CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2022
Cassazione n. 41218/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; / letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché con il secondo motivo di deduce in termini di inaccettabile genericità il difetto di motivazione in relazione alla mancata assunzione di una decisione ai sensi dell'art 129 cpp, peraltro a fronte di un appello che non metteva in gioco la responsabilità dell'imputato ma solo la diversa qualificazione da ascrivere al fatto, aspetto, quest'ultimo, contrastato con il primo motivo ma riproducendo profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano le valutazioni spese alla pagina 6, terz'ultimo capoverso, nell'escludere la modesta offensività del fatto alla luce di una complessiva e non manifestamente illogica valutazione di tutte le componenti prese in considerazione dall'art 73 , comma 5, TUS); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2022.