CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 15133/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] LOPPOLI, con avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – Avverso la sentenza n. 2540/2019 depositata il 13 giugno 2019 e resa dalla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 aprile 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Si dà atto che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per la declaratoria di inammissibilità o in subordine per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La CTR, nell’accogliere con la sentenza impugnata l’appello proposto dal contribuente, ha confermato l’annullamento dell’avviso di accertamento nei confronti del contribuente (anno d’imposta 2007), conseguente alla contestazione di aver lo stesso svolto le mansioni di amministratore occulto del gruppo “Beton”, costituito da una società operativa (che periodicamente veniva spogliata dei beni e strutture in favore di una nuova società) e di una serie di società “cartiere”, tra cui la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., i cui fatti di evasione sono imputati nell’avviso oggetto di causa all’amministratore occulto, queste ultime costituite al solo scopo di abbattere il reddito dell’operativa, ponendosi come fittizie intermediarie all’acquisto e vendita di beni, di cui maggioravano gli importi, gonfiando così i costi o riducendo il margine di reddito, dunque in adempimento di un disegno fraudolento complessivo, poiché le suddette “cartiere” si trovavano poi nella condizione di non avere mezzi e dunque non offrire alcuna garanzia per il pagamento delle imposte maturate. L’Agenzia propone così ricorso in cassazione affidato a tre motivi, mentre il contribuente resiste a mezzo di controricorso. Successivamente le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1.Col primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 57, d.p.r. n. 633/1972 e 43, d.p.r. n. 600/1973, laddove la pronuncia d’appello ha ritenuto la decadenza del potere di accertamento dell’IRPEF e dell’IVA (avendo prestato acquiescenza l’amministrazione circa l’IRAP) in quanto si è esclusa l’applicabilità nella specie del raddoppio dei termini ivi previsti a pena di decadenza dell’indicata potestà. 2.Col secondo motivo si denuncia omesso esame di un fatto decisivo, costituito dalla copia della segnalazione dell’ufficio antifrode, che recava stralci del p.v.c., allegato infatti agli avvisi di accertamento, e per tale omissione dichiarava che nulla fosse stato comunicato al contribuente relativamente al p.v.c. presupposto, elevato nei riguardi della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nella quale lo stesso non rivestiva alcun incarico. 3. Col terzo motivo si denuncia nullità della sentenza per omessa motivazione, laddove la pronuncia impugnata non indicava i motivi in base ai quali ha ritenuto che l’Agenzia non ebbe a fornire elementi a riprova del coinvolgimento del Loppoli nella gestione delle società del gruppo Beton, e che gli addebiti ascritti al Loppoli non erano provati in quanto estraneo ad ogni attività decisionale o gestoria. 4. Il ricorso è inammissibile. La pronuncia impugnata si basa su diverse rationes decidendi, una delle quali effettivamente è fondata sulla carenza di motivazione degli atti impositivi per rinviare essi a “atti sconosciuti al contribuente”. Tale ratio è attinta dal secondo motivo di ricorso. Con una seconda ratio, la pronuncia afferma che il Loppoli era estraneo ad ogni attività decisionale e gestoria, e che l’amministrazione non ebbe a dimostrare che lo stesso era coinvolto nella gestione stessa. Tale ratio è attinta dal secondo motivo di ricorso. La pronuncia poi si basa su una terza ratio, costituita dall’intervenuta decadenza dell’amministrazione dalla propria potestà di accertamento, e anch’essa risulta attinta dal ricorso, precisamente dal primo motivo. Viceversa, nessun motivo del ricorso attinge un’ulteriore ratio decidendi, che pure caratterizza la pronuncia impugnata, costituita dal fatto che secondo la CTR “gli avvisi di accertamento erano stati emessi nei confronti di società estinta e, quindi, sono inesistenti, assolutamente privi di qualsivoglia validità ed efficacia, in quanto entrambi emessi nei confronti di una società (da ormai da quasi sette anni) estinta e, dunque, nei riguardi di un soggetto non più esistente…”. Come noto, in caso di pronunce sorrette da plurime ed autonome rationes decidendi, ove anche una sola di esse non risulti oggetto di impugnazione, rispetto ad essa la sentenza diventa definitiva, con conseguente difetto di interesse all’impugnazione e inammissibilità radicale del ricorso. “Nel caso in cui venga impugnata con ricorso per cassazione una sentenza (o un capo di questa) che si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario, per giungere alla cassazione della pronuncia, non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso sia accolto nella sua interezza, affinché si compia lo scopo proprio di tale mezzo di impugnazione, il quale mira alla cassazione della sentenza, ossia di tutte le ragioni che autonomamente la sorreggono. È sufficiente, pertanto, che anche una sola delle ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che sia respinta la censura relativa anche ad una sola di esse, perché il motivo di impugnazione debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni” (Cass. 23/03/2002, n. 4199). Poiché nella specie, come visto, la ratio da ultimo riferita non risulta oggetto di impugnazione, deve ritenersi che la sentenza sia divenuta in rapporto alla stessa definitiva, e pertanto difettando l’interesse a ricorrere il ricorso spiegato è inammissibile. 5. Le spese gravano sull’amministrazione soccombente, mentre nei confronti dell'Agenzia delle Entrate non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non potendo tale norma trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dalpagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass.n.1778 del 29/01/2016). P. Q. M. La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso. Condanna l’Agenzia al pagamento delle spese, che liquida in € 13.000,00