Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2011
ECLI:EU:C:2011:188
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa C‑565/08
[OSCURATO:PERSONA] europea
contro
Repubblica italiana
«Inadempimento di uno Stato — Artt. 43 CE e 49 CE — Avvocati — Obbligo di rispettare tariffe massime in materia di onorari — Ostacolo all’accesso al mercato — Insussistenza»
Massime della sentenza
Libera prestazione dei servizi — Libertà di stabilimento — Restrizioni — Normativa nazionale che impone agli avvocati l’obbligo
di osservare tariffe massime per la determinazione dei propri onorari — Ammissibilità
(Artt. 43 CE e 49 CE)
Non viene meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi degli artt. 43 CE e 49 CE uno Stato membro la cui normativa impone
agli avvocati l’obbligo di rispettare tariffe massime per la determinazione dei propri onorari, in quanto una siffatta normativa
non sia concepita in modo da pregiudicare l’accesso, in condizioni di concorrenza normali ed efficaci, al mercato dei servizi
degli avvocati. È quanto avviene nel caso di una disciplina caratterizzata da una flessibilità che permette un corretto compenso
per qualsiasi tipo di prestazione fornita dagli avvocati, poiché, in presenza di determinate condizioni, è possibile superare
i limiti massimi dell’importo degli onorari portandoli fino al doppio o al quadruplo o anche oltre. Pertanto, in diverse situazioni,
è consentito agli avvocati concludere un accordo speciale con il loro cliente per fissare l’importo degli onorari.
Infatti, la normativa di uno Stato membro non costituisce una restrizione ai sensi del Trattato CE per il solo fatto che altri
Stati membri applicano regole meno severe o economicamente più vantaggiose ai prestatori di servizi simili stabiliti sul loro
territorio. L’esistenza di una restrizione ai sensi del Trattato non può dunque essere desunta dalla mera circostanza che
gli avvocati stabiliti in Stati membri diversi dallo Stato membro ospitante, ai fini del calcolo dei propri onorari per le
prestazioni fornite nello Stato membro ospitante, devono abituarsi alle norme applicabili in quest’ultimo Stato membro, ma
deve essere fondata sul fatto che una siffatta disciplina ostacola l’accesso degli avvocati provenienti da altri Stati membri
al mercato dello Stato membro ospitante.
(v. punti 49‑50, 53‑54)
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
29 marzo 2011 (
*
)
«Inadempimento di uno Stato – Artt. 43 CE e 49 CE – Avvocati – Obbligo di rispettare tariffe massime in materia di onorari – Ostacolo all’accesso al mercato – Insussistenza»
Nella causa C‑565/08,
avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 19 dicembre 2008,
[OSCURATO:PERSONA] europea,
rappresentata dai sigg. E. Traversa e L. Prete, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica italiana,
rappresentata inizialmente dalla sig.ra I. Bruni, successivamente dalla sig.ra G. Palmieri, in qualità di agenti, assistite
dalla sig.ra W. Ferrante, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
LA CORTE (Grande Sezione),
composta dal sig. A. Tizzano, presidente della Prima Sezione, facente funzione di presidente, dai sigg. J.N. [OSCURATO:PERSONA],
K. Lenaerts e J.‑C. Bonichot, presidenti di sezione, dai sigg. A. Rosas, M. Ilešič, J. Malenovský, U. Lõhmus (relatore), E. Levits,
A. Ó Caoimh, L. [OSCURATO:PERSONA], dalle sig.re P. Lindh e M. Berger, giudici,
avvocato generale: sig. J. Mazák
cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 24 marzo 2010,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 6 luglio 2010,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con il suo ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee chiede alla Corte di constatare che, prevedendo disposizioni che
impongono agli avvocati l’obbligo di rispettare tariffe massime, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa
incombenti ai sensi degli artt. 43 CE e 49 CE.
Contesto normativo nazionale
2
La professione di avvocato è disciplinata in Italia dal regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, ordinamento delle professioni
di avvocato e procuratore legale (GURI n. 281, del 5 dicembre 1933, pag. 5521), convertito, con modificazioni, dalla legge
22 gennaio 1934, n. 36 (GURI n. 24, del 30 gennaio 1934), come successivamente modificato (in prosieguo: il «regio decreto
legge»). In base agli artt. 52‑55 del regio decreto legge, il Consiglio nazionale forense (in prosieguo: il «CNF») è istituito
presso il Ministero della Giustizia ed è costituito da avvocati eletti dai loro colleghi, in numero di uno per ciascun distretto
di Corte d’appello.
3
[OSCURATO:PERSONA]. 57 del regio decreto legge prevede che i criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità dovuti agli
avvocati ed ai procuratori in materia tanto civile, penale quanto stragiudiziale sono stabiliti ogni biennio con deliberazione
del CNF. Tali criteri devono essere successivamente approvati dal Ministro della Giustizia, sentito il parere del Comitato
interministeriale dei prezzi e previa consultazione del Consiglio di Stato.
4
Ai sensi dell’art. 58 del regio decreto legge, i criteri di cui all’art. 57 del medesimo decreto sono stabiliti con riferimento
al valore delle controversie e al grado dell’autorità giudiziaria adita, nonché, per i giudizi penali, alla durata degli stessi.
Per ogni atto o serie di atti devono essere fissati un limite massimo ed un limite minimo dell’importo degli onorari. In materia
stragiudiziale occorre tenere conto dell’importanza dell’affare.
5
[OSCURATO:PERSONA]. 60 del regio decreto legge stabilisce che la liquidazione degli onorari è fatta dall’autorità giudiziaria sulla base
dei citati criteri, tenendo conto della gravità e del numero delle questioni trattate. Tale liquidazione deve mantenersi entro
i limiti massimi e minimi previamente fissati. Tuttavia, nei casi di straordinaria importanza, tenuto conto della specialità
delle controversie e qualora il valore intrinseco della prestazione lo giustifichi, il giudice può oltrepassare il limite
massimo. Viceversa egli può, quando la causa risulta di facile trattazione, fissare onorari in misura inferiore al limite
minimo. In entrambi i casi la decisione del giudice dev’essere motivata.
6
Ai sensi dell’art. 61, n. 1, del regio decreto legge, gli onorari praticati dagli avvocati nei confronti dei propri clienti,
in materia sia giudiziale che stragiudiziale, sono determinati, salvo patto speciale, in base ai criteri di cui all’art. 57,
tenuto conto della gravità e del numero delle questioni trattate. Conformemente al n. 2 del medesimo articolo, tali onorari
possono essere maggiori di quelli liquidati a carico della parte condannata alle spese se la specialità della controversia
o il valore della prestazione lo giustificano.
7
[OSCURATO:PERSONA]. 24 della legge 13 giugno 1942, n. 794, sugli onorari di avvocato per prestazioni giudiziali in materia civile (GURI
n. 172, del 23 luglio 1942), prevede che sono inderogabili gli onorari minimi stabiliti per le prestazioni degli avvocati,
a pena di nullità di qualsiasi accordo derogatorio.
8
[OSCURATO:PERSONA]. 13 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, sulla libera prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini di altri
Stati membri della Comunità europea (GURI n. 42, del 12 febbraio 1982, pag. 1030), che recepisce la direttiva del Consiglio
22 marzo 1977, 77/249/CEE, intesa a facilitare l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati
(GU L 78, pag. 17), estende l’obbligo di rispettare le tariffe professionali in vigore agli avvocati di altri Stati membri
che svolgono in Italia attività giudiziali e stragiudiziali.
9
I diritti e gli onorari degli avvocati sono stati successivamente disciplinati da più decreti ministeriali di cui gli ultimi
tre sono il D.M. 24 novembre 1990, n. 392, il D.M. 5 ottobre 1994, n. 585, e il D.M. 8 aprile 2004, n. 127.
10
Conformemente alla deliberazione del CNF allegata al decreto ministeriale 8 aprile 2004, n. 127 (GURI n. 115, del 18 maggio
2004; in prosieguo: la «deliberazione del CNF»), le tariffe applicabili agli onorari degli avvocati si suddividono in tre
capitoli, vale a dire il capitolo I, relativo alle prestazioni giudiziali in materia tanto civile, amministrativa quanto fiscale,
il capitolo II, concernente le prestazioni giudiziali in materia penale, e il capitolo III, riguardante le prestazioni stragiudiziali.
11
Per il capitolo I, l’art. 4, n. 1, della deliberazione del CNF vieta qualsiasi deroga agli onorari e diritti stabiliti per
le prestazioni degli avvocati.
12
Per quanto riguarda il capitolo II, l’art. 1, nn. 1 e 2 di suddetta deliberazione dispone che, per la determinazione dell’onorario
di cui alla tabella, deve tenersi conto della natura, complessità e gravità della causa, delle contestazioni e delle imputazioni,
del numero e dell’importanza delle questioni trattate e della loro rilevanza patrimoniale, della durata del procedimento e
del processo, del valore della prestazione effettuata, del numero di avvocati che hanno collaborato e condiviso la responsabilità
della difesa, dell’esito ottenuto, anche avuto riguardo alle conseguenze civili, nonché delle condizioni finanziarie del cliente.
Per le cause che richiedono un particolare impegno, per la complessità dei fatti o per le questioni giuridiche trattate, gli
onorari possono giungere fino al quadruplo dei massimi stabiliti.
13
Per quanto concerne il capitolo III, l’art. 1, n. 3, della deliberazione del CNF sancisce che, nelle pratiche di particolare
importanza, complessità e difficoltà, il limite massimo degli onorari può essere aumentato fino al doppio e quello degli onorari
per le pratiche di straordinaria importanza fino al quadruplo, previo parere del consiglio dell’ordine degli avvocati competente.
[OSCURATO:PERSONA]. 9 di tale deliberazione precisa che, nell’ipotesi di manifesta sproporzione, per particolari circostanze del caso,
tra la prestazione e gli onorari previsti dalla tabella, su parere del consiglio dell’ordine degli avvocati competente, i
massimi possono essere maggiorati anche oltre quanto previsto dall’art. l, n. 3, della deliberazione in parola e i minimi
possono essere diminuiti.
14
Il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (GURI n. 153, del 4 luglio 2006), convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248 (GURI
n. 186, dell’11 agosto 2006; in prosieguo: il «decreto Bersani») è intervenuto sulle disposizioni in materia di onorari d’avvocato.
[OSCURATO:PERSONA]. 2 del predetto decreto, intitolato «Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali»,
ai suoi nn. 1 e 2, dispone quanto segue:
«1. In conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei
servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un’effettiva facoltà di scelta nell’esercizio dei propri diritti e di comparazione
delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni
legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali:
a) l’obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi
perseguiti;
(...)
2. Sono fatte salve le disposizioni riguardanti (...) le eventuali tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli
utenti. Il giudice provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di liquidazione
giudiziale e di gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale (...)».
15
A norma dell’art. 2233 del codice civile italiano, in generale, il compenso per un contratto di prestazione di servizi, se
non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi in vigore, è determinato dal giudice,
sentito il parere dell’associazione professionale a cui il professionista appartiene. In ogni caso, la misura del compenso
deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione. Ogni patto concluso dagli avvocati o i praticanti
abilitati con i loro clienti che stabilisca i compensi professionali è nullo se non è redatto in forma scritta.
La fase precontenziosa
16
Con lettera di diffida del 13 luglio 2005, la [OSCURATO:PERSONA] ha richiamato l’attenzione delle autorità italiane su una possibile
incompatibilità di talune disposizioni nazionali, relative alle attività stragiudiziali degli avvocati, con l’art. 49 CE.
Le autorità italiane hanno risposto con lettera del 19 settembre 2005.
17
In seguito, la [OSCURATO:PERSONA] ha completato due volte l’analisi effettuata nella lettera di diffida. In una prima lettera di
diffida supplementare, datata 23 dicembre 2005, la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato incompatibili con gli artt. 43 CE e 49 CE le
disposizioni italiane che stabiliscono l’obbligo di rispettare tariffe imposte per le attività giudiziali e stragiudiziali
degli avvocati.
18
La Repubblica italiana ha risposto con lettere del 9 marzo, del 10 luglio nonché del 17 ottobre 2006, informando la [OSCURATO:PERSONA]
della nuova normativa italiana applicabile in materia di onorari degli avvocati, ossia il decreto Bersani.
19
Con una seconda lettera di diffida supplementare, datata 23 marzo 2007, la [OSCURATO:PERSONA], tenendo conto di questa nuova normativa,
ha integrato ulteriormente la sua posizione. La Repubblica italiana ha risposto con lettera datata 21 maggio 2007.
20
Con lettera del 3 agosto 2007, la [OSCURATO:PERSONA] ha poi chiesto alle autorità italiane informazioni in merito alle modalità di
rimborso delle spese sostenute dagli avvocati. La Repubblica italiana ha risposto con lettera del 28 settembre 2007.
21
Non essendo rimasta soddisfatta da tale risposta, il 4 aprile 2008 la [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso un parere motivato alla Repubblica
italiana, adducendo che le disposizioni nazionali che impongono l’obbligo per gli avvocati di rispettare tariffe massime sono
incompatibili con gli artt. 43 CE e 49 CE. Tale obbligo risulterebbe, in particolare, dalle disposizioni di cui agli artt. 57
e 58 del regio decreto legge, dall’art. 24 della legge 13 giugno 1942, n. 794, dall’art. 13 della legge 9 febbraio 1982, n. 31,
dalle pertinenti disposizioni dei decreti ministeriali 24 novembre 1990, n. 392, 5 ottobre 1994, n. 585, e 8 aprile 2004,
n. 127, nonché dalle disposizioni del decreto Bersani (in prosieguo, complessivamente: le «disposizioni controverse»). Essa
ha invitato tale Stato membro ad adottare, entro un termine di due mesi dal ricevimento di tale parere, le misure necessarie
per adeguarvisi. La Repubblica italiana ha risposto con lettera del 9 ottobre 2008.
22
Ritenendo che la Repubblica italiana non avesse rimediato all’infrazione addebitatale, la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di proporre
il presente ricorso.
Sul ricorso
Argomenti delle parti
23
Con il suo ricorso la [OSCURATO:PERSONA] addebita alla Repubblica italiana di aver previsto, in violazione degli artt. 43 CE e 49 CE,
disposizioni che impongono agli avvocati l’obbligo di rispettare tariffe massime per la determinazione dei propri onorari.
24
Ad avviso della [OSCURATO:PERSONA], detto obbligo deriva dal decreto Bersani che, pur abrogando le tariffe fisse o minime applicabili
agli onorari degli avvocati, ha esplicitamente mantenuto l’obbligo di rispettare tariffe massime in nome della protezione
dei consumatori. Tale interpretazione sarebbe peraltro confermata dal CNF, dal consiglio dell’ordine degli avvocati di Torino
nonché dall’[OSCURATO:PERSONA] della Concorrenza e del Mercato nei rispettivi documenti ufficiali.
25
Il fatto che questo stesso decreto abbia abolito il divieto di stabilire contrattualmente compensi dipendenti dal conseguimento
degli obiettivi perseguiti, ossia il cosiddetto «patto del quota lite», non può inficiare la conclusione che il rispetto di
tali tariffe massime è ancora obbligatorio in tutti i casi in cui un siffatto patto non sia stato concluso. D’altronde, durante
la fase precontenziosa, le autorità italiane non avrebbero mai negato l’obbligatorietà delle tariffe massime di cui trattasi.
26
Del pari, la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che le eccezioni previste per le tariffe massime applicabili agli onorari degli avvocati
non escludono, ma anzi confermano, che le tariffe massime degli onorari si applicano in via generale.
27
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che le disposizioni controverse producono l’effetto di disincentivare gli avvocati stabiliti in altri
Stati membri a stabilirsi in Italia o a prestarvi temporaneamente i propri servizi e, di conseguenza, configurano restrizioni
alla libertà di stabilimento ai sensi dell’art. 43 CE nonché alla libera prestazione dei servizi ai sensi dell’art. 49 CE.
28
Infatti, essa considera che un tariffario massimo obbligatorio, che si applichi indipendentemente dalla qualità della prestazione,
dal lavoro necessario per effettuarla e dai costi sostenuti per attuarla, possa rendere il mercato italiano delle prestazioni
legali non attraente per i professionisti stabiliti in altri Stati membri.
29
A giudizio della [OSCURATO:PERSONA], tali restrizioni derivano, in primo luogo, dall’obbligo imposto agli avvocati di calcolare i
propri onorari in base ad un tariffario estremamente complesso che genera un costo aggiuntivo, in particolare per gli avvocati
stabiliti fuori dell’Italia. Nel caso in cui questi avvocati avessero utilizzato fino ad allora un diverso sistema di calcolo
dei loro onorari, essi sarebbero obbligati ad abbandonarlo per adeguarsi al sistema italiano.
30
In secondo luogo, l’esistenza di tariffe massime applicabili agli onorari degli avvocati impedirebbe che i servizi degli avvocati
stabiliti in Stati membri diversi dalla Repubblica italiana siano correttamente remunerati dissuadendo taluni avvocati, i
quali chiedono onorari più elevati di quelli stabiliti dalle disposizioni controverse, dal prestare temporaneamente i propri
servizi in Italia, ovvero dallo stabilirsi in tale Stato membro. Infatti, secondo la [OSCURATO:PERSONA], il margine di guadagno massimo
è fissato indipendentemente dalla qualità del servizio prestato, dall’esperienza dell’avvocato, dalla sua specializzazione,
dal tempo da lui dedicato alla causa, dalla situazione economica del cliente, e, ancor più, dall’eventualità che l’avvocato
sia tenuto a spostarsi per lunghi tragitti.
31
[OSCURATO:PERSONA] considera, in terzo luogo, che il sistema di tariffazione italiano pregiudichi la libertà contrattuale dell’avvocato
impedendogli di fare offerte ad hoc in determinate situazioni e/o a clienti particolari. Le disposizioni controverse potrebbero
dunque comportare una perdita di competitività per gli avvocati stabiliti in altri Stati membri perché esse privano gli stessi
di efficaci tecniche di penetrazione nel mercato legale italiano. Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che le disposizioni
controverse costituiscano un ostacolo all’accesso al mercato italiano dei servizi legali per gli avvocati stabiliti in altri
Stati membri.
32
In via principale, la Repubblica italiana contesta non l’esistenza, nell’ordinamento giuridico italiano, di dette tariffe
massime, bensì il carattere vincolante delle medesime, sostenendo che esistono numerose deroghe per superare tali limiti,
o per volontà degli avvocati e dei loro clienti, o tramite l’intervento del giudice.
33
Secondo tale Stato membro, il criterio principale che consente di fissare gli onorari degli avvocati risiede, a norma dell’art. 2233
del codice civile italiano, nel contratto concluso tra l’avvocato e il suo cliente, mentre il ricorso alle tariffe applicabili
agli onorari degli avvocati costituisce soltanto un criterio sussidiario, utilizzabile in mancanza di compenso liberamente
fissato dalle parti contrattuali nell’esercizio della loro autonomia contrattuale.
34
Inoltre, gli onorari calcolati su base oraria sarebbero espressamente previsti al punto 10 del capitolo III della deliberazione
del CNF come metodo alternativo di calcolo degli onorari in materia stragiudiziale.
35
Del pari, in seguito all’adozione del decreto Bersani, il divieto di concludere un accordo tra cliente ed avvocato, che preveda
un compenso dipendente dall’esito della controversia, sarebbe stato definitivamente abolito dall’ordinamento giuridico italiano.
36
Per quanto riguarda le deroghe alle tariffe massime applicabili agli onorari degli avvocati, la Repubblica italiana sottolinea
che, in tutte le cause di particolare importanza, complessità o difficoltà per le questioni giuridiche trattate, gli avvocati
e i loro clienti possono convenire, senza che sia necessario alcun parere del consiglio dell’ordine degli avvocati competente,
che gli onorari vengano aumentati fino al doppio dei massimi di tali tariffe o anche, in materia penale, fino al quadruplo
di tali massimi.
37
Il previo parere del consiglio dell’ordine degli avvocati competente sarebbe invece richiesto, in materia sia civile che stragiudiziale,
nei casi di straordinaria importanza delle controversie, per aumentare il compenso fino al quadruplo dei massimi previsti
nonché, in caso di manifesta sproporzione tra la prestazione professionale e l’onorario previsto dalle tariffe applicabili
a tali onorari, per aumentare del pari gli onorari di cui trattasi anche oltre tali massimi.
38
In subordine, la Repubblica italiana sostiene che le disposizioni controverse non contengono alcuna misura restrittiva della
libertà di stabilimento o della libera prestazione dei servizi e che gli addebiti della [OSCURATO:PERSONA] non sono fondati.
39
Infatti, per quanto riguarda i costi aggiuntivi, l’esistenza di una duplice normativa, ossia quella dello Stato membro d’origine
e quella dello Stato membro ospitante, non potrebbe, di per sè, costituire un motivo che consenta di sostenere che le disposizioni
controverse sono restrittive poiché le norme professionali in vigore nello Stato membro ospitante sarebbero applicabili agli
avvocati provenienti da altri Stati membri in forza delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998,
77/249 e 98/5/CE, volte a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello
in cui è stata acquistata la qualifica (GU L 77, pag. 36), indipendentemente dalle norme applicabili nello Stato membro d’origine.
40
Per quanto attiene all’asserita riduzione dei margini di guadagno, le disposizioni controverse prevederebbero in modo dettagliato
il rimborso integrale di tutte le spese di missione in base a documenti giustificativi e concederebbero inoltre un’indennità
di trasferta per le ore di lavoro perse durante quest’ultima. Tali spese si aggiungerebbero ai diritti, agli onorari e alle
spese generali degli avvocati e sarebbero rimborsate, in applicazione del principio di non discriminazione, tanto agli avvocati
stabiliti in Italia, che devono spostarsi sul territorio nazionale, quanto agli avvocati stabiliti in altri Stati membri che
devono spostarsi in Italia.
Giudizio della Corte
41
In via preliminare, va constatato come dall’insieme delle disposizioni controverse emerga che le tariffe massime applicabili
agli onorari degli avvocati costituiscono norme giuridicamente vincolanti in quanto sono previste da un testo di legge.
42
Pur supponendo che gli avvocati e i loro clienti siano, in concreto, liberi di pattuire contrattualmente il compenso degli
avvocati su base oraria o a seconda dell’esito della causa, come fatto valere dalla Repubblica italiana, resta nondimeno il
fatto che le tariffe massime continuano ad essere obbligatorie nell’ipotesi in cui non esista un patto tra gli avvocati e
i clienti.
43
Peraltro, la [OSCURATO:PERSONA] ha giustamente considerato che l’esistenza di deroghe che consentano di superare, in presenza di
determinate condizioni, i limiti massimi dell’importo degli onorari portandoli al doppio o al quadruplo o addirittura oltre,
conferma che le tariffe massime degli onorari si applicano in via generale.
44
Di conseguenza, non può essere accolto l’argomento della Repubblica italiana secondo cui, nel suo ordinamento giuridico, non
esiste alcun obbligo per gli avvocati di osservare tariffe massime per la determinazione dei loro onorari.
45
Per quanto riguarda, poi, l’esistenza di restrizioni alla libertà di stabilimento nonché alla libera prestazione di servizi,
di cui rispettivamente agli artt. 43 CE e 49 CE, da una giurisprudenza costante emerge che siffatte restrizioni sono costituite
da misure che vietano, ostacolano o scoraggiano l’esercizio di tali libertà (v., in tal senso, sentenze 15 gennaio 2002, causa
C‑439/99, [OSCURATO:PERSONA]/Italia, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑305, punto 22; 5 ottobre 2004, causa C‑442/02, CaixaBank [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8961,
punto 11; 30 marzo 2006, causa C‑451/03, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2941, punto 31, e 4 dicembre
2008, causa C‑330/07, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑9099, punto 19).
46
In particolare, la nozione di restrizione comprende le misure adottate da uno Stato membro che, per quanto indistintamente
applicabili, pregiudichino l’accesso al mercato per gli operatori economici di altri Stati membri (v., in particolare, sentenze
CaixaBank [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 12, e 28 aprile 2009, causa C‑518/06, [OSCURATO:PERSONA]/Italia, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3491, punto 64).
47
Nella specie, è pacifico che le disposizioni controverse si applichino indistintamente a tutti gli avvocati che forniscono
servizi sul territorio italiano.
48
[OSCURATO:PERSONA] ritiene, tuttavia, che tali disposizioni costituiscano una restrizione ai sensi degli articoli summenzionati,
in quanto possono infliggere agli avvocati, stabiliti in Stati membri diversi dalla Repubblica italiana e che forniscono servizi
in quest’ultimo Stato, costi aggiuntivi generati dall’applicazione del sistema italiano degli onorari nonché una riduzione
dei margini di guadagno e dunque una perdita di competitività.
49
A tal riguardo, giova ricordare anzitutto che una normativa di uno Stato membro non costituisce una restrizione ai sensi del
Trattato CE per il solo fatto che altri Stati membri applichino regole meno severe o economicamente più vantaggiose ai prestatori
di servizi simili stabiliti sul loro territorio (v. sentenza 28 aprile 2009, [OSCURATO:PERSONA]/Italia, cit., punto 63 e giurisprudenza
ivi citata).
50
L’esistenza di una restrizione ai sensi del Trattato non può dunque essere desunta dalla mera circostanza che gli avvocati
stabiliti in Stati membri diversi dalla Repubblica italiana devono, per il calcolo dei loro onorari per prestazioni fornite
in Italia, abituarsi alle norme applicabili in tale Stato membro.
51
Per contro, una restrizione del genere esiste, segnatamente, se detti avvocati sono privati della possibilità di penetrare
nel mercato dello Stato membro ospitante in condizioni di concorrenza normali ed efficaci (v., in tal senso, sentenza CaixaBank
[OSCURATO:PERSONA], cit., punti 13 e 14; 5 dicembre 2006, cause riunite C‑94/04 e C‑202/04, Cipolla e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑11421, punto 59,
nonché 11 marzo 2010, causa C‑384/08, [OSCURATO:PERSONA], non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 45).
52
Orbene, è giocoforza constatare che la [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato che le disposizioni controverse abbiano un tale scopo
o effetto.
53
Infatti, essa non è riuscita a dimostrare che la normativa in discussione è concepita in modo da pregiudicare l’accesso, in
condizioni di concorrenza normali ed efficaci, al mercato italiano dei servizi di cui trattasi. Va rilevato, al riguardo,
che la normativa italiana sugli onorari è caratterizzata da una flessibilità che sembra permettere un corretto compenso per
qualsiasi tipo di prestazione fornita dagli avvocati. [OSCURATO:PERSONA], è possibile aumentare gli onorari fino al doppio delle tariffe
massime altrimenti applicabili, per cause di particolare importanza, complessità o difficoltà, o fino al quadruplo di dette
tariffe per quelle che rivestono una straordinaria importanza, o anche oltre in caso di sproporzione manifesta, alla luce
delle circostanze nel caso di specie, tra le prestazioni dell’avvocato e le tariffe massime previste. In diverse situazioni,
inoltre, è consentito agli avvocati concludere un accordo speciale con il loro cliente al fine di fissare l’importo degli
onorari.
54
Pertanto, non avendo dimostrato che le disposizioni controverse ostacolano l’accesso degli avvocati provenienti dagli altri
Stati membri al mercato italiano di cui trattasi, l’argomentazione della [OSCURATO:PERSONA], diretta alla constatazione dell’esistenza
di una restrizione ai sensi degli artt. 43 CE e 49 CE, non può essere accolta.
55
Ne consegue che il ricorso dev’essere respinto.
Sulle spese
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A norma dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta
domanda. Poiché la Repubblica italiana non ha chiesto la condanna della [OSCURATO:PERSONA] alle spese, si deve decidere che ciascuna
parte sopporti le proprie spese.
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA] europea e la Repubblica italiana sopportano le proprie spese.
Firme
*
Lingua processuale: l’italiano.