CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 26650/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 1894/2021proposto da: Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato – -avverso la sentenza n. 85/03 /20 20 emessa dalla CTR Um bria il 16/06/2020e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che Diniego richiesta rimborso ritenute Irpef – Somme corrisposte a titolo di spese di viaggio 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Perugia avverso il diniego ricevuto sulla richiesta di rimborso delle ritenute Irpef operate dal sostituto d’imposta per gli anni 2012-2016 sulle somme corrispostegli a titolo di rimborso delle spese di viaggio, previste negli accordi collettivi nazionali disciplinanti i rapporti con i medici specialisti. 2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso. 3. Sull’appello dell’Agenzia delle Entrate, la [OSCURATO:PERSONA] rigettava il gravame, richiamando integralmente l’ordinanza n. 6793/2015 della Suprema Corte, che aveva riconosciuto la natura risarcitoria – come tale, non ogge tto di ritenute Irpef - , anziché retributiva, alle somme in oggetto. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. 6. Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 51 Tuir e 35 dPR n. 271/2000, attuativo dell’art. 48 dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, stipulato in data 9.3.2000, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR riconosciuto alle somme corrisposte ai medici specialisti ambulatoriali a titolo di rimborso spese di viaggio, per incarichi svolti in Comuni diversi dalla propria residenza, natura risarcitoria, anziché retributiva. 7. Le questioni giuridiche poste dal ricorso dell'Agenzia con l’unico motivo rendono evidente l'opportunità che sulle stesse — involgenti l'esatta individuazione della natura (risarcitoria o retributiva) delle somme percepite dal contribuente — la Corte pronunci in pubblica udienza, considerato peraltro che l'unico precedente giurisprudenziale rinvenibile in materia (Cass. n. 6793 del 2015, che richiama 9107 del 2002, quest'ultima neppure strettamente in termini), ha costituito materia di specifica risoluzione dell'Agenzia delle entrate, n. 106/E del 21 dicembre 2015, che propone argomentazioni critiche che fanno venire meno i presupposti per definire la causa ai sensi dell'art. 375, primo comma, nn. 1-5, c.p.c. (in tal senso altresì Sez. 6 -5, Ordinanza interlocutoria n. 5032 del 2018 ). P.Q.M. La Corte dispone la rimessione della causa alla pubblica udienza della Quinta Sezione civile di questa Corte. Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-VSezione civile della