CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33450/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; e [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato; [OSCURATO:PERSONA], infatti, che il ricorso denunzia la violazione di legge e la mancanza della motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena da parte del giudice dell'esecuzione; [OSCURATO:PERSONA] che le censure sono manifestamente infondate poiché l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione assunta dal giudice dell'esecuzione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074 - 01) e in quanto la congrua e logica motivazione della ordinanza impugnata (in relazione al diniego della sospensione condizionale della pena fondato non solo sulla mancanza di resipiscenza, ma anche sulla oggettiva gravità dei fatti da ricondursi allo scontro tra clan camorristici contrapposti) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 1, lett. b), e) ed e), cod. proc. pen.; [OSCURATO:PERSONA] che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 settembre 202