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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00666/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per prescrizione; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per gli imputati, che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata emessa il 10 febbraio 2020 dalla Corte di appello di Caltanissetta, che ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il furto aggravato dalla destrezza — di una sciarpa marca "Gucci" di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], lasciata momentaneamente incustodita da quest'ultimo allorché stava provando un capo di abbigliamento in un esercizio commerciale.

2. Contro l'anzidetta sentenza, gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo del comune difensore di fiducia, ricorso che conta due motivi.

2.1. Il primo motivo di ricorso denunzia vizio di motivazione perché — come sostenuto trascrivendo stralci delle rispettive testimonianze — né la persona offesa, né la sua fidanzata avevano riconosciuto l'autore del fatto e la deposizione del [OSCURATO:PERSONA] aveva evidenziato che non era stato estrapolato, dal filmato del sistema di videosorveglianza, il fermo immagine che immortalava il momento della sottrazione della sciarpa.

Tale prova avrebbe dimostrato che la sciarpa era stata presa per errore.

2.2. Il secondo motivo di ricorso deduce violazione degli artt. 530 cod. proc. pen. e 47 cod. pen. perché era stato trascurato che Finocchiaro aveva esibito in dibattimento una sciarpa identica a quella sottratta, a riprova del fatto che era incorso in errore nel prendere quella di Farina.

Peraltro, se non di errore si fosse trattato, sarebbe stato assurdo restare a passeggiare nel centro commerciale con la sciarpa riposta nella borsa della Russo ed in compagnia del padre di Finocchiaro, un appartenente all'Arma dei Carabinieri.

Merita censura — si legge ancora nel ricorso — la sentenza di primo grado quando aveva affermato che la sciarpa era stata consegnata dagli imputati dopo molte insistenze, ciò ponendosi in contraddizione con quanto riferito dal Mar. [OSCURATO:PERSONA].

Sostengono ancora i ricorrenti che, subito dopo il fatto, i prevenuti non avevano portato ai Carabinieri la sciarpa di proprietà di Finocchiaro lasciata nell'auto perché erano stati trattati come ladri ed a fortiori perché si trovavano in compagnia del padre di Finocchiaro, militare in servizio. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili.

1. Il primo motivo di ricorso — che agita il mancato riconoscimento degli imputati da parte della persona offesa e la mancata estrapolazione delle immagini del sistema di videosorveglianza concernenti il momento della sottrazione — è inammissibile siccome versato in fatto, reiterativo di questioni già poste all'attenzione della Corte territoriale e da quest'ultima risolte con motivazione immune dai vizi lamentati nonché privo di confronto con la sentenza impugnata.I ricorrenti, infatti, mancano di confrontarsi con due riflessioni svolte dalla Corte territoriale, che neutralizzano la portata a discarico delle analoghe censure che erano già state mosse in sede di gravame di merito dagli imputati.

In primo luogo, i ricorsi trascurano la circostanza, già evidenziata dalla Corte territoriale, che la sciarpa è stata trovata nella disponibilità dei prevenuti, i quali l'hanno restituita a richiesta dei Carabinieri prelevandola dalla borsa della Russo, il che esclude che possano essere nutriti dubbi sulla circostanza che la donna o il Finocchiaro l'avessetPresa.

Circostanza, quest'ultima, che emerge dalla deposizione del Mar. [OSCURATO:PERSONA], il quale — così come è annotato in sentenza — ha affermato di avere visto il momento dell'impossessamento da parte del Finocchiaro allorché aveva visionato l'intero filmato del sistema di videosorveglianza, ancorché i frame estratti e confluiti nel fascicolo processuale non immortalassero proprio questo momento.

D'altra parte, che Finocchiaro avesse preso la sciarpa non sembra essere contestato neanche nei ricorsi che, nel tentativo di "recuperare" l'argomento di censura (già adeguatamente sconfessato dalla Corte di merito), sostengono che la visione del filmato avrebbe consentito di appurare che non si era trattato di furto ovvero che non vi era stata destrezza, proposizioni critiche di cui non si comprende la misura e la portata in rapporto all'attività istruttoria che si assume indebitamente omessa.

2. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile, dal momento che esso è aspecifico rispetto alle argomentazioni della Corte territoriale — non manifestamente illogiche — secondo cui, se effettivamente Finocchiaro avesse avuto in auto una sciarpa identica a quella della persona offesa, certamente si sarebbe premurato di mostrarla immediatamente ai Carabinieri e ciò a maggior ragione laddove — come sostenuto — l'imputato era stato trattato "come un ladro", avendo la necessità di riscattarsi.

Quanto all'esibizione in dibattimento di una sciarpa identica a quella sottratta da parte di Finocchiaro, la Corte territoriale ha razionalmente osservato che detta circostanza non aveva efficacia scagionante perché non chiariva l'epoca dell'acquisto e che, anzi, proprio sulle modalità di quest'ultimo, vi era stata contraddizione tra i due imputati, enunciati cruciali nell'ordito argomentativo della decisione avversata su cui però i ricorsi nulla obiettano, violando, così, il dovere di specificità che deve caratterizzare l'impugnativa di legittimità.

3. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di ciascuna parte ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. (come modificato ex.

I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere i proponenti in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 ciascuno a favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per prescrizione; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per gli imputati, che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata emessa il 10 febbraio 2020 dalla Corte di appello di Caltanissetta, che ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il furto aggravato dalla destrezza — di una sciarpa marca "Gucci" di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], lasciata momentaneamente incustodita da quest'ultimo allorché stava provando un capo di abbigliamento in un esercizio commerciale. 2. Contro l'anzidetta sentenza, gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo del comune difensore di fiducia, ricorso che conta due motivi. 2.1. Il primo motivo di ricorso denunzia vizio di motivazione perché — come sostenuto trascrivendo stralci delle rispettive testimonianze — né la persona offesa, né la sua fidanzata avevano riconosciuto l'autore del fatto e la deposizione del [OSCURATO:PERSONA] aveva evidenziato che non era stato estrapolato, dal filmato del sistema di videosorveglianza, il fermo immagine che immortalava il momento della sottrazione della sciarpa. Tale prova avrebbe dimostrato che la sciarpa era stata presa per errore. 2.2. Il secondo motivo di ricorso deduce violazione degli artt. 530 cod. proc. pen. e 47 cod. pen. perché era stato trascurato che Finocchiaro aveva esibito in dibattimento una sciarpa identica a quella sottratta, a riprova del fatto che era incorso in errore nel prendere quella di Farina. Peraltro, se non di errore si fosse trattato, sarebbe stato assurdo restare a passeggiare nel centro commerciale con la sciarpa riposta nella borsa della Russo ed in compagnia del padre di Finocchiaro, un appartenente all'Arma dei Carabinieri. Merita censura — si legge ancora nel ricorso — la sentenza di primo grado quando aveva affermato che la sciarpa era stata consegnata dagli imputati dopo molte insistenze, ciò ponendosi in contraddizione con quanto riferito dal Mar. [OSCURATO:PERSONA]. Sostengono ancora i ricorrenti che, subito dopo il fatto, i prevenuti non avevano portato ai Carabinieri la sciarpa di proprietà di Finocchiaro lasciata nell'auto perché erano stati trattati come ladri ed a fortiori perché si trovavano in compagnia del padre di Finocchiaro, militare in servizio. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1. Il primo motivo di ricorso — che agita il mancato riconoscimento degli imputati da parte della persona offesa e la mancata estrapolazione delle immagini del sistema di videosorveglianza concernenti il momento della sottrazione — è inammissibile siccome versato in fatto, reiterativo di questioni già poste all'attenzione della Corte territoriale e da quest'ultima risolte con motivazione immune dai vizi lamentati nonché privo di confronto con la sentenza impugnata.I ricorrenti, infatti, mancano di confrontarsi con due riflessioni svolte dalla Corte territoriale, che neutralizzano la portata a discarico delle analoghe censure che erano già state mosse in sede di gravame di merito dagli imputati. In primo luogo, i ricorsi trascurano la circostanza, già evidenziata dalla Corte territoriale, che la sciarpa è stata trovata nella disponibilità dei prevenuti, i quali l'hanno restituita a richiesta dei Carabinieri prelevandola dalla borsa della Russo, il che esclude che possano essere nutriti dubbi sulla circostanza che la donna o il Finocchiaro l'avessetPresa. Circostanza, quest'ultima, che emerge dalla deposizione del Mar. [OSCURATO:PERSONA], il quale — così come è annotato in sentenza — ha affermato di avere visto il momento dell'impossessamento da parte del Finocchiaro allorché aveva visionato l'intero filmato del sistema di videosorveglianza, ancorché i frame estratti e confluiti nel fascicolo processuale non immortalassero proprio questo momento. D'altra parte, che Finocchiaro avesse preso la sciarpa non sembra essere contestato neanche nei ricorsi che, nel tentativo di "recuperare" l'argomento di censura (già adeguatamente sconfessato dalla Corte di merito), sostengono che la visione del filmato avrebbe consentito di appurare che non si era trattato di furto ovvero che non vi era stata destrezza, proposizioni critiche di cui non si comprende la misura e la portata in rapporto all'attività istruttoria che si assume indebitamente omessa. 2. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile, dal momento che esso è aspecifico rispetto alle argomentazioni della Corte territoriale — non manifestamente illogiche — secondo cui, se effettivamente Finocchiaro avesse avuto in auto una sciarpa identica a quella della persona offesa, certamente si sarebbe premurato di mostrarla immediatamente ai Carabinieri e ciò a maggior ragione laddove — come sostenuto — l'imputato era stato trattato "come un ladro", avendo la necessità di riscattarsi. Quanto all'esibizione in dibattimento di una sciarpa identica a quella sottratta da parte di Finocchiaro, la Corte territoriale ha razionalmente osservato che detta circostanza non aveva efficacia scagionante perché non chiariva l'epoca dell'acquisto e che, anzi, proprio sulle modalità di quest'ultimo, vi era stata contraddizione tra i due imputati, enunciati cruciali nell'ordito argomentativo della decisione avversata su cui però i ricorsi nulla obiettano, violando, così, il dovere di specificità che deve caratterizzare l'impugnativa di legittimità. 3. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di ciascuna parte ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. (come modificato ex. I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere i proponenti in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 ciascuno a favore della Cassa delle ammende. Così decis
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