CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 20785/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] • lette/sentite le conclusioni del PG cs•c )\vtpjyk, (\x kei\f\to V7777 Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha rigettato il reclamo di [OSCURATO:PERSONA] contro il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza di Livorno ha accolto solo parzialmente la domanda di rimedi risarcitori riferita a vari periodi di detenzione. Ha ritenuto infondato il reclamo in relazione ai periodi trascorsi presso gli Istituti di Brescia, Rimini, [OSCURATO:PERSONA], Napoli "Poggioreale" e Lucca, dato che in quegli Istituti fu ristretto per brevissimi periodi, dai tre ai dodici giorni, al massimo, in transito, sì che non era riscontrabile alcun pregiudizio apprezzabile. In riferimento ai periodi di detenzione trascorsi negli Istituti di Sulmona, Pescara, Avellino, [OSCURATO:PERSONA] e Pescara, il Tribunale ha rilevato che l'interessato aveva sempre avuto a disposizione uno spazio individuale superiore al minimo di metri quadri tre, calcolato al netto degli arredi ingombranti e inamovibili, tra cui i letti a castello. Ha poi precisato, quanto all'Istituto di Pescara, che i detenuti presenti nel periodo erano in media 130 a fronte di una capienza di 160 e tollerabile di 230, e pertanto l'Istituto non fu interessato da fenomeni di sovraffollamento. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato più motivi. 2.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge. Il Tribunale avrebbe dovuto detrarre, per determinare lo spazio minimo fruibile, anche i metri quadri occupati dagli armadietti, che, seppur sospesi, avevano una dimensione che impediva al detenuto di calpestare la superficie ad essi sottostante, ovvero di passeggiare sotto di essi. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge. Il Tribunale ha violato i principi in materia di computo dello spazio minimo fruibile per la parte in cui ha affermato che non vi era sovraffollamento atteso il numero dei detenuti presenti e non ha accertato se nelle celle occupate vi fosse comunque uno spazio pro capite inferiore ai tre metri quadri. Ha poi preso in considerazione la sola superficie lorda della cella e non ha ritenuto veridico quanto denunciato dal ricorrente nonostante che l'Amministrazione penitenziaria non sia stata in grado di specificare il tipo di mobilia presente nelle celle. 2.3. Con il terzo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge per la parte in cui, in relazione ai periodi di detenzione sofferti negli Istituti di Lucca, Poggioreale, Rebibbia, Rimini e Brescia, il ricorrente non abbia diritto al rimedio risarcitorio essendo essi inferiori a quindici giorni consecutivi. Il riferimento di legge deve intendersi non già a quindici giorni necessariamente consecutivi ma a quindici giorni complessivamente computati. In ogni caso, a ritenere la necessaria consecutività dei giorni, avrebbe dovuto riconoscersi il diritto al risarcimento del danno mediante la corresponsione di una somma di denaro pari a euro 8. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso merita accoglimento in relazione al terzo motivo, per le ragioni di seguito esposte. Va invece rigettato per quanto attiene al primo e al secondo motivo. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. I criteri di computo dello spazio minimo individuale entro la cella detentiva, sì come indicati dal Tribunale, sono corretti perché conformi alle costanti indicazioni giurisprudenziali. Il ricorrente ha addotto, in riferimento al periodo di detenzione presso l'Istituto di [OSCURATO:PERSONA], che, per i periodi di detenzione in comune con altri cinque detenuti in celle dalla superficie di mq. 25,37, lo spazio minimo individuale, al netto del mobilio - ivi compresi i mobili pensili comunque impeditivi di una piena libertà di movimento -, è stato inferiore ai 3 mq. Il dato trova conferma nell'ordinanza impugnata, ove si dà atto che per i periodi di detenzione in comune con altri cinque detenuti, premessa in fatto della doglianza di ricorso, il Magistrato di sorveglianza ha provveduto ad accordare il rimedio risarcitorio, invece negato in riguardo ai periodi, trascorsi sempre all'interno del medesimo Istituto, interessati da una codetenzione in unica cella con un numero inferiore di detenuti. Non si comprende allora il fondamento della doglianza, perché riferita ad una situazione di fatto descritta in termini del tutto sovrapponibili a quelli che hanno indotto già in primo grado ad accogliere la pretesa risarcitoria. È appena il caso di osservare che, pur in applicazione dei criteri di computo sì come specificati in ricorso, lo spazio minimo individuale assicurato nei periodi di detenzione con un numero inferiore di codetenuti è giocoforza superiore ai 3 mq, sì da rendere inconsistente il motivo in esame. Il secondo motivo è infondato. Il criterio di determinazione di un eventuale sovraffollamento carcerario, fondato sul rapporto tra capienza dell'istituto e numero di detenuti presenti in un dato periodo, è tutt'altro che inaffidabile. Il Tribunale ha dato atto di un numero di detenuti inferiore di ben 30 unità rispetto alla soglia di piena occupazione e di ben 100 unità inferiore al limite di tollerabilità. In ogni caso, pur a voler ritenere che la superficie pro capite della cella fosse, come affermato in ricorso, di mq. 2,96, si rileva che, facendo applicazione del corretto principio di diritto richiamato nell'ordinanza impugnata, per il quale i fattori compensativi possono superiore la presunzione di violazione dell'art. 3 Cedu, la pretesa di ricorso si rivela infondata. Il Tribunale ha infatti ricordato che le condizioni di detenzione erano dignitose: il bagno era fruibile in maniera riservata e in esso vi era box doccia con acqua calda ed erano garantite almeno cinque ore all'aperto e ulteriori ore di socialità. Il terzo motivo merita invece di essere accolto. Il Tribunale si è limitato all'affermazione, in riferimento alla detenzione presso gli Istituti di Lucca, Poggioreale, Rebibbia, Brescia e Rimini, che si trattò di brevissimi periodi detentivi di transito, si da rendere impossibile la configurazione di un pregiudizio apprezzabile. Non ha però meglio descritto la situazione e non ha quindi dato modo di valutare se quei brevissimi periodi si posero in continuità temporale tra loro, sì da rendere applicabile il principio di diritto per il quale "in tema di rimedi risarcitori di cui all'art. 35-ter ord. pen., ai fini del computo del periodo di quindici giorni previsto dalla norma quale soglia minima di rilevanza del pregiudizio subito, occorre considerare anche i periodi di detenzione di durata inferiore, qualora gli stessi si inseriscano nel contesto di una detenzione ininterrotta, iniziata o proseguita in altri istituti" - Sez. 1, n. 2586 del 04/12/2020, dep. 2021, Rv. 280355 -. Come è stato chiarito dalla decisione appena ric:hiamata, i periodi detentivi inferiori ai quindici giorni vanno considerati ai fini della pretesa risarcitoria ove si collochino in una sequela ininterrotta di detenzione, seppure iniziata in taluni Istituti e poi proseguita in altri, in modo da attingere comunque la soglia dei quindici giorni - così, in precedenza, Sez. 1, n. 50387 del 18/11/2019, Vitale -. Occorre, quindi, che il Tribunale, previo annullamento dell'ordinanza impugnata, rinnovi il giudizio per verificare quel che non è stato preso in esame, ossia le relazioni diacroniche tra i brevi periodi di detenzione, al fine di accertare se abbiano o meno fatto parte di un contesto unitario di detenzione; ferma in ogni caso la risarcibilità monetaria dei periodi di detenzione inumana e degradante per periodi inferiori ai quindici giorni, secondo la previsione di cui all'art. 35-ter ord. pen. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuo