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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 aprile 2026

Cassazione n. 11084/2026

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dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

A seguito di accertamento sintetico ex art. 38 del d.P.R. n.600/1973, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] venne determinato un maggiorreddito ai fini IRPEF per l’anno 2003.

Impugnando l’avviso diaccertamento de quo, il contribuente (la cui attività consisteva nellaNumero registro generale 16025/2021Numero sezionale 501/2026Numero di raccolta generale 11084/2026Data pubblicazione 24/04/2026compravendita di terreni agricoli e partecipazioni mobiliari) dedusse che,nel corso del periodo che andava dal 2002 al 2005, aveva ricevuto unadonazione di € 88.000 dal padre (quale lascito ricevuto a sua volta dallamadre), regali matrimoniali per € 13.750, risarcimenti assicurativi per €6.249, nonché redditi agrari annuali derivanti dalle proprietà agricole per €20.000.La CTR campana, in accoglimento dell’appello dell’Agenzia delle Entrateavverso la sentenza di primo grado, rigettò il ricorso del contribuente, sulpresupposto (quanto alla donazione) che la dichiarazione giurata del padrenon avesse alcuna efficacia probatoria e che non fossero stati dimostratineppure i regali matrimoniali (non potendo, altresì, costituire fonte direddito la convivenza nella famiglia di origine, per quanto benestante).2.

La Corte di cassazione, con ordinanza n. 21784/2018, cassò conrinvio la sentenza della CTR, la quale, in sede di rinvio, dichiarò cessata lamateria del contendere, per avere nelle more il contribuente presentatoistanza di “rottamazione” ai sensi del d.l. n. 193/2016.3.

Avverso la sentenza emessa in sede di rinvio ha proposto ricorso percassazione il contribuente, sulla base di due motivi.

L’Agenzia delleEntrate è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso, il contribuente deduce la violazione efalsa applicazione dell’art. 2909 c.c., per non avere la CTR tenuto contodel giudicato esterno formatosi sulla sentenza della medesima CTR n.3916/2020, la quale, pronunciandosi sempre in sede di rinvio ex art. 394c.p.c., aveva accolto l’opposizione del Rispo avverso altro analogo avvisodi accertamento, relativo all’anno 2002.2.

Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsaapplicazione dell’art. 394 c.p.c. e 100 c.p.c., per avere la CTR dichiarato lacessazione della materia del contendere nonostante la Corte di cassazionele avesse rimesso il riesame del merito del ricorso, senza nulla statuire inNumero registro generale 16025/2021Numero sezionale 501/2026Numero di raccolta generale 11084/2026Data pubblicazione 24/04/2026ordine alla richiesta rottamazione, alla quale non poteva - di per sé - inassenza di rinuncia al ricorso stesso da parte del contribuente (il cuiinteresse a far valere l’effetto del giudicato esterno permane, dunque, finoa quando non sia versata l’ultima rata).3.

Il primo motivo è infondato.Occorre premettere che, secondo Cass., n. 4832/2015, “in materiatributaria, l'effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alleimposte periodiche, è limitato ai soli casi in cui vengano in esame fattiche, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendoeffetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta, o neiquali l'accertamento concerne la qualificazione di un rapporto adesecuzione prolungata, sicché è esclusa l'efficacia espansiva del giudicatoper le fattispecie "tendenzialmente permanenti" in quanto suscettibili divariazione annuale”.

Più di recente, Cass., n. 28999/2024, in motivazione,osservò che “la sentenza del giudice tributario che definitivamente accertiil contenuto e l’entità degli obblighi del contribuente per un determinatoperiodo d’imposta fa stato, quanto ai tributi dello stesso tipo da questidovuti per gli anni successivi, solo per gli elementi che abbiano un valore“condizionante” inderogabile rispetto alla disciplina esaminata, sicchéladdove risulta una situazione fattuale riferita ad uno specifico periodod’imposta, essa non può estendere i suoi effetti automaticamente adun’altra annualità, ancorché siano coinvolti tratti storici comuni” (nel casodi specie, l’efficacia esterna del giudicato venne esclusa, in relazione acosti legati a un contratto di sponsorizzazione, sul presupposto che “lecircostanze di fatto e di diritto poste a fondamento degli accertamenti -quali ad esempio, l’inerenza della sponsorizzazione o il concretosvolgimento dell’attività di sponsorizzazione per l’anno d’imposta oggettodi giudizio - non sono le medesime per entrambi gli anni d’imposta,essendo collegate a condotte modificabili nel tempo e nello spazio e pertale motivo non passibili di divenire immodificabili in relazione ad unNumero registro generale 16025/2021Numero sezionale 501/2026Numero di raccolta generale 11084/2026Data pubblicazione 24/04/2026determinato anno d’imposta, in relazione alle condotte dei soggetti chehanno svolto volta per volta l’attività ed in relazione alle modalità con lequali le attività sono state effettuate”).

Ancora, alla stregua di Cass., n.29084/2022, “in materia tributaria, l’effetto vincolante del giudicatoesterno, in relazione alle imposte periodiche, opera nei casi in cui venganoin esame fatti che per legge hanno efficacia permanente o pluriennale,producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi diimposta, ed in cui l’elemento della pluriennalità, come affermato dalleSezioni Unite nella citata sentenza, costituisce un elemento caratterizzantedella fattispecie normativa, che unifica più annualità d’imposta in unasorta di maxi periodo: gli esempi tipici sono quelli delle esenzioni oagevolazioni pluriennali, o della “spalmatura” in più annidell’ammortamento di un bene, o, in generale, della deducibilità di unaspesa ovvero nei quali l’accertamento concerne la qualificazione di unrapporto ad esecuzione prolungata (cfr. Cass.13.12.2018 n.32254;Cass.7.09.2018 n.21824; Cass. 11.03.2015 n.4832).

Tali principi risultanoulteriormente seguiti da questa Corte (cfr.Cass.7.12.2021 n.38743;Cass.4.03.2021 n.5939; Cass.28.11.2019 n.31084 tutte in materia di IVA)[…] Di recente, sempre sulla scia dei principi citati, questa Corte (cfr.Cass.28.12.2018 n.33572; Cass.15.10.2021 n.28384) ha riconosciuto lasussistenza del giudicato esterno nel caso in cui l’Ufficio aveva ripetuto perpiù annualità la contestazione d’inerenza, statuendo che «in tema dideterminazione del reddito d'impresa ai fini dell'applicazione di imposteperiodiche, il giudicato esterno formatosi in relazione a un determinatoanno d'imposta sull'inerenza tra la spesa sostenuta e l'attività dell'impresaspiega efficacia vincolante nel giudizio relativo a un successivo annod'imposta quando siano rimasti immutati gli elementi fattuali rilevanti aifini della verifica dell'inerenza stessa»”.

Cass., n. 7437/2023, da partesua, in relazione alla deduzione di quote di ammortamento, evidenziò chela statuizione circa la correttezza della relativa iscrizione con riguardo aNumero registro generale 16025/2021Numero sezionale 501/2026Numero di raccolta generale 11084/2026Data pubblicazione 24/04/2026una determinata annualità spiegava efficacia di giudicato relativamenteagli anni di imposta successivi, “dipendenti sul piano logico e materiale daifatti come accertati e qualificati con riguardo all'anno d'imposta in cui perla prima volta l'ammortamento era stato iscritto nel bilancio tra i beniimmateriali, dando luogo alla legittimità della deducibilità delle singolequote d'ammortamento ai sensi dell'art. 103, comma 3, del d.P.R. n. 917del 1986 (1/18 annuo)” (si veda anche la più recente Cass., n.1302/2025, in tema di deduzione della spesa relativa alla quota annuale diammortamento per l’acquisizione e l’utilizzazione di un bene immateriale).Nel caso in esame, a detta del ricorrente “le situazioni sono identicheriguardando accertamenti di maggior valore dell’Irpef per due annatedifferenti – 2002/2003 – relativamente ad entrambe le quali ilpresupposto era identico e costituito dagli incrementi patrimonialirealizzati dal ricorrente nel periodo 2002/2005” (pag. 15 del ricorso percassazione).

L’assunto non può essere, tuttavia, condiviso, dal momentoche a venire in questione è l’accertamento sintetico condotto sui redditi diannualità diverse, rispetto alle quali, dunque, non può sic et simpliciterpredicarsi l’identità della prova contraria afferente alla disponibilità, entitàe proiezione nel tempo della titolarità dei redditi medesimi.

È evidente,infatti, che la titolarità di redditi esenti dev’essere apprezzata in strettacorrelazione con le spese effettuate dal contribuente in un determinatotorno di tempo (l’annualità fiscale di volta in volta rilevante), in unadimensione, dunque, naturalmente suscettibile di modificazione in sensodiacronico.

Ne deriva che l’annullamento dell’accertamento relativo adun’annualità fiscale (per effetto della ritenuta avvenuta ottemperanza delcontribuente alla prova contraria de qua) non può spiegare efficacia digiudicato relativamente all’annualità successiva, non involgendo unpresupposto fisso e immutabile, suscettibile di riprodursi identico a séstesso da un periodo all’altro.4.

Il secondo motivo di ricorso è, invece, fondato.Numero registro generale 16025/2021Numero sezionale 501/2026Numero di raccolta generale 11084/2026Data pubblicazione 24/04/2026Il ricorrente deduce di aver depositato la domanda di “rottamazione” exd.l. n. 193/2016 in pendenza del (primo) giudizio di cassazione.

Nonconsta, peraltro, che egli avesse rinunciato al ricorso per cassazione exart. 390 c.p.c. ovvero formulato istanza di declaratoria di cessazione dellamateria del contendere.

Con riferimento alla suddetta istanza dirottamazione nulla si legge, del resto, nella sentenza n. 21784/2018.Pertanto, a fronte di una statuizione di cassazione con rinvio, alla CTR insede di rinvio non era consentito far discendere la cessazione dellamateria del contendere da un autonomo apprezzamento degli effettidell’avvenuta presentazione della domanda di rottamazione in seno alpregresso giudizio di legittimità.

Invero, nel giudizio di rinvio - qualeprocedimento chiuso, preordinato a una nuova pronuncia in sostituzione diquella cassata - non solo è inibito alle parti di ampliare il themadecidendum, mediante la formulazione di domande ed eccezioni nuove,ma operano anche le preclusioni derivanti dal giudicato implicito formatosicon la sentenza rescindente, onde neppure le questioni rilevabili d'ufficioche non siano state considerate dalla Corte Suprema possono esserededotte o comunque esaminate, giacché, diversamente, si finirebbe perporre nel nulla o limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, incontrasto con il principio della sua intangibilità” (Cass., n. 24357/2023).Ancora, Cass., n. 26200/2014 ha affermato che, “nel contenziosotributario (così come nel processo di cognizione ordinaria),il giudizio di rinvio è un "processo chiuso", in cui le parti non possonoavanzare richieste diverse da quelle già prese né formulare difese, che,per la loro novità, alterino completamente il tema di decisione oevidenzino un fatto ex lege ostativo all'accoglimento dell'avversa pretesa,la cui affermazione sia in contrasto con il giudicato implicito ed interno, sìda porre nel nulla gli effetti intangibili della sentenza di cassazione ed ilprincipio di diritto che in essa viene enunciato non in via astratta ma aglieffetti della decisione finale (in applicazione di tale principio, la S.C. haNumero registro generale 16025/2021Numero sezionale 501/2026Numero di raccolta generale 11084/2026Data pubblicazione 24/04/2026respinto il ricorso proposto dall'Amministrazione finanziaria avverso lasentenza con cui la commissione tributaria regionale, in sede di rinvio,aveva riconosciuto la spettanza alla società contribuente della esenzionedecennale IRPEG prevista dall'art. 105 della legge 6 marzo 1978, n. 218,escludendo la portata estintiva della domanda di definizione, proposta aisensi della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in quanto la circostanza erastata dedotta per la prima volta nello stesso giudizio di rinvio)” (conforme,Cass., n. 18600/2015).D’altronde, in relazione alla definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n.193 del 2016, la cessazione della materia del contendere deve esseredichiarata qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbiaanche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (da ultimo,v.

Cass. n. 1770 del 2026).5.

In definitiva, va accolto il secondo motivo di ricorso, cui consegue lacassazione della sentenza impugnata, con rinvio al giudice di secondogrado, il quale provvederà anche alla liquidazione del presente giudizio dilegittimità.

P.Q.MRigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo; cassa la sentenzaimpugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustiziatributaria della Campania, in diversa composizione, anche per laliquidazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20/1/2026.La PresidenteANGELINA-[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. A seguito di accertamento sintetico ex art. 38 del d.P.R. n.600/1973, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] venne determinato un maggiorreddito ai fini IRPEF per l’anno 2003. Impugnando l’avviso diaccertamento de quo, il contribuente (la cui attività consisteva nellaNumero registro generale 16025/2021Numero sezionale 501/2026Numero di raccolta generale 11084/2026Data pubblicazione 24/04/2026compravendita di terreni agricoli e partecipazioni mobiliari) dedusse che,nel corso del periodo che andava dal 2002 al 2005, aveva ricevuto unadonazione di € 88.000 dal padre (quale lascito ricevuto a sua volta dallamadre), regali matrimoniali per € 13.750, risarcimenti assicurativi per €6.249, nonché redditi agrari annuali derivanti dalle proprietà agricole per €20.000.La CTR campana, in accoglimento dell’appello dell’Agenzia delle Entrateavverso la sentenza di primo grado, rigettò il ricorso del contribuente, sulpresupposto (quanto alla donazione) che la dichiarazione giurata del padrenon avesse alcuna efficacia probatoria e che non fossero stati dimostratineppure i regali matrimoniali (non potendo, altresì, costituire fonte direddito la convivenza nella famiglia di origine, per quanto benestante).2. La Corte di cassazione, con ordinanza n. 21784/2018, cassò conrinvio la sentenza della CTR, la quale, in sede di rinvio, dichiarò cessata lamateria del contendere, per avere nelle more il contribuente presentatoistanza di “rottamazione” ai sensi del d.l. n. 193/2016.3. Avverso la sentenza emessa in sede di rinvio ha proposto ricorso percassazione il contribuente, sulla base di due motivi. L’Agenzia delleEntrate è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, il contribuente deduce la violazione efalsa applicazione dell’art. 2909 c.c., per non avere la CTR tenuto contodel giudicato esterno formatosi sulla sentenza della medesima CTR n.3916/2020, la quale, pronunciandosi sempre in sede di rinvio ex art. 394c.p.c., aveva accolto l’opposizione del Rispo avverso altro analogo avvisodi accertamento, relativo all’anno 2002.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsaapplicazione dell’art. 394 c.p.c. e 100 c.p.c., per avere la CTR dichiarato lacessazione della materia del contendere nonostante la Corte di cassazionele avesse rimesso il riesame del merito del ricorso, senza nulla statuire inNumero registro generale 16025/2021Numero sezionale 501/2026Numero di raccolta generale 11084/2026Data pubblicazione 24/04/2026ordine alla richiesta rottamazione, alla quale non poteva - di per sé - inassenza di rinuncia al ricorso stesso da parte del contribuente (il cuiinteresse a far valere l’effetto del giudicato esterno permane, dunque, finoa quando non sia versata l’ultima rata).3. Il primo motivo è infondato.Occorre premettere che, secondo Cass., n. 4832/2015, “in materiatributaria, l'effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alleimposte periodiche, è limitato ai soli casi in cui vengano in esame fattiche, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendoeffetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta, o neiquali l'accertamento concerne la qualificazione di un rapporto adesecuzione prolungata, sicché è esclusa l'efficacia espansiva del giudicatoper le fattispecie "tendenzialmente permanenti" in quanto suscettibili divariazione annuale”. Più di recente, Cass., n. 28999/2024, in motivazione,osservò che “la sentenza del giudice tributario che definitivamente accertiil contenuto e l’entità degli obblighi del contribuente per un determinatoperiodo d’imposta fa stato, quanto ai tributi dello stesso tipo da questidovuti per gli anni successivi, solo per gli elementi che abbiano un valore“condizionante” inderogabile rispetto alla disciplina esaminata, sicchéladdove risulta una situazione fattuale riferita ad uno specifico periodod’imposta, essa non può estendere i suoi effetti automaticamente adun’altra annualità, ancorché siano coinvolti tratti storici comuni” (nel casodi specie, l’efficacia esterna del giudicato venne esclusa, in relazione acosti legati a un contratto di sponsorizzazione, sul presupposto che “lecircostanze di fatto e di diritto poste a fondamento degli accertamenti -quali ad esempio, l’inerenza della sponsorizzazione o il concretosvolgimento dell’attività di sponsorizzazione per l’anno d’imposta oggettodi giudizio - non sono le medesime per entrambi gli anni d’imposta,essendo collegate a condotte modificabili nel tempo e nello spazio e pertale motivo non passibili di divenire immodificabili in relazione ad unNumero registro generale 16025/2021Numero sezionale 501/2026Numero di raccolta generale 11084/2026Data pubblicazione 24/04/2026determinato anno d’imposta, in relazione alle condotte dei soggetti chehanno svolto volta per volta l’attività ed in relazione alle modalità con lequali le attività sono state effettuate”). Ancora, alla stregua di Cass., n.29084/2022, “in materia tributaria, l’effetto vincolante del giudicatoesterno, in relazione alle imposte periodiche, opera nei casi in cui venganoin esame fatti che per legge hanno efficacia permanente o pluriennale,producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi diimposta, ed in cui l’elemento della pluriennalità, come affermato dalleSezioni Unite nella citata sentenza, costituisce un elemento caratterizzantedella fattispecie normativa, che unifica più annualità d’imposta in unasorta di maxi periodo: gli esempi tipici sono quelli delle esenzioni oagevolazioni pluriennali, o della “spalmatura” in più annidell’ammortamento di un bene, o, in generale, della deducibilità di unaspesa ovvero nei quali l’accertamento concerne la qualificazione di unrapporto ad esecuzione prolungata (cfr. Cass.13.12.2018 n.32254;Cass.7.09.2018 n.21824; Cass. 11.03.2015 n.4832). Tali principi risultanoulteriormente seguiti da questa Corte (cfr.Cass.7.12.2021 n.38743;Cass.4.03.2021 n.5939; Cass.28.11.2019 n.31084 tutte in materia di IVA)[…] Di recente, sempre sulla scia dei principi citati, questa Corte (cfr.Cass.28.12.2018 n.33572; Cass.15.10.2021 n.28384) ha riconosciuto lasussistenza del giudicato esterno nel caso in cui l’Ufficio aveva ripetuto perpiù annualità la contestazione d’inerenza, statuendo che «in tema dideterminazione del reddito d'impresa ai fini dell'applicazione di imposteperiodiche, il giudicato esterno formatosi in relazione a un determinatoanno d'imposta sull'inerenza tra la spesa sostenuta e l'attività dell'impresaspiega efficacia vincolante nel giudizio relativo a un successivo annod'imposta quando siano rimasti immutati gli elementi fattuali rilevanti aifini della verifica dell'inerenza stessa»”. Cass., n. 7437/2023, da partesua, in relazione alla deduzione di quote di ammortamento, evidenziò chela statuizione circa la correttezza della relativa iscrizione con riguardo aNumero registro generale 16025/2021Numero sezionale 501/2026Numero di raccolta generale 11084/2026Data pubblicazione 24/04/2026una determinata annualità spiegava efficacia di giudicato relativamenteagli anni di imposta successivi, “dipendenti sul piano logico e materiale daifatti come accertati e qualificati con riguardo all'anno d'imposta in cui perla prima volta l'ammortamento era stato iscritto nel bilancio tra i beniimmateriali, dando luogo alla legittimità della deducibilità delle singolequote d'ammortamento ai sensi dell'art. 103, comma 3, del d.P.R. n. 917del 1986 (1/18 annuo)” (si veda anche la più recente Cass., n.1302/2025, in tema di deduzione della spesa relativa alla quota annuale diammortamento per l’acquisizione e l’utilizzazione di un bene immateriale).Nel caso in esame, a detta del ricorrente “le situazioni sono identicheriguardando accertamenti di maggior valore dell’Irpef per due annatedifferenti – 2002/2003 – relativamente ad entrambe le quali ilpresupposto era identico e costituito dagli incrementi patrimonialirealizzati dal ricorrente nel periodo 2002/2005” (pag. 15 del ricorso percassazione). L’assunto non può essere, tuttavia, condiviso, dal momentoche a venire in questione è l’accertamento sintetico condotto sui redditi diannualità diverse, rispetto alle quali, dunque, non può sic et simpliciterpredicarsi l’identità della prova contraria afferente alla disponibilità, entitàe proiezione nel tempo della titolarità dei redditi medesimi. È evidente,infatti, che la titolarità di redditi esenti dev’essere apprezzata in strettacorrelazione con le spese effettuate dal contribuente in un determinatotorno di tempo (l’annualità fiscale di volta in volta rilevante), in unadimensione, dunque, naturalmente suscettibile di modificazione in sensodiacronico. Ne deriva che l’annullamento dell’accertamento relativo adun’annualità fiscale (per effetto della ritenuta avvenuta ottemperanza delcontribuente alla prova contraria de qua) non può spiegare efficacia digiudicato relativamente all’annualità successiva, non involgendo unpresupposto fisso e immutabile, suscettibile di riprodursi identico a séstesso da un periodo all’altro.4. Il secondo motivo di ricorso è, invece, fondato.Numero registro generale 16025/2021Numero sezionale 501/2026Numero di raccolta generale 11084/2026Data pubblicazione 24/04/2026Il ricorrente deduce di aver depositato la domanda di “rottamazione” exd.l. n. 193/2016 in pendenza del (primo) giudizio di cassazione. Nonconsta, peraltro, che egli avesse rinunciato al ricorso per cassazione exart. 390 c.p.c. ovvero formulato istanza di declaratoria di cessazione dellamateria del contendere. Con riferimento alla suddetta istanza dirottamazione nulla si legge, del resto, nella sentenza n. 21784/2018.Pertanto, a fronte di una statuizione di cassazione con rinvio, alla CTR insede di rinvio non era consentito far discendere la cessazione dellamateria del contendere da un autonomo apprezzamento degli effettidell’avvenuta presentazione della domanda di rottamazione in seno alpregresso giudizio di legittimità. Invero, nel giudizio di rinvio - qualeprocedimento chiuso, preordinato a una nuova pronuncia in sostituzione diquella cassata - non solo è inibito alle parti di ampliare il themadecidendum, mediante la formulazione di domande ed eccezioni nuove,ma operano anche le preclusioni derivanti dal giudicato implicito formatosicon la sentenza rescindente, onde neppure le questioni rilevabili d'ufficioche non siano state considerate dalla Corte Suprema possono esserededotte o comunque esaminate, giacché, diversamente, si finirebbe perporre nel nulla o limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, incontrasto con il principio della sua intangibilità” (Cass., n. 24357/2023).Ancora, Cass., n. 26200/2014 ha affermato che, “nel contenziosotributario (così come nel processo di cognizione ordinaria),il giudizio di rinvio è un "processo chiuso", in cui le parti non possonoavanzare richieste diverse da quelle già prese né formulare difese, che,per la loro novità, alterino completamente il tema di decisione oevidenzino un fatto ex lege ostativo all'accoglimento dell'avversa pretesa,la cui affermazione sia in contrasto con il giudicato implicito ed interno, sìda porre nel nulla gli effetti intangibili della sentenza di cassazione ed ilprincipio di diritto che in essa viene enunciato non in via astratta ma aglieffetti della decisione finale (in applicazione di tale principio, la S.C. haNumero registro generale 16025/2021Numero sezionale 501/2026Numero di raccolta generale 11084/2026Data pubblicazione 24/04/2026respinto il ricorso proposto dall'Amministrazione finanziaria avverso lasentenza con cui la commissione tributaria regionale, in sede di rinvio,aveva riconosciuto la spettanza alla società contribuente della esenzionedecennale IRPEG prevista dall'art. 105 della legge 6 marzo 1978, n. 218,escludendo la portata estintiva della domanda di definizione, proposta aisensi della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in quanto la circostanza erastata dedotta per la prima volta nello stesso giudizio di rinvio)” (conforme,Cass., n. 18600/2015).D’altronde, in relazione alla definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n.193 del 2016, la cessazione della materia del contendere deve esseredichiarata qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbiaanche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (da ultimo,v. Cass. n. 1770 del 2026).5. In definitiva, va accolto il secondo motivo di ricorso, cui consegue lacassazione della sentenza impugnata, con rinvio al giudice di secondogrado, il quale provvederà anche alla liquidazione del presente giudizio dilegittimità. P.Q.MRigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo; cassa la sentenzaimpugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustiziatributaria della Campania, in diversa composizione, anche per laliquidazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20/1/2026.La PresidenteANGELINA-[OSCURATO:PERSONA]
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