CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 08906/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] i7la concluso chiedendo t udito /1 difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di L'Aquila ha confermato la condanna, emessa, il 14 gennaio 2019, dal Tribunale di Chieti, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui agli artt. 624, 625 n. 2 cod. pen., alla pena di mesi sei di reclusione ed euro quattrocento di multa, con la concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla circostanza aggravante. 2.Avverso l'indicata sentenza il difensore dell'imputato ha proposto tempestivo ricorso, denunciando quattro vizi, di seguito riassunti, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo e secondo motivo si denuncia vizio di motivazione ed inosservanza ed erronea applicazione di legge penale, in relazione agli artt. 624, 625, n. 2, 640 cod. pen. L'agente ha posto in essere la condotta con la cooperazione "artificiosa" della cassiera, non invito domino, in quanto la donna gli avrebbe teso la mano per consegnare la banconota da euro 100,00, poi sottratta; tanto che, con l'appello, era stata chiesta la riqualificazione del fatto come truffa, ma la Corte territoriale nulla avrebbe motivato sul punto. Inoltre, si osserva che la cassiera non si era nemmeno accorta della sottrazione, tanto che non avrebbe inseguito l'agente all'esterno del bar, dal quale, peraltro, l'imputato non si era allontanato fuggendo ma semplicemente abbandonando il locale. Si sottolinea che, secondo la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, la differenza tra furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento e la truffa risiede nella cooperazione artificiosa della vittima che contribuisce, in modo inconsapevole, alla consumazione del reato. Tale artificiosa cooperazione non si verifica e si configura il reato di furto aggravato, solo quando la vittima acconsente all'impossessamento temporaneo di un bene di sua proprietà e l'agente si dà alla fuga approfittando del momentaneo possesso della res. 2.2. Con il terzo e quarto motivo si denuncia vizio di motivazione e inosservanza di norma penale in relazione al trattamento sanzionatorio ed all'art. 133 cod. pen. Il giudice si discosta dal minimo edittale anche a fronte del riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 -bis cod. pen. prevalenti senza motivazione puntuale. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha fatto pervenire a mezzo p.e.c. requisitoria scritta, ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del decreto-legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 44, con la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 3.1. La difesa ha concluso chiedendo, con p.e.c. del 25 ottobre 2021, l'annullamento senza rinvio o in subordine con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile. 1.1 primi due motivi di ricorso sono manifestamente infondati. Quella dell'uso del mezzo fraudolento è circostanza aggravante che sussiste in caso di particolare scaltrezza nell'attività preparatoria, concertata ed attuata mediante un comportamento richiedente la presenza del possessore, idonea ad eluderne la vigilanza ed i mezzi approntati a difesa dei suoi beni (Sez. 4, n. 2340 del 29/11/2017, dep. 2018, D., Rv. 271757). La sussistenza della circostanza aggravante dell'uso del mezzo fraudolento è, invero, caratterizzata da insidiosità, astuzia, scaltrezza, in quanto condotta idonea a sorprendere la contraria volontà del detentore e a vanificare le misure che questi ha apprestato a difesa dei beni di cui ha la disponibilità (Sez. U., n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255974; Sez. 4, n. 8094 del 29/01/2014, Pisani, Rv. 259288; Sez. 7, Ord. n. 8757 del 07/11/2014, dep. 2015, Pisani, Rv. 262669; Sez. 4, n. 13871 del 6 febbraio 2009, Tundo; Sez. 4, n. 24232 del 27 aprile 2006, Giordano, Rv. 234516). 1.1.0rbene si rileva, nella specie che, correttamente, la Corte territoriale valorizza l'attività preparatoria, sottolineando che, dalla visione delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza, era emerso che l'imputato dopo aver parlato e gesticolato con la cassiera, convincendola di ottenere il cambio di banconota, nel corso dell'operazione, approfittando del fatto di averle provocato confusione, le aveva sfilato da mano quella da euro 100,00, già cambiata con banconote di piccolo taglio, allontanandosi dal locale con tutta la refurtiva, pur a fronte del gesto della donna che gli stava porgendo la banconota. Sicché, viene descritta un'attività preparatoria diretta, in presenza della vittima, ad eluderne la vigilanza. 1.2.Corretta, comunque, risulta la qualificazione del fatto adottata con il provvedimento impugnato. Si osserva, infatti, che nel caso al vaglio, secondo la ricostruzione non manifestamente illogica dei giudici di appello, tra l'atto dispositivo della persona offesa e il risultato dell'impossessamento, si è inserita l'azione dell'imputato, unilaterale, consistita nello sfilare la banconota da mano alla cassiera, per poi allontanarsi dal locale, così compiendo un'azione decisiva, usurpando il dominio sulla res. 1.2.1.E' noto il costante indirizzo di questa Corte (Sez. 4, n. 5435 del 9/11/2018, dep. 2019, Morabito, Rv. 275019; Sez. 4, n. 14609 del 22/02/2017, Piramide, Rv. 269537 e massime conformi : Rv. 273881; n. Rv. 269640; Rv. 269537) secondo il quale, in tema di reati contro il patrimonio, è configurabile il delitto di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento allorquando lo spossessamento si verifichi invito domino, mentre ricorre la truffa nel caso in cui il trasferimento del possesso della res si realizza con il consenso, seppure viziato dagli altrui artifici o raggiri, della vittima. Nella fenomenologia dei reati diverse sono state le opzioni ermeneutiche di volta in volta adottate. Così, è stato affermato (Sez. 5, Sez. 5, n. 6412 del 28/10/2014, dep. 2015, Labellarte, Rv. 262725; Sez. 5, n. 18655 del 24/02/2017, Suffer, Rv. 269640) in relazione all'integrazione degli artifici e raggiri della truffa, che il delitto di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento è caratterizzato dalla condotta di chi, simulando la qualità di incaricato di pubblico servizio, adduca esigenze di inesistenti verifiche o controlli per ottenere la consegna di beni da parte della persona offesa, al fine di impadronirsene, in quanto tale consegna non è sintomo della sua. volontà di spossessarsene definitivamente, consentendo ad una definitiva uscita del bene dalla propria sfera patrimoniale, in virtù di un atto di disposizione, pur viziato dagli altrui artifizi e o raggiri. Si è ritenuto, poi, (Sez. 5, n. 32687 del 30/01/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273498) con riferimento allo scambio di valuta, che integra il delitto di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento e non quello di truffa, la condotta di colui che, dopo aver consegnato alla vittima denaro genuino, costituente il cambio in euro di una somma in valuta estera, la privi, con uno stratagemma repentino e fraudolento, di detto denaro, sostituendolo con banconote false. Si è affermata, inoltre, la sussistenza del delitto di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento e non della truffa quando il soggetto agente, dopo essersi fatto consegnare una somma di denaro al fine di effettuarne il cambio con banconote di diverso taglio, se ne impossessi dandosi repentinamente alla fuga (Sez. 2, n. 47416 del 26/09/2013, Capogreco, Rv.257491). 1.2.2.Va, in ogni caso, rilevato con carattere dirimente che, secondo questa Corte di legittimità, la differenza tra il delitto di furto aggravato dal mezzo fraudolento e quello di truffa si individua nella fase risolutiva del processo causale, che qualifica il carattere dell'offesa. Cosicché, integra l'ipotesi di furto e non di truffa, la realizzazione da parte dell'autore di attività preparatorie finalizzate ad operare il trasferimento a sé del bene col ricorso a mezzi fraudolenti nei confronti della vittima, quando tra l'atto dispositivo di questa ed il risultato dell'impossessamento si inserisca la sottrazione, cioè un'azione del predetto con carattere di usurpazione unilaterale, come avvenuto nel caso al vaglio, secondo la ricostruzione dei giudici di merito (Sez. 5, n. 36864 del 23/10/2020, Fuzio, Rv. 280323; Sez. 2, n. 29567 del 27/3/2019, Bevilacqua, Rv. 276113). 1.3. Il terzo e quarto motivo sono inammissibili. Il trattamento sanzionatorio, nella specie, risulta supportato da sufficiente e non manifestamente illogica motivazione, peraltro essendo intervenuta per la pena irrogata che non si discosta significativamente dal minimo edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153; Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278, quest'ultima nel senso che la determinazione della misura della pena, tra il minimo e il massimo edittale, rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell'art.133 cod. pen. Anzi, non è neppure necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta contenuta in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale). 2. All'inammissibilità del ricorso, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativannente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 5/11/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]