CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05299/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28 febbraio 2022 della Corte d'appello di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorrente è stato condannato per il reato di cui all'art. 73, quinto comma, D.P.R. 309/1990 e, con due motivi di ricorso deduce un generico vizio di motivazione per essere la sentenza impugnata «priva di riscontri fattuali» (cfr. p. 2 del ricorso) e la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, per non avere applicato la sospensione condizionale della pena; considerato che il ricorso è inammissibile perché, quanto al primo motivo, si prospettano deduzioni generiche e prive delle ragioni di fatto e di diritto che sorreggono le richieste; quanto al secondo motivo, non è stato dedotto in appello e dunque non è deducibile in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis