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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 settembre 1989

Cassazione n. 27836/2026

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IO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/09/1989 avverso la sentenza del 22/10/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che, l'unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 648 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione, è reiterativo ed aspecifico poiché non si confronta criticamente con le argomentazioni, esenti da vizi logici e giuridici, della Corte territoriale, la quale ha fondato la responsabilità dell'imputato in considerazione del fatto che lo stesso non è riuscito a fornire una giustificazione plausibile in ordine alla provenienza dei beni di provenienza furtiva rinvenuti nella sua disponibilità (si veda, in proposito, pagg. da 4 a 6 della sentenza impugnata), così aderendo al consolidato orientamento della Corte di Cassazione, per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente accetta consapevolmente il rischio che la cosa acquistata o ricevuta sia di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza (cfr. Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e c P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/09/1989 avverso la sentenza del 22/10/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che, l'unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 648 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione, è reiterativo ed aspecifico poiché non si confronta criticamente con le argomentazioni, esenti da vizi logici e giuridici, della Corte territoriale, la quale ha fondato la responsabilità dell'imputato in considerazione del fatto che lo stesso non è riuscito a fornire una giustificazione plausibile in ordine alla provenienza dei beni di provenienza furtiva rinvenuti nella sua disponibilità (si veda, in proposito, pagg. da 4 a 6 della sentenza impugnata), così aderendo al consolidato orientamento della Corte di Cassazione, per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede. Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente accetta consapevolmente il rischio che la cosa acquistata o ricevuta sia di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza (cfr. Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e c P.Q.M