CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 marzo 2025
Cassazione n. 40299/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A MARE il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i due motivi di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di legge in ordine all'erronea qualificazione del fatto ai sensi dell'art.640 cod. pen. anziché in quello di cui all'art. 641 cod. pen. (il primo) e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di truffa (il secondo), risultano entrambi, oltre che manifestamente infondati, non formulati in termini consentiti dalla legge in questa sede, poiché riproduttivi di doglianze in fatto già dedotte in appello e già esaminate dalla Corte territoriale, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, nonché limitati a proporre una diversa valutazione e un diverso giudizio di rilevanza delle risultanze processuali, estranei al sindacato di legittimità; che in particolare il primo motivo in ordine alla diversa qualificazione giuridica della condotta non risulta introdotto quale motivo di critica alla sentenza di primo grado, con conseguente interruzione della catena devolutiva sul punto, come emerge dal riepilogo dei motivi di appello contenuto in sentenza, in alcun modo contestato dal ricorrente; che deve ritenersi privo di specificità il motivo di ricorso per cassazione che lamenti omessa motivazione in ordine ad un motivo di gravame, senza contestare specificamente la correttezza del riepilogo dei motivi di appello contenuto nella sentenza impugnata, che non abbia dato conto della formulazione del motivo asseritamente rimasto non valutato (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627-01; Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep. 2014, n.m., in senso conforme di recente Sez. 2, n. 14405 del 06/03/2025, Geraci, n.m.; Sez. 3, n. 15882 del 20/02/2025, Salinaro, n.m.; Sez. 3, n. 11830 del 13/03/2024, Ciarella, mm.; Sez. 3, n. 8657 del 15/0272024, Immobile, n.m.). che, comunque, la censura inerente alla riqualificazione del reato come insolvenza fraudolenta deve ritenersi superata dalle logiche, corrette ed argomentate considerazioni con cui i giudici di appello„ facendo esatta applicazione dei principi di diritto affermati da questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 23229 del 12/04/2022, Guercilena, Rv. 283410 - 01; Sez. 2, n. 10850 del 20/02/2014, Montesanti, Rv. 259427 - 01), hanno indicato le ragioni per cui debbano ritenersi pienamente integrati gli elementi costitutivi di una condotta truffaldina da parte dell'imputato (si vedano le pagg. 2 e 3, ove si è evidenziato come, nel caso di specie, i pagamenti effettuati mediante assegni privi di copertura siano stati realizzati nel contesto di una condotta maliziosa, tesa ad ingenerare un ingannevole affidamento dì buona fede nell'alienante); t- rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il g