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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 25393/2022

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 12921-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 7748/6/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di CATANIA, depositata il 23/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/06/2022 dal Co: [OSCURATO:PERSONA]

I. RILEVATO [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ricorre avverso la sentenza della CTR per la Sicilia — Catania di conferma della pronuncia della CTP di Ragusa in ordine all'annullamento di cartella emessa a seguito di mancato pagamento e contenente il mero importo degli interessi, senza alcuna motivazione a giustificazione della quantificazione e metodo di calcolo.

Il ricorso è affidato ad unico motivo.

È rimasta intimata la parte contribuente.

CONSIDERATO Vene proposto unico motivo di impugnazione sollevando cesura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione art. 30 d.P.R. n. 602/1973, non essendo la cartella di riscossione di somma non pagata e dei relativi interessi abbisognevole di alcuna ulteriore specifica motivazione, trattandosi di mero calcolo matematico su criteri predeterminati.

La causa va rinviata a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite a seguito di ordinanza interlocutoria n. 31960/2021 circa la motivazione della cartella sugli interessi.

PQM La Corte rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 12921-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 7748/6/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di CATANIA, depositata il 23/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/06/2022 dal Co: [OSCURATO:PERSONA] I. RILEVATO [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ricorre avverso la sentenza della CTR per la Sicilia — Catania di conferma della pronuncia della CTP di Ragusa in ordine all'annullamento di cartella emessa a seguito di mancato pagamento e contenente il mero importo degli interessi, senza alcuna motivazione a giustificazione della quantificazione e metodo di calcolo. Il ricorso è affidato ad unico motivo. È rimasta intimata la parte contribuente. CONSIDERATO Vene proposto unico motivo di impugnazione sollevando cesura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione art. 30 d.P.R. n. 602/1973, non essendo la cartella di riscossione di somma non pagata e dei relativi interessi abbisognevole di alcuna ulteriore specifica motivazione, trattandosi di mero calcolo matematico su criteri predeterminati. La causa va rinviata a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite a seguito di ordinanza interlocutoria n. 31960/2021 circa la motivazione della cartella sugli interessi. PQM La Corte rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in R
Sentenza Cassazione n. 25393/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris