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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04429/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 22 ottobre 2021, in riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], pronunciata il 21 marzo 2018, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione di assegno, ha dichiarato di non doversi procedere in relazione al capo c) dell'imputazione, per essersi il reato estinto per intervenuta prescrizione e, per l'effetto, ha ridotto la pena a mesi 10 e giorni 20 di reclusione ed euro 133,00 di multa.

Il difensore del ricorrente ha depositato memoria con la quale insiste nei motivi di ricorso.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura la violazione dell'art. 63 cod. proc. pen. e la conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] alla polizia giudiziaria, è manifestamente infondato.

I giudici di appello, con motivazione priva di illogicità e conforme alle risultanze processuali, hanno affermato che, al momento dell'inizio dell'escussione, non sussistevano elementi da cui desumere che il ricorrente doveva esser esaminato come indagato e che gli inquirenti hanno correttamente interrotto l'esame non appena il [OSCURATO:PERSONA] ha reso dichiarazioni auto indizianti (vedi pag. 5 della sentenza impugnata).

La Corte territoriale ha fatto, pertanto, buon uso del principio di diritto secondo, in caso di procedimento svoltosi nelle forme del rito abbreviato, le dichiarazioni auto indizianti rese dall'indagato durante le indagini sono utilizzabili contra se, non ravvisandosi un'ipotesi di inutilizzabilità patologica (Sez. 3, n. 23182 del 21/03/2018, D'Alessandro, Rv. 273345 — 01).

Il ricorso proposto è, inoltre, aspecifico; in particolare il ricorrente non ha prospettato la possibile decisiva influenza dell'elemento probatorio ritenuto inutilizzabile sulla complessiva motivazione posta a fondamento della affermazione di responsabilità. [OSCURATO:PERSONA] intende dare continuità al principio fissato da questa Corte per il quale, quando si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento probatorio, il ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione ai fini della cosiddetta «prova di resistenza»; gli elementi di prova acquisiti illegittimamente devono incidere, scardinandola, sulla motivazione censurata e compromettere, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, Lagumina, Rv. 269218 - 01). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 22 ottobre 2021, in riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], pronunciata il 21 marzo 2018, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione di assegno, ha dichiarato di non doversi procedere in relazione al capo c) dell'imputazione, per essersi il reato estinto per intervenuta prescrizione e, per l'effetto, ha ridotto la pena a mesi 10 e giorni 20 di reclusione ed euro 133,00 di multa. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria con la quale insiste nei motivi di ricorso. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura la violazione dell'art. 63 cod. proc. pen. e la conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] alla polizia giudiziaria, è manifestamente infondato. I giudici di appello, con motivazione priva di illogicità e conforme alle risultanze processuali, hanno affermato che, al momento dell'inizio dell'escussione, non sussistevano elementi da cui desumere che il ricorrente doveva esser esaminato come indagato e che gli inquirenti hanno correttamente interrotto l'esame non appena il [OSCURATO:PERSONA] ha reso dichiarazioni auto indizianti (vedi pag. 5 della sentenza impugnata). La Corte territoriale ha fatto, pertanto, buon uso del principio di diritto secondo, in caso di procedimento svoltosi nelle forme del rito abbreviato, le dichiarazioni auto indizianti rese dall'indagato durante le indagini sono utilizzabili contra se, non ravvisandosi un'ipotesi di inutilizzabilità patologica (Sez. 3, n. 23182 del 21/03/2018, D'Alessandro, Rv. 273345 — 01). Il ricorso proposto è, inoltre, aspecifico; in particolare il ricorrente non ha prospettato la possibile decisiva influenza dell'elemento probatorio ritenuto inutilizzabile sulla complessiva motivazione posta a fondamento della affermazione di responsabilità. [OSCURATO:PERSONA] intende dare continuità al principio fissato da questa Corte per il quale, quando si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento probatorio, il ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione ai fini della cosiddetta «prova di resistenza»; gli elementi di prova acquisiti illegittimamente devono incidere, scardinandola, sulla motivazione censurata e compromettere, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, Lagumina, Rv. 269218 - 01). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a
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