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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 febbraio 2022

Cassazione n. 20465/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/4.e le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 25 febbraio 2021 del Tribunale di sorveglianza di Bari, che ha revocato la misura alternativa della detenzione domiciliare, precedentemente concessa dal Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta con provvedimento del 3 luglio 2020, con riferimento alla pena di cui al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Grosseto del 10 giugno 2019.

2. Il ricorrente denuncia erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 47 ter e 51 ter Ord. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe in maniera errata ritenuto che la violazione accertata del divieto di uso di telefoni cellulari fosse di intensità tale da giustificare la revoca della misura concessa.

Secondo il ricorrente, invece, il comportamento da lui tenuto non sarebbe stato incompatibile con la prosecuzione della misura concessa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, poiché basato su motivi che, sebbene facciano formalmente riferimento a una pretesa inosservanza di norme processuali, costituiscono in realtà mere doglianze in punto di fatto.

1.1. Giova evidenziare che, ai sensi dell'art. 47 ter, comma 6, Ord. pen., la misura alternativa della detenzione domiciliare è revocata qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della misura.

La revoca della detenzione domiciliare, pertanto, viene disposta quando sia accertata l'incompatibilità del comportamento del soggetto con la prosecuzione della misura o il venire meno della condizione che ne avevano legittimato l'adozione; il relativo provvedimento, inoltre, non può essere impugnato dinanzi al giudice di legittimità, se non nel caso in cui il giudice di merito abbia fornito una motivazione viziata.

Va, infatti, ricordato che, ai sensi dell'art. 47 ter Ord. pen. - secondo cui, le condizioni e nei limiti ivi previsti, le pene possono essere espiate in regime di detenzione domiciliare - è da escludere che l'applicazione di tale misura alternativa possa mai costituire oggetto di un diritto, essendo sempre subordinata ad una valutazione discrezionale affidata al giudice di merito.

Quest'ultimo, quindi, è investito del potere-dovere di valutare non solo la effettiva ricorrenza o meno di una o più tra le condizioni dettate dal legislatore, ma anche la compatibilità o meno del beneficio con le esigenze di un'effettiva espiazione della pena inflitta.

Per poter godere del beneficio della detenzione domiciliare non basta disporre di un determinato luogo di privata dimora, ma occorre pure che la personalità del condannato faccia ritenere positivamente che tale misura alternativa alla detenzione in carcere contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati (Sez. 6, n. 3086 del 25/08/1992, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 192503).

In rapporto a tale costruzione normativa è del tutto evidente che anche una singola condotta - ove ne sia apprezzata la gravità - possa far emergere, con valutazione in fatto ed autonoma, la sopravvenuta carenza dei presupposti per la prosecuzione della misura.

1.2. Nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza, fornendo sul punto una motivazione chiara e lineare, ha evidenziato che la sorpresa in flagranza del condannato mentre era intento a parlare a un telefono cellulare alla presenza di un soggetto non con lui convivente, in violazione dei divieti impostigli, costituiva incompatibile con la prosecuzione della misura.

Con tale condotta, infatti, il condannato aveva violato i divieti di fare uso di telefoni cellulari e di avere rapporti con soggetti estranei al nucleo familiare imposti con le prescrizioni della misura della detenzione domiciliare, circostanza sintomatica dell'inadeguatezza della misura in corso in ordine al concreto e attuale pericolo di commissione di ulteriori reati da parte del condannato.

Dalla lettura dell'ordinanza di custodia in carcere in ordine a condotte poste in essere in violazione del Testo unico sulle sostanze stupefacenti, infatti, si evinceva che 3alal [OSCURATO:PERSONA] era stato indagato per condotte di cessione di sostanze stupefacenti commesse con l'utilizzo del cellulare.

Il Tribunale di sorveglianza, quindi, ha ritenuto non credibile la versione difensiva dell'imputato, secondo la quale, avendo egli da poco iniziato la misura della detenzione domiciliare, le telefonate erano state poste in essere per avvisare il padrone di casa della nuova detenzione trattandosi di affermazioni non supportate da alcun elemento probatorio e del tutto ininfluenti rispetto alla grave violazione commessa.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22/02/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/4.e le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 25 febbraio 2021 del Tribunale di sorveglianza di Bari, che ha revocato la misura alternativa della detenzione domiciliare, precedentemente concessa dal Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta con provvedimento del 3 luglio 2020, con riferimento alla pena di cui al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Grosseto del 10 giugno 2019. 2. Il ricorrente denuncia erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 47 ter e 51 ter Ord. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe in maniera errata ritenuto che la violazione accertata del divieto di uso di telefoni cellulari fosse di intensità tale da giustificare la revoca della misura concessa. Secondo il ricorrente, invece, il comportamento da lui tenuto non sarebbe stato incompatibile con la prosecuzione della misura concessa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, poiché basato su motivi che, sebbene facciano formalmente riferimento a una pretesa inosservanza di norme processuali, costituiscono in realtà mere doglianze in punto di fatto. 1.1. Giova evidenziare che, ai sensi dell'art. 47 ter, comma 6, Ord. pen., la misura alternativa della detenzione domiciliare è revocata qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della misura. La revoca della detenzione domiciliare, pertanto, viene disposta quando sia accertata l'incompatibilità del comportamento del soggetto con la prosecuzione della misura o il venire meno della condizione che ne avevano legittimato l'adozione; il relativo provvedimento, inoltre, non può essere impugnato dinanzi al giudice di legittimità, se non nel caso in cui il giudice di merito abbia fornito una motivazione viziata. Va, infatti, ricordato che, ai sensi dell'art. 47 ter Ord. pen. - secondo cui, le condizioni e nei limiti ivi previsti, le pene possono essere espiate in regime di detenzione domiciliare - è da escludere che l'applicazione di tale misura alternativa possa mai costituire oggetto di un diritto, essendo sempre subordinata ad una valutazione discrezionale affidata al giudice di merito. Quest'ultimo, quindi, è investito del potere-dovere di valutare non solo la effettiva ricorrenza o meno di una o più tra le condizioni dettate dal legislatore, ma anche la compatibilità o meno del beneficio con le esigenze di un'effettiva espiazione della pena inflitta. Per poter godere del beneficio della detenzione domiciliare non basta disporre di un determinato luogo di privata dimora, ma occorre pure che la personalità del condannato faccia ritenere positivamente che tale misura alternativa alla detenzione in carcere contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati (Sez. 6, n. 3086 del 25/08/1992, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 192503). In rapporto a tale costruzione normativa è del tutto evidente che anche una singola condotta - ove ne sia apprezzata la gravità - possa far emergere, con valutazione in fatto ed autonoma, la sopravvenuta carenza dei presupposti per la prosecuzione della misura. 1.2. Nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza, fornendo sul punto una motivazione chiara e lineare, ha evidenziato che la sorpresa in flagranza del condannato mentre era intento a parlare a un telefono cellulare alla presenza di un soggetto non con lui convivente, in violazione dei divieti impostigli, costituiva incompatibile con la prosecuzione della misura. Con tale condotta, infatti, il condannato aveva violato i divieti di fare uso di telefoni cellulari e di avere rapporti con soggetti estranei al nucleo familiare imposti con le prescrizioni della misura della detenzione domiciliare, circostanza sintomatica dell'inadeguatezza della misura in corso in ordine al concreto e attuale pericolo di commissione di ulteriori reati da parte del condannato. Dalla lettura dell'ordinanza di custodia in carcere in ordine a condotte poste in essere in violazione del Testo unico sulle sostanze stupefacenti, infatti, si evinceva che 3alal [OSCURATO:PERSONA] era stato indagato per condotte di cessione di sostanze stupefacenti commesse con l'utilizzo del cellulare. Il Tribunale di sorveglianza, quindi, ha ritenuto non credibile la versione difensiva dell'imputato, secondo la quale, avendo egli da poco iniziato la misura della detenzione domiciliare, le telefonate erano state poste in essere per avvisare il padrone di casa della nuova detenzione trattandosi di affermazioni non supportate da alcun elemento probatorio e del tutto ininfluenti rispetto alla grave violazione commessa. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/02/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20465/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris