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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 gennaio 2025

Cassazione n. 10941/2025

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 14856/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] rappresentata da sé medesima, con domicilio digitale presso l’indirizzo pec; –ricorrente – contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore domiciliato, ex lege, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, Via dei Portoghesi, 12; –controricorrente – avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Padova, depositata il 18/01/2023 nel giudizio n. 5717/2022 RG; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Osserva

1. L’avv. [OSCURATO:PERSONA], avendo svolto attività di difensore d’ufficio, esperito vano tentativo di riscuotere il proprio onorario nei confronti dell’assistito, chiese al competente Tribunale la liquidazione delle competenze di spettanza.

La professionista, insoddisfatta della liquidazione, propose opposizione, che il Presidente del Tribunale di Padova rigettò.

2. Avverso quest’ultima decisione l’avv. [OSCURATO:PERSONA] avanza ricorso per cassazione sulla base tre motivi.

Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso.

3. Con il primo motivo la ricorrente lamenta non essere stato liquidato compenso per la difesa dell’indagato in sede di convalida dell’arresto, in violazione dell’art. 12, co. 3, d.m. n. 55/2014 e allegata tab. 15 e, in particolare, evidenzia che la predetta convalida ebbe a costituire attività, non solo autonoma, ma anche del tutto separata dal successivo processo per direttissima, tenutosi quasi un mese dopo.

4. Con il secondo motivo denuncia difetto assoluto di motivazione, per non avere il Giudice dell’opposizione comprensibilmente spiegato le ragioni del rigetto.

5. Con il terzo motivo si duole della mancata liquidazione delle spese vive documentate, ammontanti a € 2,94.

6. Il secondo motivo è fondato e l’accoglimento di esso assorbe l’esame degli altri.

Questa la motivazione posta a giustificazione del provvedimento impugnato: Ritenuto che l’importo liquidato dal Tribunale in relazione all’attività difensiva svolta appare equo e conforme ai criteri condivisi dalla sezione dibattimentale per la liquidazione dell’attività difensiva svolta nella direttissima (…) .

È del tutto evidente che, al di là dell’intollerabile stringatezza, l’asserto in alcun modo può sussumersi nel “genus” di motivazione, della quale non presenta alcuna delle necessarie qualità.

La giustificazione motivazionale è di esclusivo dominio del giudice del merito, con la sola eccezione del caso in cui essa debba giudicarsi meramente apparente; apparenza che ricorre, come di recente ha ribadito questa Corte, allorquando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (per tutte, v.S.U. n. 2767/2023).

A tale ipotesi deve aggiungersi il caso in cui la motivazione non risulti dotata dell’ineludibile attitudine a rendere palese (sia pure in via mediata o indiretta) la sua riferibilità al caso concreto preso in esame, di talché appaia di mero stile, o, se si vuole, standard; cioè un modello argomentativo apriori, che prescinda dall’effettivo e specifico sindacato sul fatto.

Siccome ha già avuto modo questa Corte di più volte chiarire, la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è pertanto, denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; anomalia che si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (S.U., n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629830; S.U. n. 8054, 7/4/2014, Rv. 629833; Sez. 6-2, n. 21257, 8/10/2014, Rv. 632914).

Alla luce dei richiamati principi l’impugnato provvedimento deve essere dichiarato nullo, poiché sorretto da un costrutto motivazionale di pura ed evidente apparenza, attraverso il quale il giudice si è illegittimamente sottratto al dovere di spiegare le ragioni della propria decisione, la quale s’impone e giustifica proprio attraverso la piena visibilità del percorso argomentativo, che non può ridursi al nudo atto di libera, anzi arbitraria, manifestazione del volere, avendo il giudice il dovere di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, non essendo bastevole una sommaria evocazione priva di un'approfondita disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (in tal senso, da ultimo, Cass. nn. 9105/2017, 20921/2019, 13248/2020).

In definitiva, resta insondabile il percorso argomentativo seguito dal giudice e cripticamente apodittica la decisione con la quale è stata rigettata l’opposizione.

Di talché si versa nell’ipotesi del modello di decisione apriori, nel quale assume rilievo l’atto del puro volere del giudice (rigetto del reclamo), privo del costrutto giustificativo, in totale difformità del modello imposto dall’art. 111 Cost.

Ciò posto, l’impugnata ordinanza deve essere cassata con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M accoglie il secondo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Padova, in persona di altro magistrato, anc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 14856/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] rappresentata da sé medesima, con domicilio digitale presso l’indirizzo pec; –ricorrente – contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore domiciliato, ex lege, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, Via dei Portoghesi, 12; –controricorrente – avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Padova, depositata il 18/01/2023 nel giudizio n. 5717/2022 RG; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Osserva 1. L’avv. [OSCURATO:PERSONA], avendo svolto attività di difensore d’ufficio, esperito vano tentativo di riscuotere il proprio onorario nei confronti dell’assistito, chiese al competente Tribunale la liquidazione delle competenze di spettanza. La professionista, insoddisfatta della liquidazione, propose opposizione, che il Presidente del Tribunale di Padova rigettò. 2. Avverso quest’ultima decisione l’avv. [OSCURATO:PERSONA] avanza ricorso per cassazione sulla base tre motivi. Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso. 3. Con il primo motivo la ricorrente lamenta non essere stato liquidato compenso per la difesa dell’indagato in sede di convalida dell’arresto, in violazione dell’art. 12, co. 3, d.m. n. 55/2014 e allegata tab. 15 e, in particolare, evidenzia che la predetta convalida ebbe a costituire attività, non solo autonoma, ma anche del tutto separata dal successivo processo per direttissima, tenutosi quasi un mese dopo. 4. Con il secondo motivo denuncia difetto assoluto di motivazione, per non avere il Giudice dell’opposizione comprensibilmente spiegato le ragioni del rigetto. 5. Con il terzo motivo si duole della mancata liquidazione delle spese vive documentate, ammontanti a € 2,94. 6. Il secondo motivo è fondato e l’accoglimento di esso assorbe l’esame degli altri. Questa la motivazione posta a giustificazione del provvedimento impugnato: Ritenuto che l’importo liquidato dal Tribunale in relazione all’attività difensiva svolta appare equo e conforme ai criteri condivisi dalla sezione dibattimentale per la liquidazione dell’attività difensiva svolta nella direttissima (…) . È del tutto evidente che, al di là dell’intollerabile stringatezza, l’asserto in alcun modo può sussumersi nel “genus” di motivazione, della quale non presenta alcuna delle necessarie qualità. La giustificazione motivazionale è di esclusivo dominio del giudice del merito, con la sola eccezione del caso in cui essa debba giudicarsi meramente apparente; apparenza che ricorre, come di recente ha ribadito questa Corte, allorquando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (per tutte, v.S.U. n. 2767/2023). A tale ipotesi deve aggiungersi il caso in cui la motivazione non risulti dotata dell’ineludibile attitudine a rendere palese (sia pure in via mediata o indiretta) la sua riferibilità al caso concreto preso in esame, di talché appaia di mero stile, o, se si vuole, standard; cioè un modello argomentativo apriori, che prescinda dall’effettivo e specifico sindacato sul fatto. Siccome ha già avuto modo questa Corte di più volte chiarire, la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è pertanto, denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; anomalia che si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (S.U., n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629830; S.U. n. 8054, 7/4/2014, Rv. 629833; Sez. 6-2, n. 21257, 8/10/2014, Rv. 632914). Alla luce dei richiamati principi l’impugnato provvedimento deve essere dichiarato nullo, poiché sorretto da un costrutto motivazionale di pura ed evidente apparenza, attraverso il quale il giudice si è illegittimamente sottratto al dovere di spiegare le ragioni della propria decisione, la quale s’impone e giustifica proprio attraverso la piena visibilità del percorso argomentativo, che non può ridursi al nudo atto di libera, anzi arbitraria, manifestazione del volere, avendo il giudice il dovere di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, non essendo bastevole una sommaria evocazione priva di un'approfondita disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (in tal senso, da ultimo, Cass. nn. 9105/2017, 20921/2019, 13248/2020). In definitiva, resta insondabile il percorso argomentativo seguito dal giudice e cripticamente apodittica la decisione con la quale è stata rigettata l’opposizione. Di talché si versa nell’ipotesi del modello di decisione apriori, nel quale assume rilievo l’atto del puro volere del giudice (rigetto del reclamo), privo del costrutto giustificativo, in totale difformità del modello imposto dall’art. 111 Cost. Ciò posto, l’impugnata ordinanza deve essere cassata con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio regolerà anche le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M accoglie il secondo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Padova, in persona di altro magistrato, anc
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