Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 31 marzo 2026

Cassazione n. 07886/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ORDINANZAnella causa iscritta al n. 06703 del ruolo generale degli affari contenziosidell'anno 2024, avente ad oggetto: servitùMessina [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giustaprocura in atti-ricorrenti-Corsello, giusta procura in atti-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo depositata il17/01/2024;udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio del 25 marzo2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] ha promosso azione davanti al Tribunale di TerminiImerese - Sezione distaccata di Cefalù - per chiedere la costituzione deldiritto di servitù di passaggio coattivo ex art.1051 c.c. a carico del fondoaltrui, per essere il proprio intercluso.Numero registro generale 6703/2024Numero sezionale 753/2026Numero di raccolta generale 7886/2026Data pubblicazione 31/03/2026Si sono costituiti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proprietari delfondo affermato servente, contestando la domanda.Il Tribunale ha rigettato la domanda, con il gravame delle spese e concondanna ex art. 96 c.p.c.L’attore ha proposto appello che è stato solo parzialmente accolto allasua condanna per lite temeraria.Avverso questa decisione l’attore propone ricorso per cassazione sullabase di tre motivi.I convenuti hanno depositato controricorso per chiedere il rigetto delricorso per la cassazione della sentenza.Il ricorrente ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui alsecondo comma dell’art. 380 bis1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo di ricorso si deduce in relazione all’art. 360 n. 3c.p.c. violazione e/o falsa applicazione dell’art.1051 c.c.Il ricorrente sostiene che la corte d’appello ha violato la disposizioneche regola il passaggio coattivo in favore del fondo intercluso per: - avereritenuto che il fondo, caratterizzato al suo interno da un forte dislivello,che non rendeva raggiungibile la sua parte alta dalla strada pubblica, nonfosse realmente intercluso in quanto il proprietario poteva realizzare degliinterventi per superare la pendenza, senza valutare se questi fossero inconcreto fattibili e se costituissero per il proprietario “eccessivo dispendioo disagio”; - avere escluso che la servitù richiesta fosse volta allacoltivazione del fondo senza contestualmente valutare se potesse esserevolta al “conveniente uso del fondo”; - avere ritenuto rilevante il criteriodella via più breve e del minor danno allorché l’individuazione del percorsoera competenza esclusiva del giudice; - avere applicato l’art.1052 c.c. cheNumero registro generale 6703/2024Numero sezionale 753/2026Numero di raccolta generale 7886/2026Data pubblicazione 31/03/2026Il motivo, per il vero di natura plurima, è insieme inammissibile einfondato.E’ inammissibile perché il ricorrente chiede, sotto differenti profili, unadiversa valutazione del merito della controversia; in particolare, allorchédeduce l’errore della corte d’appello nell’avere escluso l’interclusione invirtù delle opere, descritte dal c.t.u., che il proprietario avrebbe potutoeseguire all’interno del suo terreno, il motivo di ricorso si traduce nelchiedere alla corte di legittimità di riesaminare direttamente gli elementiprobatori portati al processo e, tra questi, la consulenza tecnica d’ufficio,per trarne poi un diverso giudizio sul fatto dell’interclusione e dellaeffettiva superabilità del dislivello interno senza eccessivo dispendio edisagio.Non è quindi sollevata questione di falsa applicazione dell’art. 1051c.c., ma si critica direttamente la valutazione delle risultanze della c.t.u.quanto alla ricognizione dei luoghi e alla descrizione delle condizione dilibera accessibilità dalla strada pubblica, limitandosi il ricorrente aproporre la sua diversa lettura e valutazione dei dati accertati (peraltro, afronte di una sentenza che motiva sulla rilevata esistenza di accesso alfondo dalla strada pubblica e sulla superabilità del dislivello interno alfondo con descrizione dei lavori che il Messina può realizzare all’internodella sua proprietà).Del pari, allorché si deduce la violazione/falsa applicazionedell’art.1051 c.c. perché la Corte d’appello avrebbe erroneamente esclusol’utilità della servitù rispetto al conveniente uso del fondo, il motivo èdirettamente volto alla rivalutazione del merito e, peraltro, si palesa anchegenerico, giacché non si confronta con la motivazione della corte d’appello(che argomenta sullo stato di abbandono in cui versa il fondo e sullamancanza di prove del legame fra la servitù invocata e lo sfruttamento delfondo, sui quali v.

Sez. 6 - 2, n. 19388 del 30/09/2015).Numero registro generale 6703/2024Numero sezionale 753/2026Numero di raccolta generale 7886/2026Data pubblicazione 31/03/2026Il motivo è poi infondato quanto alla censura per cui la Corte di meritoavrebbe erroneamente interpretato l’art.1051 c.c., ritenendo chel’esistenza di altri meno gravosi percorsi su fondi di terzi non evocati ingiudizio determinasse l’assenza del requisito della “via più breve e delminore danno”: è consolidato orientamento di questa Corte che per lacostituzione della servitù di passaggio in favore di un del fondo intercluso,il proprietario di quest'ultimo è tenuto soltanto a provare lo stato diinterclusione, spettando poi al giudice di merito il compito di accertare edeterminare in concreto il luogo di esercizio della servitù, contemperandoil criterio della maggiore brevità di accesso alla pubblica via con quello delminor aggravio per il fondo servente, con una valutazione che - ove lasoluzione più conveniente riguardi il proprietario di un fondo non parte incausa - non presuppone la necessaria integrazione del contraddittorio neiconfronti del medesimo, nel qual caso il giudice deve limitarsi a rigettarela domanda, salvo il diritto dell’attore di promuovere altro giudizio neiconfronti del proprietario del fondo risultato interessato dal passaggio piùconveniente (cfr. Sez. 2 , n. 25130 del 23/08/2023 ).Quanto alla censura per cui la Corte d’appello avrebbe fatto erroneaapplicazione dell’art.1052 c.c. mentre nel caso di specie si discuteva solodi fondo intercluso, essa è infondata perché si basa su una fallace letturadella motivazione della sentenza gravata: la corte d’appello si limita asottolineare il requisito dell’indispensabilità del transito per le esigenze dicoltivazione del fondo (o dell’agricoltura) tanto nell’art. 1051 c.c. quantonell’art. 1052 c.c.2.

Il secondo motivo è a sua volta duplice.Si deduce in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. la violazione dell’art.132c.p.c. per essere la motivazione della Corte di merito inesistente oapparente in quanto “manca completamente l’esplicitazione delragionamento che ha condotto il giudice di secondo grado a riteneredecisive le circostanze…(omissis)….ovvero la possibilità di creare unNumero registro generale 6703/2024Numero sezionale 753/2026Numero di raccolta generale 7886/2026Data pubblicazione 31/03/2026collegamento interno al fondo Messina con lavori da realizzare in loco, lostato di abbandono del terreno e la possibilità di costituire la servitù sufondo di terzi”.Quindi, è dedotta anche la violazione dell’art.112 c.p.c. perché la Corted’appello sarebbe andata ultra petita per avere recepito in sentenza leconclusioni del c.t.u. sulla possibilità di costituire la servitù di passaggiosui fondi limitrofi di soggetti non coinvolti in giudizio.Entrambi i motivi sono infondati.In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.,disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n.134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplicedifetto di sufficienza della motivazione, ma, non essendo sottratti iprovvedimenti giudiziari all'obbligo di motivazione ex art. 111, sestocomma, Cost. e, nel processo civile, all'art. 132, secondo comma, n. 4,c.p.c., tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmentemancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidoneaad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione(per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile)e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede dilegittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4 (cfr. Sez. 6 -3, n. 22598 del 25/09/2018).Ciò posto, è evidente per quanto già esposto sinora che la motivazione suitemi indicati dal ricorrente è ben presente, nient’affatto apparente e benoltre il cd. minimo costituzionale (cfr. Sez. 1, n. 7090 del 03/03/2022).Il ricorrente, poi, individua l’ultrapetizione nel fatto che la Corted’appello ha argomentato la decisione di rigetto dell’appello anchesull’accertata possibilità di creare il passaggio per altra via più breve emeno dannosa su fondo di un terzo proprietario circostante, ma ciò nonequivale affatto al pronunciarsi su una diversa domanda non svolta, comeNumero registro generale 6703/2024Numero sezionale 753/2026Numero di raccolta generale 7886/2026Data pubblicazione 31/03/2026pare sostenere il ricorrente, bensì la Corte di merito ha solo motivatosull’ulteriore assenza di un presupposto di cui all’art.1051, comma 2, c.c.3.

Con il terzo motivo di ricorso si denuncia violazione ex art.360 n.3c.p.c. dell’art.4 del D.M. n. 55 del 2014 per avere la Corte d’appelloerroneamente respinto il motivo d’appello sulla liquidazione del Tribunaledi compensi separati per la difesa di ciascuno dei due convenuti, sebbeneessi fossero difesi da unico avvocato e avessero identica posizione.Il motivo è inammissibile.La censura, pur facendo questione di erronea applicazione dell’art. 4,comma 2, d.m. n. 55 del 2014 quanto al criterio di liquidazione daadottarsi allorché l’unico avvocato difenda più parti con la stessa posizioneprocessuale, è in realtà diretta a chiedere alla Corte di legittimità unarinnovata verifica del fatto, accertato dai giudici d’appello, circa l’esserecostituite le parti con due difensori.

Si tratta, però, di indagine di fattoche, in quanto tale, spetta al giudice del merito.In definitiva, il ricorso deve essere respinto, con condanna alle spesedi lite come liquidate in dispositivo.Ai sensi dell'art. 13 co. 1-quater d.p.r. n. 115 del 2002 va dato atto delsussistere dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo pari alcontributo unificato dovuto per il ricorso a norma del co. 1-bis dell'art. 13cit.

P.Q.Mla corte rigetta il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] alla refusione infavore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido, delle spese di litedel primo grado che liquida in € 200,00 per esborsi e € 3.500,00 percompensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, se e come per legge,con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.Ai sensi dell'art. 13 co. 1-quater d.p.r. n. 115 del 2002 dà atto delsussistere dei presupposti per il versamento a carico del ricorrente[OSCURATO:PERSONA] registro generale 6703/2024Numero sezionale 753/2026Numero di raccolta generale 7886/2026Data pubblicazione 31/03/2026dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso anorma del co. 1-bis dell'art. 13 cit.Il PresidenteMauro Mocci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAnella causa iscritta al n. 06703 del ruolo generale degli affari contenziosidell'anno 2024, avente ad oggetto: servitùMessina [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giustaprocura in atti-ricorrenti-Corsello, giusta procura in atti-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo depositata il17/01/2024;udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio del 25 marzo2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] ha promosso azione davanti al Tribunale di TerminiImerese - Sezione distaccata di Cefalù - per chiedere la costituzione deldiritto di servitù di passaggio coattivo ex art.1051 c.c. a carico del fondoaltrui, per essere il proprio intercluso.Numero registro generale 6703/2024Numero sezionale 753/2026Numero di raccolta generale 7886/2026Data pubblicazione 31/03/2026Si sono costituiti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proprietari delfondo affermato servente, contestando la domanda.Il Tribunale ha rigettato la domanda, con il gravame delle spese e concondanna ex art. 96 c.p.c.L’attore ha proposto appello che è stato solo parzialmente accolto allasua condanna per lite temeraria.Avverso questa decisione l’attore propone ricorso per cassazione sullabase di tre motivi.I convenuti hanno depositato controricorso per chiedere il rigetto delricorso per la cassazione della sentenza.Il ricorrente ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui alsecondo comma dell’art. 380 bis1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo di ricorso si deduce in relazione all’art. 360 n. 3c.p.c. violazione e/o falsa applicazione dell’art.1051 c.c.Il ricorrente sostiene che la corte d’appello ha violato la disposizioneche regola il passaggio coattivo in favore del fondo intercluso per: - avereritenuto che il fondo, caratterizzato al suo interno da un forte dislivello,che non rendeva raggiungibile la sua parte alta dalla strada pubblica, nonfosse realmente intercluso in quanto il proprietario poteva realizzare degliinterventi per superare la pendenza, senza valutare se questi fossero inconcreto fattibili e se costituissero per il proprietario “eccessivo dispendioo disagio”; - avere escluso che la servitù richiesta fosse volta allacoltivazione del fondo senza contestualmente valutare se potesse esserevolta al “conveniente uso del fondo”; - avere ritenuto rilevante il criteriodella via più breve e del minor danno allorché l’individuazione del percorsoera competenza esclusiva del giudice; - avere applicato l’art.1052 c.c. cheNumero registro generale 6703/2024Numero sezionale 753/2026Numero di raccolta generale 7886/2026Data pubblicazione 31/03/2026Il motivo, per il vero di natura plurima, è insieme inammissibile einfondato.E’ inammissibile perché il ricorrente chiede, sotto differenti profili, unadiversa valutazione del merito della controversia; in particolare, allorchédeduce l’errore della corte d’appello nell’avere escluso l’interclusione invirtù delle opere, descritte dal c.t.u., che il proprietario avrebbe potutoeseguire all’interno del suo terreno, il motivo di ricorso si traduce nelchiedere alla corte di legittimità di riesaminare direttamente gli elementiprobatori portati al processo e, tra questi, la consulenza tecnica d’ufficio,per trarne poi un diverso giudizio sul fatto dell’interclusione e dellaeffettiva superabilità del dislivello interno senza eccessivo dispendio edisagio.Non è quindi sollevata questione di falsa applicazione dell’art. 1051c.c., ma si critica direttamente la valutazione delle risultanze della c.t.u.quanto alla ricognizione dei luoghi e alla descrizione delle condizione dilibera accessibilità dalla strada pubblica, limitandosi il ricorrente aproporre la sua diversa lettura e valutazione dei dati accertati (peraltro, afronte di una sentenza che motiva sulla rilevata esistenza di accesso alfondo dalla strada pubblica e sulla superabilità del dislivello interno alfondo con descrizione dei lavori che il Messina può realizzare all’internodella sua proprietà).Del pari, allorché si deduce la violazione/falsa applicazionedell’art.1051 c.c. perché la Corte d’appello avrebbe erroneamente esclusol’utilità della servitù rispetto al conveniente uso del fondo, il motivo èdirettamente volto alla rivalutazione del merito e, peraltro, si palesa anchegenerico, giacché non si confronta con la motivazione della corte d’appello(che argomenta sullo stato di abbandono in cui versa il fondo e sullamancanza di prove del legame fra la servitù invocata e lo sfruttamento delfondo, sui quali v. Sez. 6 - 2, n. 19388 del 30/09/2015).Numero registro generale 6703/2024Numero sezionale 753/2026Numero di raccolta generale 7886/2026Data pubblicazione 31/03/2026Il motivo è poi infondato quanto alla censura per cui la Corte di meritoavrebbe erroneamente interpretato l’art.1051 c.c., ritenendo chel’esistenza di altri meno gravosi percorsi su fondi di terzi non evocati ingiudizio determinasse l’assenza del requisito della “via più breve e delminore danno”: è consolidato orientamento di questa Corte che per lacostituzione della servitù di passaggio in favore di un del fondo intercluso,il proprietario di quest'ultimo è tenuto soltanto a provare lo stato diinterclusione, spettando poi al giudice di merito il compito di accertare edeterminare in concreto il luogo di esercizio della servitù, contemperandoil criterio della maggiore brevità di accesso alla pubblica via con quello delminor aggravio per il fondo servente, con una valutazione che - ove lasoluzione più conveniente riguardi il proprietario di un fondo non parte incausa - non presuppone la necessaria integrazione del contraddittorio neiconfronti del medesimo, nel qual caso il giudice deve limitarsi a rigettarela domanda, salvo il diritto dell’attore di promuovere altro giudizio neiconfronti del proprietario del fondo risultato interessato dal passaggio piùconveniente (cfr. Sez. 2 , n. 25130 del 23/08/2023 ).Quanto alla censura per cui la Corte d’appello avrebbe fatto erroneaapplicazione dell’art.1052 c.c. mentre nel caso di specie si discuteva solodi fondo intercluso, essa è infondata perché si basa su una fallace letturadella motivazione della sentenza gravata: la corte d’appello si limita asottolineare il requisito dell’indispensabilità del transito per le esigenze dicoltivazione del fondo (o dell’agricoltura) tanto nell’art. 1051 c.c. quantonell’art. 1052 c.c.2. Il secondo motivo è a sua volta duplice.Si deduce in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. la violazione dell’art.132c.p.c. per essere la motivazione della Corte di merito inesistente oapparente in quanto “manca completamente l’esplicitazione delragionamento che ha condotto il giudice di secondo grado a riteneredecisive le circostanze…(omissis)….ovvero la possibilità di creare unNumero registro generale 6703/2024Numero sezionale 753/2026Numero di raccolta generale 7886/2026Data pubblicazione 31/03/2026collegamento interno al fondo Messina con lavori da realizzare in loco, lostato di abbandono del terreno e la possibilità di costituire la servitù sufondo di terzi”.Quindi, è dedotta anche la violazione dell’art.112 c.p.c. perché la Corted’appello sarebbe andata ultra petita per avere recepito in sentenza leconclusioni del c.t.u. sulla possibilità di costituire la servitù di passaggiosui fondi limitrofi di soggetti non coinvolti in giudizio.Entrambi i motivi sono infondati.In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.,disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n.134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplicedifetto di sufficienza della motivazione, ma, non essendo sottratti iprovvedimenti giudiziari all'obbligo di motivazione ex art. 111, sestocomma, Cost. e, nel processo civile, all'art. 132, secondo comma, n. 4,c.p.c., tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmentemancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidoneaad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione(per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile)e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede dilegittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4 (cfr. Sez. 6 -3, n. 22598 del 25/09/2018).Ciò posto, è evidente per quanto già esposto sinora che la motivazione suitemi indicati dal ricorrente è ben presente, nient’affatto apparente e benoltre il cd. minimo costituzionale (cfr. Sez. 1, n. 7090 del 03/03/2022).Il ricorrente, poi, individua l’ultrapetizione nel fatto che la Corted’appello ha argomentato la decisione di rigetto dell’appello anchesull’accertata possibilità di creare il passaggio per altra via più breve emeno dannosa su fondo di un terzo proprietario circostante, ma ciò nonequivale affatto al pronunciarsi su una diversa domanda non svolta, comeNumero registro generale 6703/2024Numero sezionale 753/2026Numero di raccolta generale 7886/2026Data pubblicazione 31/03/2026pare sostenere il ricorrente, bensì la Corte di merito ha solo motivatosull’ulteriore assenza di un presupposto di cui all’art.1051, comma 2, c.c.3. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia violazione ex art.360 n.3c.p.c. dell’art.4 del D.M. n. 55 del 2014 per avere la Corte d’appelloerroneamente respinto il motivo d’appello sulla liquidazione del Tribunaledi compensi separati per la difesa di ciascuno dei due convenuti, sebbeneessi fossero difesi da unico avvocato e avessero identica posizione.Il motivo è inammissibile.La censura, pur facendo questione di erronea applicazione dell’art. 4,comma 2, d.m. n. 55 del 2014 quanto al criterio di liquidazione daadottarsi allorché l’unico avvocato difenda più parti con la stessa posizioneprocessuale, è in realtà diretta a chiedere alla Corte di legittimità unarinnovata verifica del fatto, accertato dai giudici d’appello, circa l’esserecostituite le parti con due difensori. Si tratta, però, di indagine di fattoche, in quanto tale, spetta al giudice del merito.In definitiva, il ricorso deve essere respinto, con condanna alle spesedi lite come liquidate in dispositivo.Ai sensi dell'art. 13 co. 1-quater d.p.r. n. 115 del 2002 va dato atto delsussistere dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo pari alcontributo unificato dovuto per il ricorso a norma del co. 1-bis dell'art. 13cit. P.Q.Mla corte rigetta il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] alla refusione infavore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido, delle spese di litedel primo grado che liquida in € 200,00 per esborsi e € 3.500,00 percompensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, se e come per legge,con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.Ai sensi dell'art. 13 co. 1-quater d.p.r. n. 115 del 2002 dà atto delsussistere dei presupposti per il versamento a carico del ricorrente[OSCURATO:PERSONA] registro generale 6703/2024Numero sezionale 753/2026Numero di raccolta generale 7886/2026Data pubblicazione 31/03/2026dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso anorma del co. 1-bis dell'art. 13 cit.Il PresidenteMauro Mocci
Sentenza Cassazione n. 07886/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris