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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 35229/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 14 gennaio 2021, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza pronunciata in data 6 febbraio 2019 dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Frosinone, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due e mesi otto di reclusione oltre pene accessorie per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e preferenziale nonché per quello di bancarotta semplice, in ordine al fallimento della società "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.", dichiarato in data 9 settembre 2015.

Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l'imputata - in qualità di amministratore fino al 20 gennaio 2012 e poi di liquidatore della società - avrebbe distratto le somme di euro 18.707,25 (pari al valore di cassa alla data del fallimento) e di euro 4.447,69 (prelevata dai conti della società nel periodo dal 29 giugno al 30 novembre 2012).

Avrebbe poi, allo scopo di favorire il socio [OSCURATO:PERSONA] in danno degli altri creditori, eseguito svariati pagamenti (pari a circa 40.000,00 euro) in favore del Bellini, a titolo di restituzione finanziamento soci e di compenso per presunte prestazioni professionali.

Infine, avrebbe aggravato il dissesto, ritardando la dichiarazione di fallimento.

2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'imputata, attraverso il difensore di fiducia. 2.1 Con il primo motivo, articolato in due censure, deduce l'inosservanza della legge penale, in relazione agli artt. 223 e 216 legge fall.

Con la prima censura, sostiene che í giudici di merito non avrebbero tenuto conto del fatto che la condotta distrattiva della somma di euro 4.447,69 sarebbe stata posta in essere nel periodo ricompreso tra il 29 giugno e il 30 novembre 2012, quando l'imputata non avrebbe più rivestito alcuna carica formale all'interno della società.

Con la seconda censura, sostiene che le condotte relative ai versamenti in favore del socio [OSCURATO:PERSONA] sarebbero state «descritte nel capo di imputazione come quelle tipiche della c.d. bancarotta preferenziale», ma non sarebbero state «valutate dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Frosinone nell'ambito di tale fattispecie» né la Corte territoriale avrebbe fornito <<chiarimenti sul punto».

2.2. Con il secondo motivo, deduce l'inosservanza della legge penale, in relazione agli artt. 224 e 217 legge fall.

Sostiene, con specifico riferimento alla bancarotta semplice, che la Corte territoriale si sarebbe limitata a <<spendere parole telegrafiche e argomenti per relatíonem». 2.3 Con il terzo motivo, deduce il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio. 2.4 Con un quarto motivo, deduce la violazione di legge, in ordine alla quantificazione della pena accessoria, che sarebbe eccessivamente gravosa e sproporzionata rispetto alla pena principale irrogata e che non sarebbe conforme a quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018.

3. Il Procuratore generale, nelle conclusioni scritte, ha chiesto di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Il primo motivo è inammissibile.

Entrambe le censure nelle quali si articola, invero, sono inedite, posto che non risulta dall'incontestata sintesi dei motivi di appello (oltre che dallo stesso atto di appello), per come riportata nella sentenza impugnata, che il deducente abbia formulato doglianze in ordine, appunto, ai due temi dedotti; di modo che, trattandosi di questioni che attengono a profili di merito, non possono essere dedotti per la prima volta nel giudizio di legittimità, stante il combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen. 1.2.

Il secondo motivo è inammissibile.

Con esso, invero, il ricorrente ha articolato alcune censure che, pur essendo state da lui riferite alla categoria del vizio di violazione di legge, hanno chiaramente a oggetto la motivazione della sentenza impugnata, che egli ritiene viziata.

Occorre sul punto richiamare il costante orientamento giurisprudenziale, secondo il quale l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944).

In particolare, quanto al vizio di logicità della motivazione, per essere sindacabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculí", restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).

La mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione dei fatti (Sez.

U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205621; Sez.

U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 202903).

Quanto al travisamento della prova, esso consiste in un errore percettivo (e non valutativo) della prova stessa, tale da minare alle fondamenta il ragionamento del giudice ed è configurabile solo quando si introduce nella motivazione un'informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia; il relativo vizio ha natura decisiva solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per l'essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio (Sez. 3, n. 38431 del 31 gennaio 2018, Ndoja, Rv. 273911; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499).

Ebbene, nel caso in esame, alcun vizio logico emerge dal testo della motivazione né il ricorrente ha dimostrato alcun travisamento della prova.

La Corte di appello ha risposto in maniera adeguata alle censure che erano state mosse con l'atto di impugnazione e che sì concentravano, soprattutto, sul ruolo di «mera testa di legno» che avrebbe rivestito l'imputata in seno alla società, che sarebbe stata di fatto amministrata esclusivamente da [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe lasciato la Carangiu completamente all'oscuro dei fatti oggetto di contestazione.

La Corte territoriale ha motivato, seppur in maniera sintetica, anche con riferimento al reato di bancarotta semplice, che, peraltro, non era stato oggetto di "critiche" specifiche, particolarmente approfondite, con l'atto di appello.

1.3. Il terzo motivo è inammissibile, in entrambe le censure nelle quali si articola.

La graduazione della pena, invero, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Rv. 238851), come nel caso dì specie (cfr. pagina 2 della sentenza impugnata).

Per la consolidata giurisprudenza di legittimità, poi, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (cfr. pagina 2 della sentenza impugnata).

1.4. Il quarto motivo è inammissibile per plurime convergenti ragioni.

Il giudice di primo grado, facendo espresso riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale, aveva ritenuto congrua la durata di sei anni delle pene accessorie, facendo riferimento alla gravità del fatto e alla non occasionalità della condotta.

La Corte di appello ha poi condiviso la decisione del giudice di primo grado, pur a fronte di un atto di impugnazione con non contestava specificamente tale punto della sentenza.

Il motivo, dunque, è inammissibile perché inedito e anche perché manifestamente infondato.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 14 gennaio 2021, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza pronunciata in data 6 febbraio 2019 dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Frosinone, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due e mesi otto di reclusione oltre pene accessorie per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e preferenziale nonché per quello di bancarotta semplice, in ordine al fallimento della società "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.", dichiarato in data 9 settembre 2015. Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l'imputata - in qualità di amministratore fino al 20 gennaio 2012 e poi di liquidatore della società - avrebbe distratto le somme di euro 18.707,25 (pari al valore di cassa alla data del fallimento) e di euro 4.447,69 (prelevata dai conti della società nel periodo dal 29 giugno al 30 novembre 2012). Avrebbe poi, allo scopo di favorire il socio [OSCURATO:PERSONA] in danno degli altri creditori, eseguito svariati pagamenti (pari a circa 40.000,00 euro) in favore del Bellini, a titolo di restituzione finanziamento soci e di compenso per presunte prestazioni professionali. Infine, avrebbe aggravato il dissesto, ritardando la dichiarazione di fallimento. 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'imputata, attraverso il difensore di fiducia. 2.1 Con il primo motivo, articolato in due censure, deduce l'inosservanza della legge penale, in relazione agli artt. 223 e 216 legge fall. Con la prima censura, sostiene che í giudici di merito non avrebbero tenuto conto del fatto che la condotta distrattiva della somma di euro 4.447,69 sarebbe stata posta in essere nel periodo ricompreso tra il 29 giugno e il 30 novembre 2012, quando l'imputata non avrebbe più rivestito alcuna carica formale all'interno della società. Con la seconda censura, sostiene che le condotte relative ai versamenti in favore del socio [OSCURATO:PERSONA] sarebbero state «descritte nel capo di imputazione come quelle tipiche della c.d. bancarotta preferenziale», ma non sarebbero state «valutate dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Frosinone nell'ambito di tale fattispecie» né la Corte territoriale avrebbe fornito <<chiarimenti sul punto». 2.2. Con il secondo motivo, deduce l'inosservanza della legge penale, in relazione agli artt. 224 e 217 legge fall. Sostiene, con specifico riferimento alla bancarotta semplice, che la Corte territoriale si sarebbe limitata a <<spendere parole telegrafiche e argomenti per relatíonem». 2.3 Con il terzo motivo, deduce il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio. 2.4 Con un quarto motivo, deduce la violazione di legge, in ordine alla quantificazione della pena accessoria, che sarebbe eccessivamente gravosa e sproporzionata rispetto alla pena principale irrogata e che non sarebbe conforme a quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018. 3. Il Procuratore generale, nelle conclusioni scritte, ha chiesto di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo è inammissibile. Entrambe le censure nelle quali si articola, invero, sono inedite, posto che non risulta dall'incontestata sintesi dei motivi di appello (oltre che dallo stesso atto di appello), per come riportata nella sentenza impugnata, che il deducente abbia formulato doglianze in ordine, appunto, ai due temi dedotti; di modo che, trattandosi di questioni che attengono a profili di merito, non possono essere dedotti per la prima volta nel giudizio di legittimità, stante il combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen. 1.2. Il secondo motivo è inammissibile. Con esso, invero, il ricorrente ha articolato alcune censure che, pur essendo state da lui riferite alla categoria del vizio di violazione di legge, hanno chiaramente a oggetto la motivazione della sentenza impugnata, che egli ritiene viziata. Occorre sul punto richiamare il costante orientamento giurisprudenziale, secondo il quale l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944). In particolare, quanto al vizio di logicità della motivazione, per essere sindacabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculí", restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). La mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione dei fatti (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205621; Sez. U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 202903). Quanto al travisamento della prova, esso consiste in un errore percettivo (e non valutativo) della prova stessa, tale da minare alle fondamenta il ragionamento del giudice ed è configurabile solo quando si introduce nella motivazione un'informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia; il relativo vizio ha natura decisiva solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per l'essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio (Sez. 3, n. 38431 del 31 gennaio 2018, Ndoja, Rv. 273911; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499). Ebbene, nel caso in esame, alcun vizio logico emerge dal testo della motivazione né il ricorrente ha dimostrato alcun travisamento della prova. La Corte di appello ha risposto in maniera adeguata alle censure che erano state mosse con l'atto di impugnazione e che sì concentravano, soprattutto, sul ruolo di «mera testa di legno» che avrebbe rivestito l'imputata in seno alla società, che sarebbe stata di fatto amministrata esclusivamente da [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe lasciato la Carangiu completamente all'oscuro dei fatti oggetto di contestazione. La Corte territoriale ha motivato, seppur in maniera sintetica, anche con riferimento al reato di bancarotta semplice, che, peraltro, non era stato oggetto di "critiche" specifiche, particolarmente approfondite, con l'atto di appello. 1.3. Il terzo motivo è inammissibile, in entrambe le censure nelle quali si articola. La graduazione della pena, invero, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Rv. 238851), come nel caso dì specie (cfr. pagina 2 della sentenza impugnata). Per la consolidata giurisprudenza di legittimità, poi, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (cfr. pagina 2 della sentenza impugnata). 1.4. Il quarto motivo è inammissibile per plurime convergenti ragioni. Il giudice di primo grado, facendo espresso riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale, aveva ritenuto congrua la durata di sei anni delle pene accessorie, facendo riferimento alla gravità del fatto e alla non occasionalità della condotta. La Corte di appello ha poi condiviso la decisione del giudice di primo grado, pur a fronte di un atto di impugnazione con non contestava specificamente tale punto della sentenza. Il motivo, dunque, è inammissibile perché inedito e anche perché manifestamente infondato. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
Sentenza Cassazione n. 35229/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris