CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 gennaio 2023
Cassazione n. 25559/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ruolo dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nella parte afferente il dispositivo della sentenza di questa Corte, Sezione Quinta penale, pronunciata nel procedimento n. R.G. 6014/22, che ha deciso il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], contiene un errore materiale perché erroneamente si è disposta la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, liquidate in euro 5.000,00 oltre accessori, laddove non vi è proprio costituzione di parte civile nel presente processo. 2. Il ruolo dell'udienza relativo al dispositivo della sentenza menzionata deve essere, dunque, corretto nei suindicati termini, corretti, come indicati in dispositivo. P.Q.M. Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo annotato sul ruolo dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] relativo al proc. n. 6014/2022, nel senso che dopo le parole "spese processuali", va eliminato il successivo periodo da "Condanna inoltre" a" oltre accessori di legge". Così deciso il