste per la TARSU dall'art. 59 del d.lgs. n. 507 del 1993, rispettivamente ai commi sesto e quarto normativa, disposizioni sostituite e specificate ai commi 656 e 657 dell'art. 1 della l. n. 147/2013 in materia di riduzioni TARI; 4.3. in ogni caso la mancata utilizzazione della struttura alberghiera in questione per alcuni mesi dell'anno, di per sé, non può corrispondere alla previsione di esenzione dal tributo di cui all’ art. 62, comma 2 d.lgs. n. 507 del 1993; 4.4. la normativa in esame indica come causa di esclusione dell'obbligo del tributo le condizioni di "obiettiva" impossibilità di utilizzo dell'immobile, che -di certo - non possono essere individuate nella mancata utilizzazione dello stesso legata alla volontà o alle esigenze del tutto soggettive dell'utente (Cass. 18316/04, 17524/09), e neppure al mancato utilizzo di fatto del locale o dell'area, non coincidendo -com'è evidente - le prime ed il secondo con l'obiettiva non utilizzabilità dell'immobile, ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 2 (Cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9633 del 13/06/2012; Cass. 22770/09); 4.5. pertanto se la struttura è dotata di licenza annuale – come accertato nelle specie in fatto dai giudici di merito -non è sufficiente la sola denuncia di chiusura invernale senza allegazione e prova della concreta inutilizzabilità della struttura, potendo richiedere la parte contribuente, a tal fine, la licenza stagionale. La tassa è quindi, dovuta ove sussista la obiettiva possibilità di usufruire del servizio a prescindere dalla fruizione essendo il presupposto del tributo costituito dalla occupazione o conduzione di locali a qualsiasi uso adibiti, con i limiti già evidenziati che non ricorrono nella fattispecie (vedi Cass. 22756/2016 e in senso conforme vedi Cass.33426/2018 ); 4.6. il contribuente deduce, ancora, profili di asserita inutilizzabilità del bene per problemi di accessibilità “a causa dell’ invasione del mare” in relazione ai quali, stante il silenzio della sentenza impugnata, deve ritenersi che trattasi di questione nuova non precedentemente prospettata nei precedenti gradi di giudizio e non sottoposta perciò al vaglio del giudice di appello, al che consegue che la sua introduzione per la prima volta in questa sede urta contro il consolidato principio affermato da questa Corte secondo cui non sono prospettabili, per la prima volta, in sede di legittimità le questioni non appartenenti al tema del decidere dei precedenti gradi del giudizio di merito, né rilevabili d’ufficio (cfr. Cass. nn. 17041/2013, 19164/2007, 7981/2007), posto che il giudizio di cassazione ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto proposte (cfr. Cass. n. 4087/2012); 5. l’ultimo motivoè fondato; 5.1. occorre premettere che, a fronte della specifica censura relativa all’ erroneità nella indicazione della superficie tassabile, i giudici di appello si sono limitati a rilevare che la stessa appariva infondata in quanto “secondo l’art. 10 co. 3 [OSCURATO:PERSONA] relativamente agli arenili la superficie tassabile è quella risultante dalla concessione demaniale e nel caso di specie risulta essere mq. 552”; 5.2. trattasi di argomentazioni che non tengono conto delle specifiche contestazioni del contribuente il quale aveva precisato di avere dichiarato all’ ente impositore una superficie di mq. 120, con conseguente onere del comune di procedere alle necessarie misurazioni sulla scorta delle previsioni regolamentari; 5.3. invero secondo il richiamato e trascritto (ai fini della c.d. autosufficienza del ricorso) art. 10, comma terzo, del [OSCURATO:PERSONA], la superficie tassabile per quanto riguarda gli arenili “ove inferiore a quella in concessione è quella risultante dalla media delle misurazioni - non inferiori a tre annuali - che l'ente effettuerà in contraddittorio con il contribuente…”, da ciò discendendo che i giudici appello hanno omesso di verificare se, alla stregua delle risultanze processuali stante la contestazione in merito alla superficie tassabile, era onere del Comune provvedere ad effettuare le necessarie misurazioni, onere questo che nella specie non risulta essere era stato assolto; 5.4. la [OSCURATO:PERSONA] non ha, dunque, esaminato in modo conforme a diritto la questione relativa alla osservanza delle previsioni regolamentari, pur in presenza di una espressa contestazione sul punto riprodotta nella parte narrativa della sentenza impugnata; 7. il ricorso va, pertanto, accolto in relazione a tale motivo e la sentenza va cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio; P.Q.M. Rigetta i primi tre motivi del ricorso ed accoglie il quarto; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del p
Sentenza Cassazione n. 17840/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris