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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 marzo 1970

Cassazione n. 38733/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/03/1970 avverso l'ordinanza del 10/03/2022 del TRIBUNALE di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Taranto, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato ex art. 671 cod. proc. pen.; Rilevato che avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671, comma 1, e 125 cod. proc. pen.

In data 1°/9/2022 la difesa del ricorrente ha depositato una memoria contenente motivi aggiunti a sostegno dell'accoglimento del ricorso, nella quale inoltre si lamenta la pretermissione nell'impugnata ordinanza delle dichiarazioni rilasciate dall'Argentieri dinanzi al Magistrato di sorveglianza di Milano.

Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto del dedotto motivo di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e connotati da un profilo meramente confutativo rispetto alle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, argomentazioni logiche e congrue, nonché aderenti agli elementi tratti dalla lettura delle sentenze di condanna.

Quanto alla doglianza - peraltro proposta soltanto con motivi aggiunti e non con il ricorso originario - riguardante le dichiarazioni rese dal condannato al Magistrato di sorveglianza, si segnala che nell'impugnata ordinanza si è specificato che la difesa dell'Argentieri aveva rinunciato espressamente all'acquisizione delle medesime prima della trattazione del procedimento camerale, né la memoria ha indicato la rilevanza di tali dichiarazioni ai fini della decisione dell'istanza di continua- zione.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle • spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 22 settembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/03/1970 avverso l'ordinanza del 10/03/2022 del TRIBUNALE di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Taranto, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato ex art. 671 cod. proc. pen.; Rilevato che avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671, comma 1, e 125 cod. proc. pen. In data 1°/9/2022 la difesa del ricorrente ha depositato una memoria contenente motivi aggiunti a sostegno dell'accoglimento del ricorso, nella quale inoltre si lamenta la pretermissione nell'impugnata ordinanza delle dichiarazioni rilasciate dall'Argentieri dinanzi al Magistrato di sorveglianza di Milano. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto del dedotto motivo di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e connotati da un profilo meramente confutativo rispetto alle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, argomentazioni logiche e congrue, nonché aderenti agli elementi tratti dalla lettura delle sentenze di condanna. Quanto alla doglianza - peraltro proposta soltanto con motivi aggiunti e non con il ricorso originario - riguardante le dichiarazioni rese dal condannato al Magistrato di sorveglianza, si segnala che nell'impugnata ordinanza si è specificato che la difesa dell'Argentieri aveva rinunciato espressamente all'acquisizione delle medesime prima della trattazione del procedimento camerale, né la memoria ha indicato la rilevanza di tali dichiarazioni ai fini della decisione dell'istanza di continua- zione. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle • spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 settembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 38733/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris