CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 settembre 2025
Cassazione n. 32841/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Acerra il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 5/12/2024 emessa dal Tribunale di Napoli visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente impugnata per saltum la sentenza con la quale il Tribunale di Napoli lo ha condannato in relazione al reato di cui all'art. 391-ter cod. pen.. 2. Con l'unico motivo di ricorso si deduce la violazione di legge in ordine /2----- 7, all'omessa motivazione della sentenza di condanna, nella quale il giudice di primo grado si è limitato a riassumere lo svolgimento del processo, per poi affermare la sussistenza del reato, senza indicare alcun elemento a supporto di tale conclusione. 3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. La motivazione resa dal giudice di primo grado si articola in una analitica, quanto superflua, descrizione di elementi processuali non strettamente necessari, per poi esaminare nel merito l'accusa affidandosi alla seguente locuzione «dallo stato degli atti id est ovvero sulla base degli atti e dei dirimenti elementi contenuti nel fascicolo del P. M. è emersa evidente la sussistenza del reato di cui al DC ascritto all'imputato e considerato che tale reato così circostanziato diviene, come giusto che sia, punibile con la reclusione», per poi procedere alla quantificazione della pena. Pur considerando che il giudizio si è svolto nelle forme del rito abbreviato, la motivazione sopra richiamata è del tutto apparente, risolvendosi nella mera affermazione della sussistenza di elementi per addivenire alla condanna, senza che questi siano stati minimamente descritti e analizzati. Premessa la nullità della sentenza, deve ribadirsi che la mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art.604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante, senza che ciò comporti la privazione per l'imputato di un grado del giudizio (Sez.6, n. 1270 del 20/11/2024, dep. 2025, Diana, Rv. 287505). Ne consegue che l'annullamento della sentenza impugnata non comporta la regressione del giudizio in primo grado, dovendosi disporre il rinvio dinanzi alla Corte di appello competente (Sez.5, n. 1076 del 21/10/2022, dep. 2023, Rv. 283894). PQM Annulla la sentenza impugnata e rinvia per il giudizio di appello alla Corte di appello di Napoli. Così deciso 1'11 settembre 2025 Il Consigliere este