CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 giugno 2023
Cassazione n. 22960/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22403/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G. ANTONELLI 49, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 60/2020 depositata il08/01/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/06/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 1. con atto di citazione notificato in data 16 novembre 2011 la società [OSCURATO:SOCIETA]., titolare di concessioni per esposizioni pubblicitarie, proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di Roma avverso ventotto avvisi di liquidazione alla stessa notificati in data 29/10/2011 con i quali il comune di Roma aveva intimato il pagamento di euro 107.784,02 quale differenza asseritamente dovuta a titolo di Cosap per l'anno 2006. Deduceva, a sostegno dell’ opposizione, la sussistenza dei requisiti per l'applicazione a favore della maggior parte dei propri mezzi pubblicitari della dispensa ex art. 18 del regolamento Cosap di cui alla delibera n. 339/1998 per spazi inferiori a mq 0,50 atteso che tale disciplina, riguardante le occupazioni di suolo pubblico, risultava essere stata estesa integralmente alle affissioni pubblicitarie dalla delibera comunale n. 145 del 2001; 2. con sentenza n. 14855/2015 il Tribunale di Roma accoglieva l'opposizione ritenendo che l’esenzione per il pagamento del canone Cosap per l’occupazione di suolo pubblico per spazi inferiori a m. 0,50 era applicabile alle occupazioni di spazi a fini pubblicitari posto che tale esenzione era stata prevista con la delibera del Consiglio comunalen. 145/2001 che aveva recepito l’art. 18 inserito da [OSCURATO:PERSONA] nel regolamento Cosap emanato con deliberan. 339/1998; 3. la Corte d'appello di Roma, con sentenza in data 29/05/2015, accoglieva il gravame dell’ente impositore ritenendo che la previsione di cui all’art. 18 invocata non fosse applicabile alla fattispecie delle affissioni posto che: -la delibera n. 145/2001 sarebbe stata emanata unicamente per la determinazione del canone sulle affissioni pubblicitarie in coerenza con la precedente delibera di Consiglio comunale n. 289/94, con la conseguenza che il richiamo alla delibera n. 339/98 sarebbe stato circoscritto esclusivamente ai criteri riguardanti la determinazione, il pagamento, la riscossione ed il recupero del canone, con ciò richiamando, implicitamente quindi, l’art. 17 “criteri di determinazione”, l’art. 21 “pagamento e rimborso” e l’art. 22 “riscossione coattiva”, senza fare alcun riferimento o cenno alle ipotesi di esenzione cui si riferisce, invece, l’art. 18; - alcun rilievo assumeva, poi , il f atto che le installazioni para pedonali, oggetto di imposizione, occupassero uno spazio inferiore a 0,5 mq e, comunque, avessero anche una funzione di pubblica utilità in ragione della protezione che offrivano ai pedoni, posto che erano fattispecie regolate sempre dal citato primo comma dell’art. 18, non espressamente richiamato dalla delibera 145/2001; 4.avverso detta pronuncia la società [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione articolato sudue motivi cui resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; 4.1. la società contribuente ha depositato memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo si deduce, ex art. 360, primo comma , n. 4 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. per avere la corte di appello omesso di esaminare l’ eccezione di inammissibilità dell’ appello per inosservanza del precetto di cui all’ art. 342, primo comma,nn. 1 e 2 cod. proc. civ.; 2. con il secondo motivo di ricorso si deduce, ex art. 360, primo comma, n. 3 , cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione della disciplina sull’ interpretazione degli atti di cui all'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale nonché agli artt. 1362 e seguenti cod. civ. in relazione alle deliberazioni del Consiglio Comunale di Roma n. 339/1998 e n. 145/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 2.1. ad avviso di parte ricorrentela delibera n. 145/ 20 01 non aveva circoscritto la portata della disciplina Cosapma ne aveva individuato la fonte con l’espresso richiamo alla delibera n. 339/ 19 98 ed, a llo stesso modo, rimandando la delibera n. 145/ 20 01 a quella n. 339/1998 per la determinazione, il pagamento e la riscossione del canone, il regolamento dimostrava di voler richiamare interamente ladisciplina Cosap ai fini determinativi del canone sulle affissioni ; 3. il ricorso deve essere rigettato; 4. il primo motivo è da ritenere inammissibile e, comunque, infondato; 4.1. non appare configurabile un vizio di omessa pronunzia ben potendosi ritenere che la corte di appello abbia implicitamente disatteso l’ eccezione, esaminando il merito della vicenda; 4.2. risulta, peraltro, che parte ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza, ha omesso di trascrivere, almeno nei suoi passaggi maggiormente significativi, il contenuto dell’ appello dell’ ente impositore al fine di porre questo Collegio nelle condizioni di verificare se effettivamente lo stesso fosse dal tenore del tutto generico ed aspecifico; 4.3. occorre considerare che, in ognicaso, l’ eccezione appare priva di fondamento alcuno; 4.4. invero gliartt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. (Nella specie, la S.C., estendendo la portata applicativa di tale principio anche all'impugnazione avverso le pronunce del TRAP dinanzi al TSAP, ha cassato la sentenza di merito, ritenendo adeguatamente specificati i motivi proposti dall'appellante sia in ordine alla decorrenza del termine di prescrizione - anche sul piano della conoscibilità dell'evento da considerare - del diritto al risarcimento del danno ad essa occorso in seguito all'esondazione di un fiume, sia in ordine all'onere probatorio). (Sez. U- , Ordinanza n. 36481 del 13/12/2022, Rv. 666375 -01); 4.5. è stato condivisibilmente affermato, con principio applicabile alla fattispecie in esame, che nelprocesso tributario, anche nell'ipotesi in cui l'Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire ed a riproporre in appello le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato già dedotte in primo grado, deve ritenersi assolto l'onere d'impugnazione specifica richiesto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, che costituisce norma speciale rispetto all'art. 342 c.p.c. (Sez. 6- 5, Ordinanza n. 24641 del 05/10/2018, Rv. 650818 -01) e che risulta soddisfatto il requisito della specificità dei motivi di appello ove le argomentazioni svolte, correlate con la motivazione della sentenza impugnata, ne contestino il fondamento logico-giuridico, non richiedendosi necessariamente una rigorosa enunciazione delle ragioni invocate che possono, invece, essere ricavate anche implicitamente, sia pure in maniera univoca, dall'atto di impugnazione considerato nel suo complesso. (Sez. 5- , Sentenza n. 9083 del 07/04/2017, Rv. 643625 - 01); 4.6. nel caso in esame, secondo quanto si desume dal tenore complessivo della sentenza impugnata, il C omune aveva adeguatamente contestato la ratio decidendi basata sulla ritenuta applicabilità della invocata esenzione in quanto prevista con la delibera del Consiglio comunale n. 145/2001 che av rebbe recepito l’art. 18 inserito da [OSCURATO:PERSONA] nel [OSCURATO:PERSONA] emanato con deliberan. 339/1998; 5. il secondo motivoè anch’ esso privo di fondamento; 5.1. la società ricorrente censura la sentenza impugnata per non aver ritenuto, comunque, esentati dal pagamento tutti gli impianti de quibused, in particolare, nella parte in cui ha affermato che la delibera comunale n. 145/2001 non aveva più previsto l'esenzione contenuta nell'art. 18, comma 1, della precedente delibera n. 339/1998 di esenzione per gli spazi inferiori al mezzo metro quadrato, in quanto aveva recepito solo gli artt. 17, 21 e 22 e non aveva fatto alcun riferimento all'art. 18 suddetto; 5.2. è opportuno ricordare che con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 339 del 21 dicembre 1998 è stato approvato il regolamento istitutivo del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap) e che la deliberazione n. 145/2001 ha istituito il Cosap, in sostituzione della Tosap (tassa per l’ occupazione del suolo pubblico), con specifico riguardo al settore dell'impiantistica pubblicitaria collocato sul suolo pubblico. Risulta, invero, che con la delibera consiliare n. 145/2001 il Consiglio Comunale è intervenuto sulla disciplina della pubblicità effettuata a mezzo di impianti pubblicitari collocati su suolo pubblico - disciplina avente come riferimento specifico proprio il “[OSCURATO:PERSONA] e Pubblicità, Delibera Consiglio comunale n. 289/94” - stabilendo al punto B) del dispositivo della delibera che, a partire dal 1 gennaio 2002, si sarebbero applicate agli impianti pubblicitari le norme della deliberazione consiliare n. 339/1998 ([OSCURATO:PERSONA]), istitutivo della disciplina generale di tutte le occupazioni di suolo pubblico "riguardanti la determinazione, il pagamento, la riscossione ed il recupero del canone, nonché la repressione, l'indennità e le sanzioni nei confronti delle occupazioni abusive"; 5.3. la questione interpretativa posta dalla società ricorrente è se, nel richiamare le norme della delibera n. 339 del 1998 sulla determinazione ed il pagamento del canone, la delibera n. 145/2001 abbia o meno inteso recepire anche la parte dell'art. 18 della delibera n. 339/1998 a mente della quale "il canone non è dovuto per le occupazioni che, singolarmente considerate oppure sommate ai sensi del periodo precedente, sono inferiori al mezzo metro quadrato o lineare"; 5.4. occorre premettere che non coglie in alcun modo nel segno la contestazione relativa alla violazione dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e segg. cod. civ.: invero, quanto all’interpretazione degli atti amministrativi , diversi, sono i parametri interpretativi. In particolare, per l’interpretazione dell’atto a contenuto normativo occorrerà far riferimento ai criteri contenuti nell’art. 12 disp. prel. cod. civ., invece, per quanto concerne gli atti amministrativi generali e gli atti a contenuto non normativo (in generale) le regole interpretative da seguire sono quelle contenute nel codice civile riguardanti il contratto. Nel caso in esame si tratta di atto amministrativo normativo (regolamento generale demandato ex lege ai comuni), con conseguente applicazione non dei criteri negoziali di cui agli artt. 1362 segg., ma di quelli concernenti l’interpretazione della legge; 5.5. orbene, ad avviso di questo Collegio la sentenza impugnata ha correttamente interpretato, nel rispetto dei parametri di cui al citato art. 12 disp. prel. cod. civ., la delibera n. 145/2001 escludendo che essa consenta l'applicazione della “dispensa” in discorso, poiché a tale conclusione conducono criteri sia di ermeneutica letterale che sistematica; 5.6. deve, infatti, osservarsi che: - la citata delibera n. 145, la quale regolamenta, in particolare, il settore della pubblicità, ha esteso l'applicabilità a quest'ultimo della disciplina generale in materia di Cosap (come fissata dal Regolamento del 1998) espressamente limitandola alle norme "riguardanti la determinazione, il pagamento, la riscossione ed il recupero del canone...", senza alcun riferimento, neppure indiretto, ad altre disposizioni; - la delibera da ultimo indicata ha, quindi, operato un richiamo soltanto alla disciplina regolamentare, relativa alla determinazione tariffaria di cui all'art. 17 (criteri di determinazione), all'art. 21 (pagamento e rimborso) ed all'art. 22 (riscossione coattiva) del [OSCURATO:PERSONA], non essendo, invece, stato richiamato l'art. 18 del regolamento sopra richiamato; - ne deriva che, in assenza di un esplicito richiamo, il regime di esenzione (la disposizione in questione parla di canone “non dovuto”), in quanto costituisce una deroga alle regole generali di determinazione del canone, non può ritenersi incluso, nemmenoin modo implicito, nel rinvio alle norme sulla "determinazione", ossia a quelle stesse norme alle quali ontologicamente si contrappone escludendone l'applicazione (vedi Cass. 34575/2019); 5.7. proprio il dato letterale relativo all’ omesso richiamo di talune norme del [OSCURATO:PERSONA] - fra le quali l’art. 18, comma 1, ultimo periodo -induce a ritenere che la volontà dell’ente impositore era chiaramente nel senso di escluderle, laddove al fine di esprimere una diversa volontà sarebbe stato sufficiente il mero richiamo generalizzato al predetto regolamento; 5.8. la tesi della società contribuente secondo cui l’art. 18 citato non sarebbe una norma riguardante l’esenzione dal pagamento ma, come emergerebbe dal suo tenore testuale, norma volta specificamente, unitamente all’art. 17, alla determinazione del canone in quanto l’art. 17 non sarebbe applicabile senza la simultanea applicazione dell’art. 18, non coglie nel segno; 5.9. la scelta dell’ente di richiamare soltanto una parte delle disposizioni appare inequivoca nel senso di precludere l’applicazione di una disposizione non richiamata, sicchè la censura non è idonea in alcun modo ad incrinare il ragionamento dei giudici territoriali; 6. sulla scorta delle considerazioni svolte il ricorso deve essere, pertanto, rigettato; 6.1. le spese di questo giudizio di legittimità vanno compensate in ragione della novità e controvertibilitàdelle questioni trattate; 6.2. stante il disposto di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art.13, se dovuto; P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso; compensa le spese; visto l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma de